luglio 2016 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

06/07/2016

  Info Aran Sicilia
D- In assenza di un accordo sulla ripartizione del FAMP, “è possibile approvare il contratto collettivo decentrato integrativo con un accordo di minoranza e secondo le procedure di cui all’art.40 del D.lgs. 165/2001”?

R- Ad oggi la sottoscrizione dell’accordo è soggetta al raggiungimento della soglia del 51% delle organizzazioni sindacali, come previsto dall’art.15, punto 14 dell’Accordo del 2011 in tema di rappresentatività e altre prerogative sindacali per tutti i livelli di contrattazione, compresa quindi quella integrativa decentrata, cui afferisce la ripartizione del FAMP ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera A) del CCRL 2002/2005 del personale del comparto non dirigenziale. Resta ferma, comunque, la possibilità di ricorrere al disposto dell’art.40, comma 3 ter del D.lgs. n.165/2001, di seguito riportato:

Art. 40, comma 3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

   
  Legislazione

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (G.U. n.149 del 28¬6¬2016) Vigente al 13/7/2016

Il suddetto provvedimento che apporta modifiche all’articolo 55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare per assenteismo nella Pubblica Amministrazione, specifica cosa debba intendersi per falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza e le eventuali responsabilità e conseguenze. Sono previste maggiori responsabilità per i dirigenti, tempi del procedimento disciplinare più celeri e la possibilità di condannare il dipendente al risarcimento del danno all’immagine della PA. Le nuove disposizioni dettate, non avranno effetto retroattivo.
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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Il provvedimento è entrato in vigore il 23/06/2016 ed è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016
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D.P.R. 26/05/2016, n. 108
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
E’ stato pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2016, n. 143 il regolamento dell'ANPAL che dovrà coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro.
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Decreto Ass. 23 maggio 2016
Bonus figlio 2016 - Criteri e modalità di erogazione del bonus per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Il Decreto dell’Assessorato per la famiglia,le politiche sociali ed il lavoro è pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. del 3 giugno 2016, n. 24.
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Circ.Ass. 13/05/2016, n. 7
Art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - Saldo anno 2015 del Fondo straordinario - Disposizioni attuative - Circ.Ass. n. 5/2016: chiarimenti ed integrazioni.
Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 3 giugno 2016, n. 24.
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  Giurisprudenza

Corte di giustizia UE, sentenza 16 giugno 2016, in causa n. C-159/15
Non contrasta col diritto dell’Unione una norma nazionale che, ai fini pensionistici, esclude per i dipendenti pubblici il computo di periodi di lavoro svolti prima del compimento del 18° anno di età.
La Corte di giustizia ha ritenuto che il diritto austriaco che prevede una tale esclusione non contrasta con la direttiva comunitaria sulla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, la quale consente, come eccezione al divieto di una discriminazione fondato sull’età, la possibilità per gli Stati membri di stabilire, nell’ambito di un regime di sicurezza sociale contro i rischi della vecchiaia e dell’invalidità, un’età per potere accedere a prestazioni pensionistiche.
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Corte Costituzionale

Sentenza n. 132 depositata il 10 giugno 2016
La prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.

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Corte Costituzionale

Sentenza n. 133 del 10/6/2016
Pubblico impiego – D.L. n. 90/2014 art. 1 commi 1, 2, 3 – Abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio – Questioni di legittimità costituzionali – Manifesta infondatezza

Il Tar Lombardia, il Tar Emilia-Romagna, il Tar Lazio ed il Consiglio di Stato, impugnano, con quattro distinte ordinanze e per violazione di numerose norme costituzionali, l’art. 1 commi 1,2,3, del d.l. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) nella parte in cui dispone l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato. Nel respingere tutte le numerose eccezioni di incostituzionalità sollevate, i giudici della Consulta in particolare stabiliscono che l’istituto del trattenimento in servizio, che è cosa diversa dal collocamento a riposo, a seguito dell’evoluzione normativa, è diventato, da diritto potestativo, mero interesse del lavoratore, da far valere mediante apposita istanza che l’amministrazione è libera o meno di accogliere in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. L’abrogazione del trattenimento in servizio risponde ad esigenze di contenimento della spesa e di ricambio generazionale che rientrano nell’ambito di “legittime finalità di politica del lavoro”. Le norme impugnate inoltre non ledono neppure l’art. 97 Cost. in quanto le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di rispettare l’equilibrio di bilancio e “Quest’ultimo si risolve nel criterio di economicità secondo cui l’azione delle pubbliche amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il buon andamento e l’imparzialità con il minimo dispendio di risorse. ”In tale ambito rientra appunto l’abolizione del trattenimento in servizio.

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Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2016 n. 11630
Ancora sulla falsa timbratura del cartellino d’ingresso al lavoro.
A differenza da Cass. n. 10842/2016, in questo caso il problema è affrontato sulla base dell’analisi del codice disciplinare (nella specie C.C.N.L.) ed è risolto nel senso che esso prevedeva, per la mancanza contestata, non il licenziamento, ma la sola sospensione dal servizio fino a sei mesi. La vicenda costituisce per la Corte l’occasione per ribadire che una cosa è l’interpretazione di una norma di legge o di contratto collettivo che disciplinano un fatto disciplinarmente rilevante (questione di diritto, nel cui esame la Corte di cassazione entra appieno) e altra cosa è la ricostruzione del fatto riconducibile alla fattispecie disciplinare (censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del difetto di motivazione).
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Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2016 n. 11628
a) Nel pubblico impiego, la sospensione del procedimento disciplinare (nella specie per pendenza di un processo penale) non deve necessariamente essere comunicata al dipendente.
b) Inammissibili in Cassazione questioni giuridiche non risultanti dalla sentenza impugnata se il ricorrente non deduce di averle proposte anche nei gradi precedenti, indicando ove ne risulti in atti la dimostrazione.
1. Un dipendente pubblico contrattualizzato aveva impugnato il proprio licenziamento disciplinare, sostenendone la tardività col dedurre che i termini del relativo procedimento non potevano essere ritenuti sospesi per effetto della sospensione di quest’ultimo disposta dalla datrice di lavoro, ma non comunicatagli. La risposta della Corte è stata che la legge sull’impiego pubblico non prevede la comunicazione della sospensione.
2. La seconda regola costituisce espressione dei principi di specificità del ricorso per cassazione e di autosufficienza di quest’ultimo rispetto agli altri atti del giudizio.
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Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2016 n. 11868
Le modifiche della “legge Fornero” all’art. 18 S.L. non sono applicabili ai dipendenti della P.A.
Come è noto, la “legge Fornero, riduce drasticamente l’ambito della tutela reintegratoria contro i licenziamenti illegittimi e fin dalla sua applicazione e in assenza di specifiche disposizioni, ha posto il problema della sua applicabilità anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.. La decisione attuale disattende in proposito, consapevolmente e con un’ampia motivazione, la precedente Cass. n. 24157/2015, la quale, fondava la propria diversa valutazione sul rinvio che l’art. 51, secondo comma D. Lgs. n. 165/2001 fa anche alle successive modificazioni dello Statuto dei lavoratori, dichiarato applicabile al pubblico impiego contrattualizzato. L’odierna sentenza (che non riguarda peraltro esplicitamente la successiva, apparentemente autonoma, disciplina dei licenziamenti nei rapporti di lavoro a tutele crescenti di cui D. Lgs. n. 23 del 2015, ma si pronuncia unicamente su di un licenziamento cui era applicabile la legge Fornero del 2012), si presta alla riproposizione del tema della disparità di trattamento tra pubblici e privati dipendenti, in quanto applica solo ai primi la disciplina maggiormente garantista dell’art. 18 S.L., nel testo prima della riforma.
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Corte di Cassazione – Sezione VI Penale – Sentenza n. 22800 del 30 maggio 2016
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 28 febbraio 2011 dal Tribunale di Lecco nei confronti dell’agente di Polizia dello Stato, addetto al posto fisso presso l’Ospedale, che aveva utilizzato, reiteratamente, il fax dell’ufficio per trasmettere documenti ed atti, consegnatigli dai clienti propri all’interno dell’ospedale, alla società con la quale collaborava per curare pratiche infortunistiche. E’ stato ritenuto colpevole del delitto di peculato continuato e condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione con i doppi benefici.
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  Varie
RELAZIONE 2016 della CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO - SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO
Predisposta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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