settembre 2018 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

27/09/2018

  Info Aran Sicilia

Intervista del Presidente dell’Aran Sicilia rilasciata il 18 settembre a Live Sicilia

 
   
  Legislazione

Decreto legislativo agosto 2018, n. 106
Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
Per chi desiderasse approfondire: Direttiva UE 2016_2012
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Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
G.U. n.205 del 4-9-2018
Vigente al: 19-9-2018
Il decreto legislativo 101 del 2018 ha un compito ambizioso. Adeguare il Regolamento Europeo (Gdpr), abrogare parti del codice privacy e aggiornare le parti restanti.
In sintesi le principali novità previste dal provvedimento:
Sanzioni penali
Sono previsti, ad esempio, i reati di trattamento illecito di dati personali, di acquisizione fraudolenta e di false dichiarazioni rese al Garante.
Sanzioni amministrative
Il Garante della privacy ha il compito di applicare le sanzioni - dietro apposito reclamo, su autonoma iniziativa o in conseguenza di accessi o ispezioni della guardia di finanza.
Una volta ricevuto il provvedimento sanzionatorio, all'impresa sono concessi 30 giorni di tempo per inviare le proprie difese o chiedere di essere sentita.
Consenso sui social
Il decreto prevede che il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione possa essere validamente espresso in prima persona dal soggetto che ha compiuto quattordici anni. Per i minori di età inferiore a tale soglia è necessario il consenso di chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.
Micro, piccole e medie imprese
Si prendono in particolare considerazione le esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, affidando al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere delle modalità semplificate di adempimento degli obblighi di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Gdpr e del nuovo codice privacy.
Curriculum vitae
Tra le novità di primario rilievo vi è inoltre la specificazione delle regole alle quali deve attenersi il titolare del trattamento in caso di ricezione di CV inviati spontaneamente e finalizzati all'instaurazione di un rapporto di lavoro. In particolare, il decreto stabilisce che le informazioni di cui all'articolo 13 del Gdpr vanno fornite solo al momento del primo contatto utile successivo all'invio del curriculum. Nei limiti delle finalità stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1) lettera b) del Regolamento UE, il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nei CV non è richiesto.
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Testo coordinato del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87
Testo del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96  recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.».
GU n.186 del 11-8-2018 - Vigente al: 11-8-2018
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  Giurisprudenza

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 21965/2018
Licenziamento – Assenza ingiustificata – Procedimento disciplinare – Offese in chat – Legittimo esercizio del diritto di critica
E’ illegittimo il licenziamento del dipendente che aveva postato in una chat sindacale pesanti offese nei confronti dell’amministratore delegato dell’azienda
Nel caso di specie, la conversazione, avvenuta via chat, tra gli iscritti a un sindacato, intesa e voluta dagli stessi come privata e riservata, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno, porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria. Pertanto, la mancanza del carattere illecito – nel caso, diffamatorio - della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente, rende illegittimo il suo licenziamento per giusta causa.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 22177/2018
Lavoro - Permessi e aspettative- Madre lavoratrice autonoma - Possibilità per il padre di fruire dei riposi giornalieri ex art. 40, D.Lgs. n. 151/2001 - Regola dell’alternatività.
Quando la madre è lavoratrice autonoma il padre può fruire dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo di fruizione della indennità di maternità da parte della madre. Tale conclusione non solo trova giustificazione nella differente tutela economica per la lavoratrice autonoma rispetto alla lavoratrice dipendente, ma risulta funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri, precipuamente diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole. La legge, pertanto, prevede nel caso della lavoratrice autonoma la possibilità della madre di rientrare al lavoro dopo il parto e, nel contempo, il diritto del padre di fruire dei riposti giornalieri nel medesimo periodo.
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Corte di Cassazione, Sez. Penale - Sentenza n. 38997/2018
Furbetti del Cartellino nella PA
Con la sentenza n. 38997/2018 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, reo di aver fatto timbrare un certo numero di volte il proprio badge ad altre persone, che chiedeva l’applicazione della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”.
I giudici della causa di esclusione della di secondo grado hanno evidenziato «che il medico aveva posto in essere un modus operandi “abituale” che costituiva un vero e proprio stile di vita e, sotto tale profilo, il mancato riconoscimento punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è corretta e coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità sul punto».
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Tribunale Roma, Sez. lavoro - Sentenza 05/09/2018
Infortuni sul lavoro. Infortunio sul lavoro (in itinere)
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al lavoratore, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere di necessità, perché essenzialmente volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o minore disagio, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività.
Cosi, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula, oltre alla sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, anche la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.
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TAR Friuli Venezia Giulia - Sentenza n. 287/2018
Nomina DPO e ISO 27001: la prima sentenza italiana dopo l’entrata in vigore del GDPR.
La sentenza n. 287/2018, depositata il 13 settembre scorso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, rappresenta una delle primissime decisioni in tema di nomina del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o, nella variante anglofona, DPO, Data protection officer), prevista dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD o, nella variante anglosassone e più comune, GDPR). La sentenza stabilisce che la certificazione ISO27001 non può essere posta come requisito di ammissibilità al bando di gara per l’assunzione dell’incarico di Data Protection Officer a favore di una Azienda di Assistenza Sanitaria.
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TAR Liguria - Sentanza n. 626/2018
Il dipendente pubblico ha diritto all'aspettativa per dottorato
I dipendenti pubblici hanno diritto, ove ne facciano richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'amministrazione di appartenenza, ad essere collocati in aspettativa retribuita nel caso in cui vengano ammessi a un corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio. Il diniego da parte della PA per esigenze organizzative non può prescindere da una rigorosa motivazione con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell'interessato.
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  Varie

ANAC - Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018
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Corte Costituzionale - Comunicato del 26 settembre 2018
Jobs Act - Illegittimo il criterio di determinazione dell'indennità di licenziamento
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