marzo 2019 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

29/03/2019

  Info Aran Sicilia

Certificata l’IPOTESI di ACCORDO DEL CCRL del comparto non dirigenziale.
La Sezione di Controllo della Corte dei conti ha rilasciato certificazione positiva, con alcune osservazioni e raccomandazioni, per l’Ipotesi di Accordo del CCRL DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10 per il TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018, sottoscritta dall’Aran Sicilia e dalle Organizzazioni sindacali lo scorso 28 gennaio 2019.
L’Ipotesi diverrà Contratto e sarà pienamente applicabile con la sottoscrizione definitiva dello stesso da parte del Presidente dell’Aran Sicilia e delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Sotto il profilo economico, l’applicazione del CCRL comporterà i seguenti incrementi pro-capite per il triennio considerato:
• Euro 9,34 di incremento per l’anno 2016;
• Euro 28,28 per il 2017;
• Euro 90,30 per il 2018 e a regime, di cui euro 81,88 per la componente tabellare della retribuzione e euro 8,42 per quella accessoria.
I suddetti importi devono considerarsi al netto dell’indennità di vacanza contrattuale, che si consolida nella retribuzione tabellare. Il CCRL, inoltre, prevede l’aumento dell’indennità di amministrazione con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e in particolare:
• Euro 30 lorde mensili per il personale della categoria A;
• Euro 25 per la categoria B;
• Euro 18 per la categoria C;
• Euro 16 per la categoria D.
Sotto il profilo giuridico, il nuovo CCRL interviene su diversi aspetti normativi, anche in maniera innovativa, contenuti che approfondiremo e pubblicheremo nelle prossime newsletter dell’Aran Sicilia. Il rinnovo contrattuale intervenuto dopo ben dodici anni, ha comportato la necessità di riscrivere intere parti del vecchio contratto ormai superate dalle norme di legge vigenti e la previsione di nuovi istituti in linea con le altre P.A.
Quanto sopra, non costituisce sicuramente un punto di arrivo per l’Aran Sicilia, che si vede tra l’altro impegnata a sviluppare, attraverso l’istituzione di una Commissione  paritetica, un nuovo sistema di classificazione professionale del personale. Quello che ci auspichiamo, comunque, è la normalizzazione temporale delle stagioni contrattuali. 
Si rendono disponibili:
la deliberazione n.76/2019 con cui la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana ha rilasciato certificazione positiva all’Ipotesi di Accordo del CCRL comparto non dirigenziale;
• l’allegato Rapporto di certificazione contenente le osservazioni e le raccomandazioni della Corte.

   
  Legislazione

Legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in attesa di pubblicazione in G.U.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni - Testo approvato in via definitiva in data 27 marzo 2019
La riforma delle pensioni - descritta dal D.L. 4/2019- diventa legge: non ci sono rischi, quindi, per coloro che hanno fatto domanda per Quota 100 e Opzione Donna, così come per chi spera di ricevere presto il reddito di cittadinanza.
Sul versante previdenziale, quindi, con la conversione in legge è stato confermato in toto l’impianto su Quota 100. Prorogate per un anno Opzione Donna e l’Ape Sociale, mentre per alcune misure previdenziali (quali appunto la pensione anticipata e Quota 41) è stata introdotta una finestra mobile di tre mesi.
Vi è poi la possibilità di anticipare l’accesso alla pensione approfittando dello scivolo pensionistico triennale riservato a coloro che ricorrono a Quota 100; infine, è possibile riscattare agevolmente i periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva) o gli anni di studio universitari (riscatto della laurea agevolato).
Ci sono novità anche per il settore del pubblico impiego, visto che sono introdotte delle deroghe a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, con la quale le assunzioni in alcuni comparti della Pubblica Amministrazione erano state bloccate fino a novembre 2019.
Tuttavia, con l’introduzione di Quota 100 - con la quale molti dipendenti pubblici accederanno alla pensione - e del reddito di cittadinanza - per il quale servono più controlli da parte delle autorità - bisogna far fronte a delle nuove necessità: per questo motivo nel testo del decreto sono state sbloccate le assunzioni nel pubblico impiego, specialmente per il Ministero della Giustizia, per il MIBAC e per Regioni ed Enti Locali.
Ci sono poi novità in ambito previdenziale: ad esempio, è stato eliminato il limite di 45 anni per il riscatto agevolato della laurea. In realtà l’estensione è puramente formale, visto che difficilmente chi ha più di 45 anni riuscirà ad accedere a questo strumento: potranno farlo, infatti, solamente coloro che hanno cominciato a lavorare successivamente al 1° gennaio 1996.
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  Giurisprudenza

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 6150/2019
Legge 104: la Cassazione chiarisce il diritto del caregiver al trasferimento
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 20/2019
DIRIGENTI PUBBLICI, INCOSTITUZIONALE L’OBBLIGO GENERALIZZATO DI PUBBLICARE ON LINE I DATI SU REDDITO E PATRIMONIO: VALE SOLO PER GLI “APICALI”
E’ stata ritenuta incostituzionale la disposizione dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche). Con la sentenza n. 20 (relatore Nicolò Zanon), la Corte Costituzionale ha, pertanto,  dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici. La pubblicazione riguarda, in particolare, i compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.
Questi dati, in base alla disposizione censurata, dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne avessero consentito l’indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro riutilizzo.
La Corte ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dalla legge tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Secondo i giudici costituzionali, il legislatore, nell’estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione alla totalità dei circa 140.000 dirigenti pubblici (e, se consenzienti, ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha violato il principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione. Pur riconoscendo che gli obblighi in questione sono funzionali all’obiettivo della trasparenza, e in particolare alla lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione, la Corte ha infatti ritenuto che tra le diverse misure appropriate non è stata prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella che meno sacrifica i diritti a confronto.
In vista della trasformazione della Pa in una “casa di vetro”, il legislatore può prevedere strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni purché, però, la loro conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente collegata all’esercizio di un controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull’impiego virtuoso delle risorse pubbliche. Ciò vale certamente per i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici. Non così per gli altri dati relativi ai redditi e al patrimonio personali, la cui pubblicazione era imposta, senza alcuna distinzione, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali.
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TAR della Sardegna - Sentenza n 211/2019
Ferie non godute per malattia, sono monetizzabili
La giurisprudenza è costante nell’affermare che in tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Nel caso specifico, il collocamento a riposo del dipendente è stato preceduto da un lungo periodo di malattia. A seguito degli accertamenti sanitari della Commissione Medico ospedaliera era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio. Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo e quindi gli è stata preclusa la possibilità di godere di un periodo di ferie. In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato, non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.
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  Varie

Aran
Orientamento applicativo espresso dall’Aran in merito all’art.12, comma 9, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, concernente la nuova disciplina relativa ai profili della categoria D. Dopo l’entrata in vigore del CCNL, a seguito della nuova disciplina concernente i profili della categoria D, gli enti non potranno più procedere all’avvio di procedure concorsuali, aventi ad oggetto la copertura di posti relativi a profili della categoria D, con posizione economica D3. Dopo il 21.5.2018, i dipendenti della categoria D, potranno essere assunti, solo nella posizione economica D1 di tale categoria. Viene, comunque, salvaguardata la posizione dei lavoratori attualmente già inquadrati in tali profili D3, prevedendosi, per essi, la conservazione del profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria D.
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ANAC - Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019
“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”.
Con la Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019, depositata il 7 marzo, l'Anac fornisce indicazioni alle amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, enti privati e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019. L'attestazione è effettuata dall'OIV/Nucleo. Nel caso l'organismo di valutazione manchi, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT; dal rappresentante legale nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato è invece compito del rappresentante legale o dell'organo di controllo. Il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV/Nuclei e contiene le prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2019 anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.
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  Voglio ricordare...

Mille vittime della mafia: a Palermo la giornata della memoria il 21 Marzo
Mille nomi di vittime innocenti della mafia risuoneranno dalla gradinata del teatro Massimo di Palermo. Sono i nomi di semplici cittadini, giudici, militari, politici, sacerdoti che saranno ricordati il 21 marzo, giorno della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle criminalità organizzata.
A Palermo il giorno del ricordo delle vittime di mafia è stato organizzato dal Coordinamento di Libera Palermo ed è patrocinata dal comune di Palermo, dalla Città Metropolitana di Palermo e dall’Anci. “Ricordare le vittime di mafia – fa sapere il sindaco di Palermo – è un atto di doverosa memoria, non soltanto un doveroso omaggio alle stesse vittime, ma anche un esercizio indispensabile di costruzione del futuro”.
L’appuntamento con il ricordo delle vittime innocenti della mafia si svolge ogni anno e dal 2017 ed è stato riconosciuto per rinnovare l’impegno nella lotta alle criminalità organizzate.