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Quesito da parere reso dall’Aran
Sicilia Nei casi
d’infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio è escluso il compenso per la partecipazione al piano di
lavoro?
Per le assenze dovute a infortunio
sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, le norme contrattuali di riferimento sono i commi 1 e 2
dell’art.51 che di seguito si riportano:
“1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa
guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 50, comma 7, lettera a).
2. Se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 50, comma 7, lettera a), per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 50, commi 1 e 2.”
La retribuzione alla quale si riferiscono le due norme sopra
riportate è la “retribuzione fissa mensile, con esclusione del
compenso per la prestazione professionale individuale”. Tale
trattamento, più favorevole rispetto a quello generalmente previsto
per le assenze per malattia, risulta confermato, soltanto per quanto
concerne le assenze dovute ad infortunio sul lavoro, anche dalla
norma di cui all’art.49, comma 18 della l.r. n. 9/2015, secondo cui
“Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto
dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per
le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro (…)”. |
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Legge 11 dicembre 2016 n. 232
(legge di bilancio 2017)
G.U.R.I. n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O n. 57
La legge contiene anche un consistente numero di misure riguardanti
le pensioni, tra le quali l’istituzione della cd. APE, l’elevazione
della misura per la cd. 14ma, l’estensione della no tax area, il
cumulo gratuito generalizzato dei contributi, l’estensione della cd.
opzione donna, la salvaguardi degli esodati.
Tra le più significative novità in materie previdenziale contenute
nella legge di bilancio 2017 rientrano:
1. l’istituzione della c.d. APE, che consente dal 1° maggio 2017 e
fino al 31 dicembre 2018 l’anticipo della pensione per chi ha almeno
63 anni di età e ha versato 20 anni di contributi; anticipo
recuperato, al raggiungimento dei normali requisiti anagrafici per
la pensione, con ritenute mensili per un massimo di 20 anni,
recupero garantito dalla stipula, da parte dell’utilizzatore, di una
polizza assicurativa obbligatoria contro il rischio di premorienza.
E’ prevista anche un’APE sociale, senza l’onere di ritenute
successive, per determinate categorie di disoccupati e di invalidi
civili, nonché per coloro che assistono parenti entro il primo grado
con handicap in situazione di gravità (art. 1, commi 166 e ss. della
legge).
2. l’elevazione della misura massima della pensione utile per godere
della c.d. quattordicesima, in misura differenziata a seconda del
livello del reddito complessivo in godimento e del numero di anni di
contribuzione (art. 1, comma 187 della legge);
3. l’estensione della “no tax area” anche ai pensionati di età
inferiore a 75 anni (art. 1, comma 210 della legge);
4. il cumulo gratuito generalizzato dei contributi versati non solo
presso le diverse gestioni pensionistiche INPS, ma anche presso le
forme pensionistiche obbligatorie dei professionisti. La pensione,
anche anticipata, verrà versata pro quota dalle diverse gestioni,
secondo le regole di calcolo vigenti presso ciascuna di esse e
quindi non necessariamente col metodo di calcolo contributivo, come
esiste nella totalizzazione (art. 1, commi 195-198 della legge);
5. l’estensione della c.d. “opzione donna” (possibilità di
pensionamento anticipato, con calcolo secondo il metodo
contributivo), con l’annullare gli effetti dell’incremento della
speranza di vita sui requisiti richiesti per fruire del beneficio
(art. 1, comma 222 della legge);
6. l’ottava “salvaguardia per gli esodati”, allungando di 1-2 anni
il tempo utile per maturare la pensione in base ai requisiti
richiesti fino al 2011. Riguarda altri 30.700 posti;
7. l’anticipo della pensione, con 41 anni di contributi e senza
limiti di età, per i “lavoratori precoci”, quelli cioè che possono
vantare contributi per almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del
compimento di 19 anni di età.
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Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 - Decreto "Milleproroghe"
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Decreto Ministeriale 18
gennaio 2017 n. 4 (Ministero del Lavoro)
Bonus Occupazione Garanzia Giovani - Assunzioni agevolate fino al 31
gennaio 2017
Articolo unico
1. L’articolo 2, comma 5 del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr
D.G.\2014 dell’8 agosto 2014, come modificato dal Decreto
Direttoriale n. 445 del 16 dicembre 2016, è sostituito dal seguente
comma:
"L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito
internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fino
al 31 gennaio 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie in
capo alle Regioni". |
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Corte Costituzionale -
Comunicato 11 gennaio 2017
Richieste di referendum in materia di lavoro
La Corte ha dichiarato:
- ammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione
disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di
appalti" (n. 170 Reg. Referendum);
- ammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione
disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" (n. 171 Reg.
Referendum);
- inammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione
delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi " (n. 169
Reg. Referendum).
Corte di Cassazione - Sentenza n. 1315 del 19 gennaio 2017
Licenziamento per giusta causa - Rifiuto svolgimento
prestazione - Utilizzo tono minaccioso nei confronti del superiore -
Prova dell'insubordinazione - Sanzione espulsiva eccessiva
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Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro - Sentenza n. 24671 del 2/12/2016
Assenza per malattia – Svolgimento di altra attività
lavorativa – Licenziamento- Legittimità
La Corte respinge il ricorso di un dipendente che durante l’assenza
per malattia era stato scoperto a servire pizze presso un ristorante
ed era stato conseguentemente licenziato. Infatti i giudici
ricordano che: “il lavoratore, al quale sia contestato in sede
disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per
malattia, ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività
con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale
e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie
psico-fisiche, restando, per altro, le relative valutazioni
riservate al giudice di merito all’esito di un accertamento da
svolgersi non in astratto ma in concreto”. Il lavoratore non aveva
dato alcuna prova in tale senso e pertanto è da considerarsi
legittimo il licenziamento. Il principio ricordato dagli Ermellini è
ovviamente applicabile anche al lavoro pubblico.
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Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro - Sentenza n. 24681 del 2/12/2016
Assenza ingiustificata dal domicilio in fasce di reperibilità è una
giusta causa di licenziamento.
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Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro - Sentenza n. 25750 del 14/12/2016
La Corte accoglie il ricorso dell’INPS contro le sentenze dei
giudici di merito che avevano dichiarato l’illegittimità del
licenziamento di un lavoratore che si era assentato durante l’orario
di lavoro senza segnalare la propria uscita e senza richiedere la
prescritta autorizzazione, ritenendo che la prescrizione dell’art.
55 quater comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 165/01 (nel testo
antecedente alla modifica introdotta dal d.lgs. n.116/2016,
applicabile ratione temporis) fosse applicabile solo nel caso in cui
il lavoratore facesse timbrare il suo cartellino da altri colleghi.
Accogliendo il ricorso della amministrazione i giudici della Suprema
Corte dettano i seguenti importanti principi di diritto: “Ai sensi
dell’art. 55 quater c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001 la
registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di
rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non
falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata
ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio,
mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a
far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente
in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della
timbratura in uscita.” “La fattispecie disciplinare di cui all’art.
55 quater c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001 si realizza non
solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i
casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della
presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il
lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale
compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita”.
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Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro - Sentenza n. 217 del 9/1/2017
In caso d’illegittima anticipata cessazione di un incarico
dirigenziale pubblico, il dirigente ha diritto a proseguire
l’incarico fino alla sua scadenza naturale.
Si trattava di un caso in cui, a seguito della complessa
ristrutturazione di un’Azienda ospedaliera, il dirigente
responsabile di un’unità operativa della stessa si era visto ridurre
di fatto le funzioni ad interventi di mero carattere routinario. La
Corte ribadisce, in proposito:
1. che la revoca dell’incarico temporaneo del dirigente pubblico
deve essere esplicita, motivata da specifiche ragioni connesse alla
responsabilità dirigenziale dell’interessato e all’esito del
procedimento di garanzia disciplinato dalla legge e dal C.C.N.L.;
2. che in ogni caso di illegittima anticipata revoca dell’incarico
il dirigente ha diritto al ripristino delle funzioni
fino alla scadenza naturale dell’incarico;
3. che il periodo di interruzione o svuotamento dell’incarico non
incide sulla durata complessiva dello stesso, così come convenuta.
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Consiglio di Stato -
Adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017
Parere sul quesito posto dal Ministro per la per la semplificazione
e la Pubblica Amministrazione sugli adempimenti da compiere a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 sui
decreti legislativi attuativi della c.d. Legge Madia
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Corte d’Appello di Milano -
Sentenza n. 1588 del 12/12/2016
Il diritto del dipendente che assiste una persona con
handicap grave di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più
vicina all’assistito, sussiste non solo nella fase iniziale
delrapporto di lavoro ma anche nel corso dello stesso.
Nel caso di specie il lavoratore, tutelato dalla L. 104/92 per
l’assistenza della madre, e trasferito da Milano a Cremona a seguito
della sua volontaria adesione a un percorso di formazione, chiedeva
il trasferimento a Pavia, luogo di residenza del genitore. L’azienda
negava il mutamento di sede, sulla base del fatto che il dipendente
si era volontariamente trasferito a Cremona, rinunciando
all’assistenza del familiare, e sostenendo la tesi per cui il
diritto di scegliere la sede sussisterebbe solo nel momento
costitutivo del rapporto di lavoro. La Corte, dopo aver accertato
l’attualità dell’assistenza prestata dal ricorrente (avendo egli
continuato a seguire la madre nonostante la distanza), e l’esistenza
di trasferimenti disposti dall’azienda in favore di altri
dipendenti, riforma la sentenza di primo grado e riconosce il
diritto del lavoratore a essere trasferito.
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Autorità Nazionale
Anticorruzione - Delibera n. 1309 del 28/12/2016
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.
5,
comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
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Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 1310 del 28/12/2016
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
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ISTAT - Contratti
collettivi e retribuzioni contrattuali – novembre 2016
Alla fine di novembre 2016 i contratti collettivi nazionali di
lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 32,0% degli
occupati dipendenti e corrispondono al 30,9% del monte retributivo
osservato. La quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per
l'insieme dell'economia è dunque pari al 68,0%, in aumento rispetto
al mese precedente (67,9%). L'attesa del rinnovo per i lavoratori
con il contratto scaduto è in media di 42,1 mesi. L'attesa media
calcolata sul totale dei dipendenti è di 28,7 mesi, in sensibile
crescita rispetto ad un anno prima (22,5). Nello stesso mese
l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato
rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,4% nei confronti di
novembre 2015. Complessivamente, nei primi undici mesi del 2016 la
retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,6% rispetto al
corrispondente periodo del 2015. Con riferimento ai principali
macrosettori, a novembre le retribuzioni contrattuali orarie
registrano un incremento tendenziale dello 0,5% per i dipendenti del
settore privato (0,3% nell'industria e 0,8% nei servizi privati) e
una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I
settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono:
alimentari, bevande e tabacco (1,8%); energia elettrica e gas (1,4%)
e commercio (1,0%). Si registrano variazioni nulle nei settori
dell'agricoltura; delle estrazione minerali; del legno, carta e
stampa; dell'energia e petroli; delle chimiche; della metalmeccanica;
dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni
e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Nel mese di
novembre nessun contratto è stato recepito, mentre uno solo è venuto
a scadenza (conciarie). Complessivamente i contratti in attesa di
rinnovo sono 49 (di cui 15 appartenenti alla pubblica
amministrazione) relativi a circa 8,8 milioni di dipendenti (di cui
circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).
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ISTAT - Rapporto BES 2016:
il benessere equo e sostenibile in Italia
La quarta edizione del Rapporto Bes offre un quadro integrato dei
principali fenomeni economici, sociali e ambientali che
caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set
di indicatori suddivisi in 12 domini. Quest'anno il Rapporto Bes si
lega a due importanti novità: 1) l'inclusione degli indicatori di
benessere equo e sostenibile tra gli strumenti di programmazione e
valutazione della politica economica nazionale, come previsto dalla
riforma della Legge di bilancio, entrata in vigore nel settembre
2016; 2) l'approvazione da parte delle Nazioni Unite dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile e dei 17 obiettivi (SDGs
nell'acronimo inglese), con i quali vengono delineate a livello
mondiale le direttrici dello sviluppo sostenibile dei prossimi anni.
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