settembre 2017 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

29/09/2017

  Info Aran Sicilia

Il 25 settembre è stato sottoscritto definitivamente da parte dell’Aran Sicilia rappresentata dal Commissario, Avv. Claudio Alongi,  e dalle Organizzazioni sindacali CISl, SIAD, SADIRS, UGL  l’accordo ai sensi dell’art.89 comma 3 del CCRL per il comparto non dirigenziale, relativo all’accantonamento delle quote FAMP per l’anno 2017.
L’accordo prevede tra l’altro che l’Amministrazione conceda al personale l’anticipazione degli 8/12 del compenso per la partecipazione al piano di lavoro dell’anno in corso.

Il 2 ottobre alle ore 15 presso la sede dell’Aran Sicilia, a seguito della rilevazione delle deleghe sindacali al 31/12/2016, è convocato il Comitato paritetico per la rappresentatività e le organizzazioni sindacali regionali rappresentative, per la certificazione dei dati della rappresentatività sindacale e per la definizione dell'accordo quadro sulle prerogative sindacali. (Link a Convocazione del Comitato Paritetico per la Rappresentatività per il 2 ottobre)

A seguito della delibera della Giunta di Governo n. 412/2017, il 3 ottobre ripartono i lavori per il rinnovo del CCRL della dirigenza e del comparto non dirigenziale

   
  Legislazione

L.R. 11 agosto 2017, n. 15
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017, n. 8 e 9. Abrogazione e modifiche di norme
L.R. 11 agosto 2017, n. 16
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I
GURS n. 35 del 25 agosto 2017
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L.R. 10 agosto 2017  n. 12
Disposizioni contabili
L. R.10 agosto 2017 n. 13
Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016
GURS n. 34 del 18-8-2017
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Ministero dello Sviluppo Economico
Decreto 7 giugno 2017, n. 122

Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa,  in  attuazione  dell'articolo  144,  comma  5,  del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. GU n.186 del 10.8.2017
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  Giurisprudenza

Corte di Cassazione - Sentenza n. 21325/2017
Pubblico impiego - Infortunio - Indennità per inabilità temporanea assoluta - Esclusa per i dipendenti statali - Astensione dal lavoro - Percezione per intero della retribuzione dal datore di lavoro. L'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell'INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro.
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Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - Sentenza n. 78/A/2017
Pubblico Impiego – Permessi sindacali retribuiti - Responsabilità amministrativa per inosservanza dell’obbligo di giustificare le assenze dal servizio mediante documentazione probatoria
Secondo quanto si legge nella sentenza il dirigente sindacale del Sinfub ha usufruito indebitamente, di permessi sindacali retribuiti in base alla legge 20 maggio 1970 senza documentare, sia pure successivamente, l’avvenuta partecipazione alle riunioni sindacali per le quali si assentava dal servizio. Il Giudice d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non è soggetta a preventiva autorizzazione del datore di lavoro la partecipazione dei dirigenti sindacali alle riunioni sindacali, ma ciò non esclude che il sindacalista dia dimostrazione di avere effettivamente partecipato a dette riunioni attraverso idonea certificazione, la cui mancanza rende l’assenza ingiustificata, con obbligo di restituire quanto indebitamente percepito.

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Corte dei Conti - Ordinanza 05 aprile 2017
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 06 settembre 2017, n. 36
Previdenza e assistenza - Determinazione delle aliquote del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 50.000,00 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Destinazione dei risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. - Legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), art. 22, comma 1; e, "per quanto occorra", legge 278 (recte: 27) dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"), art. 1, comma 487.
Il ricorrente, pensionato della Regione Siciliana,titolare di pensione ordinaria diretta dal 30 dicembre 2008 ,soggetta anche al contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, comma 486, della legge statale 27 dicembre 2013, n. 147, con il libello introduttivo del presente giudizio ha chiesto che il suddetto trattamento di quiescenza ordinario in godimento non fosse sottoposto al prelievo di cui all'art. 22 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; di condannare le parti resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, ed in particolare il Fondo Pensioni Sicilia, nella qualità di liquidatore del trattamento pensionistico, alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà, con interessi legali e rivalutazione monetaria; nel caso in cui questa Corte non avesse disposto la condanna, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia «sulla costituzionalità delle disposizioni istitutive del predetto contributo (art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014 anche in relazione al precedente articolo 21, comma 2, lettera b), per contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 53, 117, 119, comma 2 della Costituzione, per avere la Regione siciliana esorbitato dalle sue competenze attribuite dallo Statuto e, in esito al giudizio di costituzionalità, ... disporre il rimborso automatico degli importi trattenuti dalla pensione ...».
A parità di reddito pensionabile, i pensionati regionali, a differenza degli altri pensionati sui quali gravano solo le aliquote del contributo di cui all'art. 1, comma 486, della legge statale n. 147 del 2013, subiscono un'altra decurtazione, avente la stessa natura e finalità, che assume il carattere della irragionevolezza, con violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, sia perché investe solo una limitata categoria di pensionati, sia perché viene a gravare, per via delle fasce di reddito più basse, in misura maggiore sugli stessi; deve tenersi conto, infatti, che «il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita» (sentenza n. 116 del 2013), poggiando sull'art. 36 della Costituzione, e che verrebbe ad essere lesa «la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica» non adeguatamente bilanciata «con altri valori costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 173 del 2016).
Né si può ritenere che tale contributo sia ragionevole per il solo fatto che i pensionati regionali si trovino, dal punto di vista previdenziale, in una situazione differente dagli altri pensionati perché entrambi i contributi, come sopra esposto, hanno la stessa finalità solidaristica all'interno del circuito previdenziale e sono parametrati, esclusivamente, per fasce di reddito.
La corte dei Conti dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge regionale siciliana 12 agosto 2014, n. 211, e per quanto occorra del comma 487 dell'art. 1 della legge statale 27 dicembre 2013, n. 147, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione e con l'art. 36 dello Statuto regionale (per la sola legge regionale), secondo quanto specificato in motivazione;
sospende il giudizio in corso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale;
ordina alla Segreteria di trasmettere gli atti, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra, alla Corte costituzionale.
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