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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 21325/2017
Pubblico impiego - Infortunio - Indennità per inabilità
temporanea assoluta - Esclusa per i dipendenti statali - Astensione
dal lavoro - Percezione per intero della retribuzione dal datore di
lavoro. L'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità
temporanea da parte dell'INAIL è esclusa per i dipendenti statali,
anche perché gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro,
dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale
retribuzione dal datore di lavoro.
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Corte dei
Conti - Sez. Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana -
Sentenza n. 78/A/2017
Pubblico Impiego – Permessi sindacali retribuiti - Responsabilità
amministrativa per inosservanza dell’obbligo di giustificare le
assenze dal servizio mediante documentazione probatoria
Secondo quanto si legge nella sentenza il dirigente sindacale del
Sinfub ha usufruito indebitamente, di permessi sindacali retribuiti
in base alla legge 20 maggio 1970 senza documentare, sia pure
successivamente, l’avvenuta partecipazione alle riunioni sindacali
per le quali si assentava dal servizio. Il Giudice d’Appello,
confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non è
soggetta a preventiva autorizzazione del datore di lavoro la
partecipazione dei dirigenti sindacali alle riunioni sindacali, ma
ciò non esclude che il sindacalista dia dimostrazione di avere
effettivamente partecipato a dette riunioni attraverso idonea
certificazione, la cui mancanza rende l’assenza ingiustificata, con
obbligo di restituire quanto indebitamente percepito.
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Corte dei
Conti - Ordinanza 05 aprile 2017
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 06 settembre 2017, n. 36
Previdenza e assistenza - Determinazione delle aliquote del
contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo
superiore a 50.000,00 euro erogati dal Fondo pensioni Sicilia,
nonché dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 - Destinazione dei risparmi derivanti dalle
misure di contenimento della spesa adottate sulla base dei principi
di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano. - Legge della Regione Siciliana 12
agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per
l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della
Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale".
Disposizioni varie), art. 22, comma 1; e, "per quanto occorra",
legge 278 (recte: 27) dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014)"), art. 1, comma 487.
Il ricorrente, pensionato della Regione Siciliana,titolare di
pensione ordinaria diretta dal 30 dicembre 2008 ,soggetta anche al
contributo di solidarietà previsto dall'art. 1, comma 486, della
legge statale 27 dicembre 2013, n. 147, con il libello introduttivo
del presente giudizio ha chiesto che il suddetto trattamento di
quiescenza ordinario in godimento non fosse sottoposto al prelievo
di cui all'art. 22 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; di
condannare le parti resistenti, ciascuna per la propria sfera di
competenza, ed in particolare il Fondo Pensioni Sicilia, nella
qualità di liquidatore del trattamento pensionistico, alla
restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di
solidarietà, con interessi legali e rivalutazione monetaria; nel
caso in cui questa Corte non avesse disposto la condanna, di
rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia «sulla
costituzionalità delle disposizioni istitutive del predetto
contributo (art. 22 della legge regionale n. 21 del 2014 anche in
relazione al precedente articolo 21, comma 2, lettera b), per
contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 53, 117, 119, comma 2 della
Costituzione, per avere la Regione siciliana esorbitato dalle sue
competenze attribuite dallo Statuto e, in esito al giudizio di
costituzionalità, ... disporre il rimborso automatico degli importi
trattenuti dalla pensione ...».
A parità di reddito pensionabile, i pensionati regionali, a
differenza degli altri pensionati sui quali gravano solo le aliquote
del contributo di cui all'art. 1, comma 486, della legge statale n.
147 del 2013, subiscono un'altra decurtazione, avente la stessa
natura e finalità, che assume il carattere della irragionevolezza,
con violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, sia perché
investe solo una limitata categoria di pensionati, sia perché viene
a gravare, per via delle fasce di reddito più basse, in misura
maggiore sugli stessi; deve tenersi conto, infatti, che «il
trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione
differita» (sentenza n. 116 del 2013), poggiando sull'art. 36 della
Costituzione, e che verrebbe ad essere lesa «la garanzia del
legittimo affidamento nella sicurezza giuridica» non adeguatamente
bilanciata «con altri valori costituzionalmente rilevanti» (sentenza
n. 173 del 2016).
Né si può ritenere che tale contributo sia ragionevole per il solo
fatto che i pensionati regionali si trovino, dal punto di vista
previdenziale, in una situazione differente dagli altri pensionati
perché entrambi i contributi, come sopra esposto, hanno la stessa
finalità solidaristica all'interno del circuito previdenziale e sono
parametrati, esclusivamente, per fasce di reddito.
La corte dei Conti dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1,
della legge regionale siciliana 12 agosto 2014, n. 211, e per quanto
occorra del comma 487 dell'art. 1 della legge statale 27 dicembre
2013, n. 147, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36 e 38 della
Costituzione e con l'art. 36 dello Statuto regionale (per la sola
legge regionale), secondo quanto specificato in motivazione;
sospende il giudizio in corso in attesa della pronuncia della Corte
costituzionale;
ordina alla Segreteria di trasmettere gli atti, unitamente alla
prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra, alla Corte
costituzionale.
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