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Decreto
legislativo agosto 2018, n. 106
Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli
enti pubblici
Per chi desiderasse approfondire:
Direttiva UE 2016_2012
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Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
G.U. n.205 del 4-9-2018
Vigente al: 19-9-2018
Il decreto legislativo 101 del 2018 ha un compito ambizioso.
Adeguare il Regolamento Europeo (Gdpr), abrogare parti del codice
privacy e aggiornare le parti restanti.
In sintesi le principali novità previste dal provvedimento:
Sanzioni penali
Sono previsti, ad esempio, i reati di trattamento illecito di dati
personali, di acquisizione fraudolenta e di false dichiarazioni rese
al Garante.
Sanzioni amministrative
Il Garante della privacy ha il compito di applicare le
sanzioni - dietro apposito reclamo, su autonoma iniziativa o in
conseguenza di accessi o ispezioni della guardia di finanza.
Una volta ricevuto il provvedimento sanzionatorio, all'impresa sono
concessi 30 giorni di tempo per inviare le proprie difese o chiedere
di essere sentita.
Consenso sui social
Il decreto prevede che il consenso al trattamento dei
propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi
della società dell'informazione possa essere validamente espresso in
prima persona dal soggetto che ha compiuto quattordici anni. Per i
minori di età inferiore a tale soglia è necessario il consenso di
chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.
Micro, piccole e medie imprese
Si prendono in particolare considerazione le esigenze
di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, affidando
al Garante per la protezione dei dati personali il compito di
promuovere delle modalità semplificate di adempimento degli obblighi
di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Gdpr e del nuovo
codice privacy.
Curriculum vitae
Tra le novità di primario rilievo vi è inoltre la
specificazione delle regole alle quali deve attenersi il titolare
del trattamento in caso di ricezione di CV inviati spontaneamente e
finalizzati all'instaurazione di un rapporto di lavoro. In
particolare, il decreto stabilisce che le informazioni di cui
all'articolo 13 del Gdpr vanno fornite solo al momento del primo
contatto utile successivo all'invio del curriculum. Nei limiti delle
finalità stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1) lettera b) del
Regolamento UE, il consenso al trattamento dei dati personali
contenuti nei CV non è richiesto.
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Testo
coordinato del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87
Testo del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.».
GU n.186 del 11-8-2018 - Vigente al: 11-8-2018
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Corte di
Cassazione – Ordinanza n. 21965/2018
Licenziamento – Assenza ingiustificata – Procedimento disciplinare –
Offese in chat – Legittimo esercizio del diritto di critica
E’ illegittimo il licenziamento del dipendente che aveva postato in
una chat sindacale pesanti offese nei confronti dell’amministratore
delegato dell’azienda
Nel caso di specie, la conversazione, avvenuta via chat, tra gli
iscritti a un sindacato, intesa e voluta dagli stessi come privata e
riservata, con esclusione della possibilità che quanto detto in
quella sede potesse essere veicolato all'esterno, porta ad escludere
qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria.
Pertanto, la mancanza del carattere illecito – nel caso,
diffamatorio - della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile
piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare
riservatamente, rende illegittimo il suo licenziamento per giusta
causa.
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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 22177/2018
Lavoro - Permessi e aspettative- Madre lavoratrice autonoma -
Possibilità per il padre di fruire dei riposi giornalieri ex art.
40, D.Lgs. n. 151/2001 - Regola dell’alternatività.
Quando la madre è lavoratrice autonoma il padre può fruire dei
permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo
di fruizione della indennità di maternità da parte della madre. Tale
conclusione non solo trova giustificazione nella differente tutela
economica per la lavoratrice autonoma rispetto alla lavoratrice
dipendente, ma risulta funzionale e rispondente allo scopo primario
che è posto alla base di tali riposi giornalieri, precipuamente
diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole. La
legge, pertanto, prevede nel caso della lavoratrice autonoma la
possibilità della madre di rientrare al lavoro dopo il parto e, nel
contempo, il diritto del padre di fruire dei riposti giornalieri nel
medesimo periodo.
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Corte di
Cassazione, Sez. Penale - Sentenza n. 38997/2018
Furbetti del Cartellino nella PA
Con la sentenza n. 38997/2018 i giudici di legittimità hanno
respinto il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, reo di aver
fatto timbrare un certo numero di volte il proprio badge ad altre
persone, che chiedeva l’applicazione della “non punibilità per
particolare tenuità del fatto”.
I giudici della causa di esclusione della di secondo grado hanno
evidenziato «che il medico aveva posto in essere un modus operandi
“abituale” che costituiva un vero e proprio stile di vita e, sotto
tale profilo, il mancato riconoscimento punibilità ex art. 131 bis
cod. pen. è corretta e coerente applicazione della giurisprudenza di
legittimità sul punto».
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Tribunale
Roma, Sez. lavoro - Sentenza 05/09/2018
Infortuni sul lavoro. Infortunio sul lavoro (in itinere)
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al
lavoratore, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle
garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro
situazioni che senza rivestire il carattere di necessità, perché
essenzialmente volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di
interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del
lavoratore, rispondano, invece, ad aspettative che, seppure
legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a
maggiore comodità o minore disagio, non assumano uno spessore
sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico
a carico della collettività.
Cosi, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel
percorrere la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro,
postula, oltre alla sussistenza di un nesso eziologico tra il
percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve
costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e
per tornare alla propria abitazione, anche la sussistenza di un
nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività
lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso
per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.
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TAR Friuli
Venezia Giulia - Sentenza n. 287/2018
Nomina DPO e ISO 27001: la prima sentenza italiana dopo l’entrata in
vigore del GDPR.
La sentenza n. 287/2018, depositata il 13 settembre scorso dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
rappresenta una delle primissime decisioni in tema di nomina del
Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o, nella
variante anglofona, DPO, Data protection officer), prevista dal
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD o, nella
variante anglosassone e più comune, GDPR). La sentenza stabilisce
che la certificazione ISO27001 non può essere posta come requisito
di ammissibilità al bando di gara per l’assunzione dell’incarico di
Data Protection Officer a favore di una Azienda di Assistenza
Sanitaria.
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TAR Liguria
- Sentanza n. 626/2018
Il dipendente pubblico ha diritto all'aspettativa per
dottorato
I dipendenti pubblici hanno diritto, ove ne facciano richiesta e
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'amministrazione
di appartenenza, ad essere collocati in aspettativa retribuita nel
caso in cui vengano ammessi a un corso di dottorato di ricerca senza
borsa di studio. Il diniego da parte della PA per esigenze
organizzative non può prescindere da una rigorosa motivazione con
riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di
impiego dell'interessato.
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