aprile 2016 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

04/04/2016

  Info Aran Sicilia
E’ possibile elevare il tetto massimo della retribuzione di risultato, in caso di valutazione positiva, a un dirigente a cui è stato conferito l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione?

L’art.65 del C.C.R.L. prevede che la retribuzione di risultato sia graduata in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi e fino alla misura massima del 30% della retribuzione di posizione parte variabile e, per i dirigenti di seconda e terza fascia anche della parte fissa della stessa retribuzione di posizione. Non sono presenti, nel C.C.R.L. altre norme che prevedono l’elevazione della retribuzione di risultato. Inoltre la materia degli incarichi aggiuntivi è regolata, in ambito regionale, dall’art.38 del contratto collettivo, in base al quale le Amministrazioni possono conferire ai dirigenti incarichi di amministrazione e di controllo, ma al loro svolgimento non può ricollegarsi alcun incremento retributivo, per il principio della omnicomprensività della retribuzione.

Si può riconoscere il compenso per la partecipazione al piano di lavoro a un dipendente del comparto non dirigenziale non valutabile perché assente per malattia per oltre sei mesi nell’anno in corso?

Nella regolamentazione del compenso relativo alla partecipazione al piano di lavoro, disciplinata dall’art.92 del C.C.R.L., occorre tenere conto della nuova disposizione di cui all’art.49, comma 18 della l.r. 7/5/2015, n.9 con cui il legislatore regionale ha stabilito che per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l’indennità integrativa speciale e l’indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Pertanto, dall’entrata in vigore della suddetta norma di legge, le assenze per malattia comportano, per i periodi da essa indicati, la decurtazione delle voci retributive accessorie, tra le quali il compenso previsto per la partecipazione al piano di lavoro.

In assenza di un accordo sulla ripartizione del FAMP 2015 è possibile ripartire il Fondo sulla base dell’accordo relativo all’anno precedente?

Si rappresenta che il comma 1 dell’art. 4 del CCRL stabilisce che il contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto con le risorse del Fondo previste dall’art. 87 al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. In ragione di tale finalità e di quelle più specificatamente declinate dall’art. 88 dello stesso CCRL , si ritiene che la ripartizione del FAMP debba essere necessariamente basata su scelte condivise in sede negoziale di anno in anno.
   
  Legislazione

Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016.
Legge di stabilità regionale

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Disegno di legge n. 2233, "Norme per la tutela del lavoro autonomo e in materia di lavoro agile"
Presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2233, assegnato in data 17 febbraio, contenente norme per la tutela del lavoro autonomo e in materia di lavoro agile.
Il disegno di legge è diviso in due parti:
1) La prima riguarda il lavoro autonomo non imprenditoriale e organizza intorno a tale figura una serie di tutele: dalla materia delle clausole abusive alle invenzioni del lavoratore, alla deducibilità fiscale delle spese di formazione, all’accesso ai servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione, alle tutele per la malattia, infortunio e maternità e ai congedi parentali.
2) La seconda riguarda modalità flessibili di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (anche pubblico), quanto al luogo della prestazione, da eseguire cioè in parte al di fuori dell’azienda (non necessariamente da una postazione fissa), con possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici, in una cornice di disciplina delle misure di sicurezza, di garanzia di trattamento economico e normativo, nonché delle forme di esercizio del potere di direzione, di controllo e disciplinari del datore di lavoro, con modalità definite contrattualmente.
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Disegno di legge n. 2208, disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura il 21 gennaio 2016)
Il disegno di legge nella parte relativa al rapporto di impiego pubblico (articolo 1) modifica l’attuale disciplina in materia relativa agli impiegati pubblici, posta dall’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Rispetto all’attuale normativa per i lavoratori pubblici, le novelle di cui a questo articolo confermano il principio di tutela – in base al quale l’autore della segnalazione o denuncia non può essere sottoposto a misure (determinate dalla segnalazione o denuncia) aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro – con delle particolari modifiche e integrazioni che ci proponiamo di analizzare quando il disegno diventerà legge.

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  Giurisprudenza

Corte Costituzionale, ordinanza n. 73 del 09/03/2016

 

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Corte di cassazione, sentenza 11 febbraio 2016 n. 2737
Il lavoro straordinario dei dipendenti del comparto sanità deve essere preventivamente autorizzato.
La regola è generalizzata in tutto il settore dell’impiego alle dipendenze delle P.A., sia contrattualizzato che pubblico (cfr., infatti, con riferimento ad un funzionario di P.S., la coeva sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato del 10 febbraio 2016 n. 6897 R.G. 2011) e impedisce il pagamento dello straordinario non preventivamente autorizzato neppure in base alla presentazione di successiva certificazione del funzionario preposto relativa allo straordinario già espletato.

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 3065 del 17/2/2016
Legge 104 e periodo di comporto
Secondo i Giudici della Suprema Corte, “La fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza o malattia (non essendo questa una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro”. Pertanto non è licenziabile la dipendente che, finito il periodo di comporto per malattia, non si presenta al lavoro a seguito di precedente richiesta di fruizione del permesso ex lege 104/1992, la cui applicazione era stata ottenuta dalla lavoratrice durante il periodo di comporto. La sentenza riguarda una lavoratrice privata ma è applicabile anche al lavoro pubblico.

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Corte di cassazione, sentenza 22 febbraio 2016 n. 3416
Nel caso in esame, si tratta di un dipendente che era stato sanzionato perché si era rifiutato di prestare la propria opera in giornate domenicali, per ragioni religiose. Nel valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, la Corte indica, tra gli elementi che, alla stregua del comune sentire e dei principi generali, ne costituiscono specificazioni sul piano interpretativo, l’atteggiamento soggettivo del lavoratore e il contesto in cui si era verificata la mancanza, valorizzando, nel confermare il giudizio di non proporzionalità della sanzione adottata, elementi quali l’affidamento del lavoratore indotto dal precedente atteggiamento di tolleranza del datore, la sua offerta di prestazione in altra giornata di riposo non domenicale, l’esistenza di una vertenza sindacale in corso e la richiesta preventiva di non assegnazione al turno domenicale per motivi religiosi.

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Corte di cassazione, sentenza 15 marzo 2016 n. 5065
Inapplicabile al pubblico impiego, fin dalla stipula dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, la disciplina della retribuzione per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica.
La legge finanziaria per il 2006 ha stabilito che anche la disciplina relativa alla retribuzione delle festività nazionali coincidenti con la domenica rientra tra quelle che l’art. 69, primo comma D. Lgs. n. 165/2001 dichiarava inapplicabili all’impiego pubblico contrattualizzato a decorrere dalla stipula dei contratti collettivi della tornata 1994-1997. Ai ricorrenti, che sostenevano il carattere retroattivo della norma, emanata in violazione della Costituzione, della CEDU e del diritto comunitario, la Cassazione, richiamando una recente sentenza in argomento della Corte costituzionale (sentenza n. 150/2015), ne ha dichiarato la natura interpretativa, non in contrasto col diritto comunitario e con la Costituzione, neppure per violazione dell’art. 6 della CEDU.
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Corte di cassazione, sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016
Permessi ex Legge 104: legittimo il licenziamento in caso di uso improprio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016, afferma che è legittimo per il datore di lavoro licenziare, per giusta causa, un proprio lavoratore dipendente, qualora risulti provato che lo stesso abbia utilizzato i permessi retribuiti previsti dalla ex Legge 104 per motivi estranei all’assistenza dei parenti o degli affini. In particolare i giudici della Cassazione hanno chiarito come l’utilizzo distorto di tali permessi configura un sostanziale disinteresse del dipendente per le esigenze aziendali e, come tale, dà luogo a una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro tale da legittimare il licenziamento.
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Corte di Cassazione, sentenza n. 5777 del 23 marzo 2016
La Corte di cassazione ribadisce con la sentenza numero 5777/2015, depositata dalla sezione lavoro lo scorso 23 marzo 2016 , che il lavoratore che timbri il cartellino del collega assente, commette una frode ai danni del datore di lavoro e integra un'ipotesi di giusta causa di licenziamento anche se il contratto collettivo non indica espressamente la sanzione espulsiva per quel preciso atteggiamento.
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Corte di cassazione penale, sentenza 18 febbraio 2016 n. 6665
Anche in materia d’impiego pubblico contrattualizzato, risponde del reato di abuso d’ufficio il dirigente che esercita il potere disciplinare per motivi pretestuosi con un intento ritorsivo.
La sentenza applica a un caso di sanzioni disciplinari irrogate per motivi pretestuosi (e quindi cagionando al dipendente un danno ingiusto) la regola più volte ribadita dalla cassazione penale, secondo la quale “in tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nell’inosservanza dell'art. 97 della Costituzione…, che impone a ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi, ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni” (sentenza del 2014, pronunciata in un caso di demansionamento di un funzionario comunale, per ritorsione per aver adottato provvedimenti contrari agli interessi personali del Sindaco).
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Corte dei Conti – Deliberazione n. 27 del 23/03/2016
Porte chiuse della PA al dipendente in pensione.
La Corte dei Conti ritorna sull'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012, precisando che tra gli incarichi direttivi o dirigenziali che non si possono conferire al personale in quiescenza rientrano anche quelli conferiti con i contratti di diritto privato previsti dall’art. 90 TUEL (e non solo). Ciò non implica il divieto generale di stipulare contratti con personale in quiescenza ai sensi della disposizione appena menzionata, bensì – e più semplicemente – chiarire come neppure utilizzando lo schema elastico dell’art 90 del TUEL sia possibile, nell’ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati.
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Consiglio di Stato Sez. V – Sentenza n. 1079 del 16/03/2016
Per i giudici del Consiglio di Stato, in caso di illegittima mancata promozione del dipendente, il risarcimento del danno va calcolato equitativamente dal giorno in cui doveva avvenire il collocamento in servizio o la promozione fino a quando non è stata rimossa l'illegittimità. In caso di concorso illegittimo di promozione ad un livello superiore, non spetta al citato dipendente l'intera differenza retributiva tra le due categorie contrattuali, in quanto per giurisprudenza consolidata l'integrale ricostruzione degli effetti economici della posizione del pubblico dipendente è ammessa nei soli casi in cui vi sia stata un'illegittima interruzione o sospensione di un rapporto già costituito e non laddove vi sia stata una mancata o tardiva immissione in ruolo, ciò in dipendenza della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e dell'attività di servizio, il che impedisce il parallelismo tra interruzione del rapporto già in atto e che doveva altrimenti proseguire, rispetto ad un rapporto - o analogamente in caso di una promozione - non ancora costituito e mai svolto.
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  Varie

ANAC
Trasparenza e anticorruzione – Conflitto di interessi – Delibera n. 209 del 2 marzo 2016.

Nella delibera n. 209 del 2/3/2016 il Presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione ha ribadito che: “qualora sussista un conflitto di interessi anche solo potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis della l. 241/1990, costituisce una regola di carattere generale e non ammette deroghe ed eccezioni”.

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ANAC
Trasparenza ed anticorruzione - Relazione sulla revisione della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le PA ed enti privati in controllo

In data 29 febbraio è stata pubblicata sul sito dell’autorità Nazionale Anticorruzione la “Relazione sulla revisione della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le PA ed enti privati in controllo pubblico”.

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Elezioni sindaci e consigli comunali, in Sicilia si voterà il 5 e il 6 giugno
Si svolgerà il 5 e 6 giugno il primo turno delle elezioni di sindaci e consigli comunali in Sicilia, il 19 e 20 giugno si terrà l’eventuale turno di ballottaggio.
La data è stata scelta in modo da farla coincidere con quella delle elezioni amministrative che si terranno nelle altre città d’Italia.