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D- In
assenza di un accordo sulla ripartizione del FAMP, “è possibile
approvare il contratto collettivo decentrato integrativo con un
accordo di minoranza e secondo le procedure di cui all’art.40 del
D.lgs. 165/2001”?
R- Ad oggi la sottoscrizione
dell’accordo è soggetta al raggiungimento della soglia del 51% delle
organizzazioni sindacali, come previsto dall’art.15, punto 14
dell’Accordo del 2011 in tema di rappresentatività e altre prerogative
sindacali per tutti i livelli di contrattazione, compresa quindi
quella integrativa decentrata, cui afferisce la ripartizione del FAMP
ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera A) del CCRL 2002/2005 del
personale del comparto non dirigenziale. Resta ferma, comunque, la
possibilità di ricorrere al disposto dell’art.40, comma 3 ter del
D.lgs. n.165/2001, di seguito riportato:
Art. 40, comma 3-ter. Al fine di
assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione
pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di
un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata
può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116
Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare. (G.U. n.149 del 28¬6¬2016) Vigente al 13/7/2016
Il suddetto provvedimento che apporta modifiche all’articolo
55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
licenziamento disciplinare per assenteismo nella Pubblica
Amministrazione, specifica cosa debba intendersi per falsa
attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza
ovvero mediante strumenti di sorveglianza e le eventuali
responsabilità e conseguenze. Sono previste maggiori responsabilità
per i dirigenti, tempi del procedimento disciplinare più celeri e la
possibilità di condannare il dipendente al risarcimento del danno
all’immagine della PA. Le nuove disposizioni dettate, non avranno
effetto retroattivo.
Vai al documento
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche. Il provvedimento è entrato in vigore il 23/06/2016
ed è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016 Vai al documento
D.P.R. 26/05/2016, n. 108 Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
E’ stato pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2016, n. 143 il
regolamento dell'ANPAL che dovrà coordinare la rete dei servizi per
le politiche del lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei
diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale
previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il
diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento
gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi
volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro. Vai al documento
Decreto Ass. 23 maggio 2016
Bonus figlio 2016 - Criteri e modalità di erogazione del bonus per
la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5, legge regionale 31
luglio 2003, n. 10. Il Decreto dell’Assessorato per la
famiglia,le politiche sociali ed il lavoro è pubblicato nella Gazz.
Uff. Reg. sic. del 3 giugno 2016, n. 24. Vai al documento
Circ.Ass. 13/05/2016, n. 7 Art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. - Saldo anno 2015 del Fondo straordinario - Disposizioni attuative - Circ.Ass. n. 5/2016: chiarimenti ed integrazioni.
Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale
delle autonomie locali e della funzione pubblica e Pubblicato nella
Gazz. Uff. Reg. sic. 3 giugno 2016, n. 24. Vai al documento |
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Corte di giustizia UE, sentenza 16 giugno 2016, in causa n. C-159/15
Non contrasta col diritto dell’Unione una norma nazionale che, ai
fini pensionistici, esclude per i dipendenti pubblici il computo di
periodi di lavoro svolti prima del compimento del 18° anno di età.
La Corte di giustizia ha ritenuto che il diritto austriaco che
prevede una tale esclusione non contrasta con la direttiva
comunitaria sulla parità di trattamento in materia di condizioni di
lavoro, la quale consente, come eccezione al divieto di una
discriminazione fondato sull’età, la possibilità per gli Stati
membri di stabilire, nell’ambito di un regime di sicurezza sociale
contro i rischi della vecchiaia e dell’invalidità, un’età per potere
accedere a prestazioni pensionistiche. Vai al documento
Corte Costituzionale
Sentenza n. 132 depositata il 10 giugno 2016
La prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a
retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore
eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero.
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Corte Costituzionale
Sentenza n. 133 del 10/6/2016
Pubblico impiego – D.L. n. 90/2014 art. 1 commi 1, 2, 3 – Abolizione
dell’istituto del trattenimento in servizio – Questioni di
legittimità costituzionali – Manifesta infondatezza
Il Tar Lombardia, il Tar Emilia-Romagna, il Tar Lazio ed il
Consiglio di Stato, impugnano, con quattro distinte ordinanze e per
violazione di numerose norme costituzionali, l’art. 1 commi 1,2,3,
del d.l. n. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari) nella parte in cui dispone l’abrogazione dell’istituto
del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato. Nel
respingere tutte le numerose eccezioni di incostituzionalità
sollevate, i giudici della Consulta in particolare stabiliscono che
l’istituto del trattenimento in servizio, che è cosa diversa dal
collocamento a riposo, a seguito dell’evoluzione normativa, è
diventato, da diritto potestativo, mero interesse del lavoratore, da
far valere mediante apposita istanza che l’amministrazione è libera
o meno di accogliere in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali. L’abrogazione del trattenimento in servizio risponde ad
esigenze di contenimento della spesa e di ricambio generazionale che
rientrano nell’ambito di “legittime finalità di politica del
lavoro”. Le norme impugnate inoltre non ledono neppure l’art. 97
Cost. in quanto le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di
rispettare l’equilibrio di bilancio e “Quest’ultimo si risolve nel
criterio di economicità secondo cui l’azione delle pubbliche
amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il
buon andamento e l’imparzialità con il minimo dispendio di risorse.
”In tale ambito rientra appunto l’abolizione del trattenimento in
servizio.
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Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2016 n. 11630
Ancora sulla falsa timbratura del cartellino d’ingresso al lavoro.
A differenza da Cass. n. 10842/2016, in questo caso il problema è
affrontato sulla base dell’analisi del codice disciplinare (nella
specie C.C.N.L.) ed è risolto nel senso che esso prevedeva, per la
mancanza contestata, non il licenziamento, ma la sola sospensione
dal servizio fino a sei mesi. La vicenda costituisce per la Corte
l’occasione per ribadire che una cosa è l’interpretazione di una
norma di legge o di contratto collettivo che disciplinano un fatto
disciplinarmente rilevante (questione di diritto, nel cui esame la
Corte di cassazione entra appieno) e altra cosa è la ricostruzione
del fatto riconducibile alla fattispecie disciplinare (censurabile
in cassazione solo nei ristretti limiti del difetto di motivazione). Vai al documento
Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2016 n. 11628 a) Nel pubblico impiego, la sospensione del procedimento disciplinare (nella specie per pendenza di un processo penale) non deve necessariamente essere comunicata al dipendente. b) Inammissibili in Cassazione questioni giuridiche non risultanti dalla sentenza impugnata se il ricorrente non deduce di averle proposte anche nei gradi precedenti, indicando ove ne risulti in atti la dimostrazione.
1. Un dipendente pubblico contrattualizzato aveva impugnato il
proprio licenziamento disciplinare, sostenendone la tardività col
dedurre che i termini del relativo procedimento non potevano essere
ritenuti sospesi per effetto della sospensione di quest’ultimo
disposta dalla datrice di lavoro, ma non comunicatagli. La risposta
della Corte è stata che la legge sull’impiego pubblico non prevede
la comunicazione della sospensione. 2. La seconda regola
costituisce espressione dei principi di specificità del ricorso per
cassazione e di autosufficienza di quest’ultimo rispetto agli altri
atti del giudizio. Vai al documento
Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2016 n. 11868
Le modifiche della “legge Fornero” all’art. 18 S.L. non sono
applicabili ai dipendenti della P.A. Come è noto, la “legge
Fornero, riduce drasticamente l’ambito della tutela reintegratoria
contro i licenziamenti illegittimi e fin dalla sua applicazione e in
assenza di specifiche disposizioni, ha posto il problema della sua
applicabilità anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A..
La decisione attuale disattende in proposito, consapevolmente e con
un’ampia motivazione, la precedente Cass. n. 24157/2015, la quale,
fondava la propria diversa valutazione sul rinvio che l’art. 51,
secondo comma D. Lgs. n. 165/2001 fa anche alle successive
modificazioni dello Statuto dei lavoratori, dichiarato applicabile
al pubblico impiego contrattualizzato. L’odierna sentenza (che non
riguarda peraltro esplicitamente la successiva, apparentemente
autonoma, disciplina dei licenziamenti nei rapporti di lavoro a
tutele crescenti di cui D. Lgs. n. 23 del 2015, ma si pronuncia
unicamente su di un licenziamento cui era applicabile la legge
Fornero del 2012), si presta alla riproposizione del tema della
disparità di trattamento tra pubblici e privati dipendenti, in
quanto applica solo ai primi la disciplina maggiormente garantista
dell’art. 18 S.L., nel testo prima della riforma. Vai al documento
Corte di Cassazione – Sezione VI Penale – Sentenza n. 22800 del 30
maggio 2016 La Corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza emessa il 28 febbraio 2011 dal Tribunale di Lecco nei
confronti dell’agente di Polizia dello Stato, addetto al posto fisso
presso l’Ospedale, che aveva utilizzato, reiteratamente, il fax
dell’ufficio per trasmettere documenti ed atti, consegnatigli dai
clienti propri all’interno dell’ospedale, alla società con la quale
collaborava per curare pratiche infortunistiche. E’ stato ritenuto
colpevole del delitto di peculato continuato e condannato alla pena
di anni 1 e mesi 6 di reclusione con i doppi benefici. Vai al documento
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