marzo 2017 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

29/03/2017

  Info Aran Sicilia

La newsletter dell’Aran Sicilia festeggia questo mese il primo anno di ininterrotta pubblicazione on-line.
Nata dall’impegno esclusivo dei dipendenti dell’Agenzia, che raccolgono e selezionano durante il mese le informazioni, la normativa e la giurisprudenza del complesso mondo del lavoro pubblico, si è diffusa, a costo zero, sin dalle prime uscite verso un pubblico sempre più numeroso.
Ringraziamo tutti i nostri lettori e volendoci adoperare per migliorare la nostra capacità di intervento, al fine di sviluppare ancora meglio le sezioni della newsletter e di quello che realizzeremo in futuro, vi invitiamo ad utilizzare il link per migliorare che troverete anche in fondo alla newsletter, per partecipare a questo progetto e fare in modo che il nostro servizio possa crescere  il più possibile in linea con le vostre aspettative.

 
   
  Legislazione
Legge Regionale 1 marzo 2017, n. 4
G.U.R.S. n. 9 del 3 marzo 2017
Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale
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Legge 8 marzo 2017, n. 20
Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 2017, n. 58
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Testo aggiornato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale-Serie generale-n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19,  recante: «Proroga e definizione di termini.»
GU n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14
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Schemi di decreti legislativi: testo unico del pubblico impiego e valutazione dei dipendenti pubblici - Atti Governo n. 393 e n. 391
Il Governo ha trasmesso alle Camere i seguenti schemi di decreti legislativi, per la richiesta dei pareri:
- Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124
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  Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE - Sentenza n. C555/14 del 17 febbraio 2017
Ritardi di pagamento della PA - Recupero crediti da PA: va bene subordinarlo alla rinuncia agli interessi di mora e al risarcimento per i costi
È legittima la normativa che consente al creditore di rinunciare agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero, per poter recuperare immediatamente il capitale di un credito vantato nei confronti della PA: lo ha dichiarato la Corte di giustizia europea, con la sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017, esaminando una controversia alla luce della direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e precisando la condizione che la rinuncia deve essere effettuata liberamente dal creditore. La sentenza arriva due giorni dopo l'invio da parte della Commissione di un parere motivato col quale esorta l'Italia a garantire la corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE ed evitare perdite per le imprese, in particolare le PMI.
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 5321/2017
Trattenute sindacali sullo stipendio: è il lavoratore a decidere e può revocarle.
Con la sentenza numero 5321/2017 la Corte di cassazione ha escluso che la trattenuta delle quote di iscrizione al sindacato dallo stipendio segua lo schema della delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile.
Chi sceglie di iscriversi a un sindacato e di far trattenere dal proprio stipendio le quote di iscrizione ad esso pone in essere un'operazione che deve essere considerata una cessione di credito ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile.
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza  n. 5313/2017
Rapporto di pubblico impiego, Licenziamento disciplinare
Il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, è un negozio giuridico di diritto privato regolato, quanto alla forma dell'atto, dalla legge n. 604 del 1966. L'obbligo di motivazione, quindi, non è quello dei provvedimenti amministrativi ed è assolto dall'amministrazione con l'indicazione del fatto già oggetto di contestazione che, a giudizio del datore di lavoro, giustifica il recesso.
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 5284/2017
Impiego pubblico - procedimento penale e procedimento disciplinare - applicazione art. 55 ter d.lgs. n. 165/01 - contestazione degli illeciti disciplinari - invio per relationem agli atti del procedimento penale - principi di diritto
Il Ministero delle politiche agricole ricorre per la cassazione della sentenza della Corte territoriale che, confermando la sentenza del giudice di primo grado, aveva condannato l’amministrazione a reintegrare una dipendente licenziata a seguito di procedimento penale, per fatti lesivi del vincolo fiduciario e che rendevano pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. I giudici ritenevano infatti non assolto, da parte della datrice di lavoro, l’onere probatorio, avendo nel procedimento disciplinare fatto solo riferimento agli atti del processo penale. Accogliendo il ricorso dell’Amministrazione la Suprema Corte chiarisce che: ”non è rinvenibile nell' art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell'art. 55 ter dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare.” (Principio di diritto cui il giudice del rinvio dovrà attenersi). Inoltre i giudici proseguono dicendo che: “la P.A. è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nell'art. 55 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale.” La Corte detta poi questo secondo principio di diritto per il giudice del rinvio: “ Consegue a quanto considerato, che deve ritenersi ingiustificata un'assoluta omissione di vaglio da parte del giudice civile di merito delle argomentazioni difensive che una parte prospetti, deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze penali attinenti - pur senza valore di giudicato - alla stessa vicenda posta come oggetto di cognizione del giudice disciplinare. D'altronde, la formazione del libero convincimento da parte del giudicante deve sempre rapportarsi al contributo accertatorio delle parti, che costituisce concretizzazione dell'esercizio del diritto di difesa”.
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 3738/2017
Impiego pubblico privatizzato – licenziamento per giusto motivo oggettivo
La Corte, respingendo il ricorso del dipendente di una Camera di commercio - che era stato collocato in mobilità e contestava il provvedimento in relazione alla rideterminazione della pianta organica - ricorda che: “nel lavoro pubblico, all’esito della procedura regolata dall’art. 33 e successivi (del d.lgs n. 165/2001) non si può far luogo al licenziamento dei lavoratori eccedenti, poiché costoro hanno diritto alla conservazione del rapporto, seppure sospeso, per un periodo massimo di due anni, durante il quale il lavoratore è collocato in disponibilità…….e permane l’obbligo dell’Amministrazione di adoperarsi affinché sia esplorata ogni possibilità di diverso impiego o ricollocazione alternativa del dipendente, ossia l’obbligo di repechage dei lavoratori reputati in esubero”. Detto ciò i giudici però chiariscono, con il seguente principio di diritto, che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell’efficienza della amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in conformità ai principi espressi dagli artt. 1, comma1, e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, restando alla discrezionalità della P.A. la determinazione e revisione della pianta organica.”
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 3736/2017
Impiego pubblico - procedimento disciplinare - comunicazione - diritto di difesa
I giudici respingono il ricorso di un dipendente del MIUR avverso la sentenza della Corte territoriale che respingeva il suo appello contro il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio e il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, irrogati dal datore di lavoro, per fatti per i quali il ricorrente risultava essere sottoposto a procedimento penale. Nelle motivazioni della sentenza i giudici ricordano che: “ se il procedimento disciplinare si conclude in senso sfavorevole al dipendente, la precedente sospensione dal servizio – pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento di irrogazione della sanzione – viene a saldarsi con tale ultimo provvedimento, avendo esaurito la sua specifica funzione.” Inoltre i giudici concordano con quanto affermato, nella sentenza impugnata, dalla Corte territoriale per cui: a) nel procedimento disciplinare non sussiste l'obbligo della comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo, perché in tale procedimento la funzione della suddetta comunicazione è svolta dall'atto con il quale il dipendente non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta, consentendogli così di esercitare il proprio diritto di difesa dall'addebito con la presentazione di giustificazioni; b) l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, che detta l'obbligo per la P.A. di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo che lo riguarda, se pur reca un principio generale, non è applicabile quando sussistano comprovate esigenze di celerità che, di regola, devono essere esplicitate, ma che possono ritenersi implicite nella finalità cautelare propria della sospensione dal servizio del pubblico dipendente.
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 2010/2017
Impiego pubblico privatizzato - compimento della massima anzianità contributiva - richiesta di rimanere in servizio fino ai 70 anni - non sussiste un diritto
“Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di realizzare proprio attraverso il pensionamento dei dipendenti in possesso dei necessari requisiti sia "il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" (art. 24 comma 20 d.l. 201/2011), sia il ricambio generazionale (art. 1 d.l. n.90/2014)”. Con tale motivazione la Corte ha rigettato il ricorso di un dipendente che, pur in possesso dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, riteneva sussistere il suo diritto a rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
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Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sentenza n. 851/2017
Impiego pubblico privatizzato - concorso - approvazione della graduatoria - diritto alla assunzione
Nella sentenza la Suprema Corte ribadisce il consolidato indirizzo in base al quale: “in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 cod. civ."
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Consiglio di Stato, Sez. III - Sentenza n. 1109/2017
L’informativa antimafia si applica anche alle autorizzazioni amministrative.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1109 dell’8 marzo 2017 si è pronunciato sull’applicabilità delle informative interdittive antimafia anche alle autorizzazioni amministrative o, comunque, ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio.
Il Collegio ha affermato che “la disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio”.
Nel caso di specie è stata ritenuta legittima una informativa antimafia interdittiva che aveva comportato la revoca della licenza sanitaria d’uso per l’esercizio dell’attività di produzione di carta e cartotecnica.
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Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia -deliberazione n. 23/2017
Enti locali - Capacità assunzionale - Utilizzazione cessazioni intervenute
La deliberazione dei magistrati contabili riguarda l’utilizzo da parte dell’amministrazione delle cessazioni intervenute negli anni, i cosiddetti “resti”, nell’esercizio della loro capacità assunzionale consentita dalla normativa vigente. Secondo il Collegio, quando il legislatore interviene per modificare solo la percentuale del cosiddetto turn over, al fine di calcolare la capacità assunzionale bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l’anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell’anno a cui si riferiscono i “resti”; infatti i “resti devono essere presi in considerazione solo per determinare l’entità del budget di spesa su cui va parametrata la capacità assunzionale la quale deve necessariamente essere rispettosa della percentuale fissata dal legislatore per l’anno in cui si intende procedere con la nuova assunzione.”
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Tribunale di Monza - Sentenza  n. 617/2017
Per il malato di Alzheimer la retta la paga lo Stato.
La retta per il paziente malato di Alzheimer, ricoverato in una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) è a carico dello Stato e non dei familiari. Così ha stabilito, di recente, il giudice del tribunale di Monza , revocando il decreto ingiuntivo della locale Rsa finalizzato ad ottenere dalla figlia di una paziente affetta da Alzheimer il pagamento di oltre 39mila euro a saldo della retta per il ricovero.
La decisione si uniforma del resto all'orientamento consolidato della Cassazione (cfr. tra le altre, n. 22776/2016; n. 19642/2014; SS.UU. n. 1003/1993), tale "da costituire diritto vivente", secondo il quale "quando oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del SSN", non potendo, dunque, essere fatta gravare sui pazienti né sui loro parenti.

   
  Varie
ANAC
Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità - Delibera n. 236 del 1 marzo 2017
L’ANAC ha pubblicato la delibera con cui stabilisce il termine del 31 marzo 2017 per l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione e il termine del 30 aprile 2017 per la pubblicazione delle relative attestazioni dell’OIV. Con tale provvedimento, il Consiglio dell’Autorità, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti, o strutture con funzioni analoghe, istituiti presso gli enti di cui all’art. 11, commi 1 e 2, lettera a), di attestare al 31 MARZO 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. Il termine di pubblicazione delle predette attestazioni, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» dell’ente monitorato, è fissato al 30 APRILE 2017.
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ANAC
Linee Guida Trasparenza - Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali - Delibera n. 241 del 8 marzo 2017
Il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016. Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente. Le Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.
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