gennaio 2017 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

26/01/2017

  Info Aran Sicilia
Quesito da parere reso dall’Aran Sicilia

Nei casi d’infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è escluso il compenso per la partecipazione al piano di lavoro?

Per le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le norme contrattuali di riferimento sono i commi 1 e 2 dell’art.51 che di seguito si riportano:
“1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 50, comma 7, lettera a).
2. Se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 50, comma 7, lettera a), per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 50, commi 1 e 2.”
La retribuzione alla quale si riferiscono le due norme sopra riportate è la “retribuzione fissa mensile, con esclusione del compenso per la prestazione professionale individuale”. Tale trattamento, più favorevole rispetto a quello generalmente previsto per le assenze per malattia, risulta confermato, soltanto per quanto concerne le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, anche dalla norma di cui all’art.49, comma 18 della l.r. n. 9/2015, secondo cui “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro (…)”.

   
  Legislazione
Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)
G.U.R.I. n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O n. 57
La legge contiene anche un consistente numero di misure riguardanti le pensioni, tra le quali l’istituzione della cd. APE, l’elevazione della misura per la cd. 14ma, l’estensione della no tax area, il cumulo gratuito generalizzato dei contributi, l’estensione della cd. opzione donna, la salvaguardi degli esodati.
Tra le più significative novità in materie previdenziale contenute nella legge di bilancio 2017 rientrano:
1. l’istituzione della c.d. APE, che consente dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 l’anticipo della pensione per chi ha almeno 63 anni di età e ha versato 20 anni di contributi; anticipo recuperato, al raggiungimento dei normali requisiti anagrafici per la pensione, con ritenute mensili per un massimo di 20 anni, recupero garantito dalla stipula, da parte dell’utilizzatore, di una polizza assicurativa obbligatoria contro il rischio di premorienza. E’ prevista anche un’APE sociale, senza l’onere di ritenute successive, per determinate categorie di disoccupati e di invalidi civili, nonché per coloro che assistono parenti entro il primo grado con handicap in situazione di gravità (art. 1, commi 166 e ss. della legge).
2. l’elevazione della misura massima della pensione utile per godere della c.d. quattordicesima, in misura differenziata a seconda del livello del reddito complessivo in godimento e del numero di anni di contribuzione (art. 1, comma 187 della legge);
3. l’estensione della “no tax area” anche ai pensionati di età inferiore a 75 anni (art. 1, comma 210 della legge);
4. il cumulo gratuito generalizzato dei contributi versati non solo presso le diverse gestioni pensionistiche INPS, ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei professionisti. La pensione, anche anticipata, verrà versata pro quota dalle diverse gestioni, secondo le regole di calcolo vigenti presso ciascuna di esse e quindi non necessariamente col metodo di calcolo contributivo, come esiste nella totalizzazione (art. 1, commi 195-198 della legge);
5. l’estensione della c.d. “opzione donna” (possibilità di pensionamento anticipato, con calcolo secondo il metodo contributivo), con l’annullare gli effetti dell’incremento della speranza di vita sui requisiti richiesti per fruire del beneficio (art. 1, comma 222 della legge);
6. l’ottava “salvaguardia per gli esodati”, allungando di 1-2 anni il tempo utile per maturare la pensione in base ai requisiti richiesti fino al 2011. Riguarda altri 30.700 posti;
7. l’anticipo della pensione, con 41 anni di contributi e senza limiti di età, per i “lavoratori precoci”, quelli cioè che possono vantare contributi per almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento di 19 anni di età.
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Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 - Decreto "Milleproroghe"
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Decreto Ministeriale 18 gennaio 2017 n. 4 (Ministero del Lavoro)
Bonus Occupazione Garanzia Giovani - Assunzioni agevolate fino al 31 gennaio 2017
Articolo unico
1. L’articolo 2, comma 5 del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 dell’8 agosto 2014, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 445 del 16 dicembre 2016, è sostituito dal seguente comma:
"L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fino al 31 gennaio 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie in capo alle Regioni".

   
  Giurisprudenza
Corte Costituzionale - Comunicato 11 gennaio 2017
Richieste di referendum in materia di lavoro
La Corte ha dichiarato:
- ammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" (n. 170 Reg. Referendum);
- ammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" (n. 171 Reg. Referendum);
- inammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi " (n. 169 Reg. Referendum).

Corte di Cassazione - Sentenza n. 1315 del 19 gennaio 2017
Licenziamento per giusta causa - Rifiuto svolgimento prestazione - Utilizzo tono minaccioso nei confronti del superiore - Prova dell'insubordinazione - Sanzione espulsiva eccessiva
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Sentenza n. 24671 del 2/12/2016
Assenza per malattia – Svolgimento di altra attività lavorativa – Licenziamento- Legittimità
La Corte respinge il ricorso di un dipendente che durante l’assenza per malattia era stato scoperto a servire pizze presso un ristorante ed era stato conseguentemente licenziato. Infatti i giudici ricordano che: “il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia, ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando, per altro, le relative valutazioni riservate al giudice di merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto”. Il lavoratore non aveva dato alcuna prova in tale senso e pertanto è da considerarsi legittimo il licenziamento. Il principio ricordato dagli Ermellini è ovviamente applicabile anche al lavoro pubblico.
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Sentenza n. 24681 del 2/12/2016
Assenza ingiustificata dal domicilio in fasce di reperibilità è una giusta causa di licenziamento.
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Sentenza n. 25750 del 14/12/2016
La Corte accoglie il ricorso dell’INPS contro le sentenze dei giudici di merito che avevano dichiarato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore che si era assentato durante l’orario di lavoro senza segnalare la propria uscita e senza richiedere la prescritta autorizzazione, ritenendo che la prescrizione dell’art. 55 quater comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 165/01 (nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.lgs. n.116/2016, applicabile ratione temporis) fosse applicabile solo nel caso in cui il lavoratore facesse timbrare il suo cartellino da altri colleghi. Accogliendo il ricorso della amministrazione i giudici della Suprema Corte dettano i seguenti importanti principi di diritto: “Ai sensi dell’art. 55 quater c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001 la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.” “La fattispecie disciplinare di cui all’art. 55 quater c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita”.
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Sentenza n. 217 del 9/1/2017
In caso d’illegittima anticipata cessazione di un incarico dirigenziale pubblico, il dirigente ha diritto a proseguire l’incarico fino alla sua scadenza naturale.
Si trattava di un caso in cui, a seguito della complessa ristrutturazione di un’Azienda ospedaliera, il dirigente
responsabile di un’unità operativa della stessa si era visto ridurre di fatto le funzioni ad interventi di mero carattere routinario. La Corte ribadisce, in proposito:
1. che la revoca dell’incarico temporaneo del dirigente pubblico deve essere esplicita, motivata da specifiche ragioni connesse alla responsabilità dirigenziale dell’interessato e all’esito del procedimento di garanzia disciplinato dalla legge e dal C.C.N.L.;
2. che in ogni caso di illegittima anticipata revoca dell’incarico il dirigente ha diritto al ripristino delle funzioni
fino alla scadenza naturale dell’incarico;
3. che il periodo di interruzione o svuotamento dell’incarico non incide sulla durata complessiva dello stesso, così come convenuta.
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Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017
Parere sul quesito posto dal Ministro per la per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione sugli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 sui decreti legislativi attuativi della c.d. Legge Madia
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Corte d’Appello di Milano - Sentenza n. 1588 del 12/12/2016
Il diritto del dipendente che assiste una persona con handicap grave di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina all’assistito, sussiste non solo nella fase iniziale delrapporto di lavoro ma anche nel corso dello stesso.
Nel caso di specie il lavoratore, tutelato dalla L. 104/92 per l’assistenza della madre, e trasferito da Milano a Cremona a seguito della sua volontaria adesione a un percorso di formazione, chiedeva il trasferimento a Pavia, luogo di residenza del genitore. L’azienda negava il mutamento di sede, sulla base del fatto che il dipendente si era volontariamente trasferito a Cremona, rinunciando all’assistenza del familiare, e sostenendo la tesi per cui il diritto di scegliere la sede sussisterebbe solo nel momento costitutivo del rapporto di lavoro. La Corte, dopo aver accertato l’attualità dell’assistenza prestata dal ricorrente (avendo egli continuato a seguire la madre nonostante la distanza), e l’esistenza di trasferimenti disposti dall’azienda in favore di altri dipendenti, riforma la sentenza di primo grado e riconosce il diritto del lavoratore a essere trasferito.
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  Varie
Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 1309 del 28/12/2016 
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini  della  definizione
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
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Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 1310 del 28/12/2016
Prime linee guida recanti  indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
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ISTAT - Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – novembre 2016
Alla fine di novembre 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 32,0% degli occupati dipendenti e corrispondono al 30,9% del monte retributivo osservato. La quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per l'insieme dell'economia è dunque pari al 68,0%, in aumento rispetto al mese precedente (67,9%). L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 42,1 mesi. L'attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 28,7 mesi, in sensibile crescita rispetto ad un anno prima (22,5). Nello stesso mese l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,4% nei confronti di novembre 2015. Complessivamente, nei primi undici mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,6% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Con riferimento ai principali macrosettori, a novembre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,5% per i dipendenti del settore privato (0,3% nell'industria e 0,8% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: alimentari, bevande e tabacco (1,8%); energia elettrica e gas (1,4%) e commercio (1,0%). Si registrano variazioni nulle nei settori dell'agricoltura; delle estrazione minerali; del legno, carta e stampa; dell'energia e petroli; delle chimiche; della metalmeccanica; dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Nel mese di novembre nessun contratto è stato recepito, mentre uno solo è venuto a scadenza (conciarie). Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 49 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,8 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).
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ISTAT - Rapporto BES 2016: il benessere equo e sostenibile in Italia
La quarta edizione del Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini. Quest'anno il Rapporto Bes si lega a due importanti novità: 1) l'inclusione degli indicatori di benessere equo e sostenibile tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale, come previsto dalla riforma della Legge di bilancio, entrata in vigore nel settembre 2016; 2) l'approvazione da parte delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei 17 obiettivi (SDGs nell'acronimo inglese), con i quali vengono delineate a livello mondiale le direttrici dello sviluppo sostenibile dei prossimi anni.
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