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Certificata
l’IPOTESI di ACCORDO DEL CCRL del comparto non dirigenziale.
La Sezione di Controllo della Corte dei conti ha rilasciato
certificazione positiva, con alcune osservazioni e raccomandazioni,
per l’Ipotesi di Accordo del CCRL DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON
DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI ALL’ART. 1
DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10 per il TRIENNIO
NORMATIVO ED ECONOMICO 2016-2018, sottoscritta dall’Aran Sicilia e
dalle Organizzazioni sindacali lo scorso 28 gennaio 2019.
L’Ipotesi diverrà Contratto e sarà pienamente applicabile con la
sottoscrizione definitiva dello stesso da parte del Presidente
dell’Aran Sicilia e delle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Sotto il profilo economico, l’applicazione del CCRL comporterà i
seguenti incrementi pro-capite per il triennio considerato:
• Euro 9,34 di incremento per l’anno 2016;
• Euro 28,28 per il 2017;
• Euro 90,30 per il 2018 e a regime, di cui euro 81,88 per la
componente tabellare della retribuzione e euro 8,42 per quella
accessoria.
I suddetti importi devono considerarsi al netto dell’indennità di
vacanza contrattuale, che si consolida nella retribuzione tabellare.
Il CCRL, inoltre, prevede l’aumento dell’indennità di
amministrazione con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e in particolare:
• Euro 30 lorde mensili per il personale della categoria A;
• Euro 25 per la categoria B;
• Euro 18 per la categoria C;
• Euro 16 per la categoria D.
Sotto il profilo giuridico, il nuovo CCRL interviene su diversi
aspetti normativi, anche in maniera innovativa, contenuti che
approfondiremo e pubblicheremo nelle prossime newsletter dell’Aran
Sicilia. Il rinnovo contrattuale intervenuto dopo ben dodici anni,
ha comportato la necessità di riscrivere intere parti del vecchio
contratto ormai superate dalle norme di legge vigenti e la
previsione di nuovi istituti in linea con le altre P.A.
Quanto sopra, non costituisce sicuramente un punto di arrivo per
l’Aran Sicilia, che si vede tra l’altro impegnata a sviluppare,
attraverso l’istituzione di una Commissione paritetica, un nuovo
sistema di classificazione professionale del personale. Quello che
ci auspichiamo, comunque, è la normalizzazione temporale delle
stagioni contrattuali.
Si rendono disponibili:
• la
deliberazione n.76/2019 con cui la Corte dei conti, Sezione di
controllo per la Regione siciliana ha rilasciato certificazione
positiva all’Ipotesi di Accordo del CCRL comparto non dirigenziale;
• l’allegato
Rapporto di certificazione contenente le osservazioni e le
raccomandazioni della Corte. |
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Legge di
conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in attesa di
pubblicazione in G.U.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni - Testo approvato in via
definitiva in data 27 marzo 2019
La riforma delle pensioni - descritta dal D.L. 4/2019- diventa
legge: non ci sono rischi, quindi, per coloro che hanno fatto
domanda per Quota 100 e Opzione Donna, così come per chi spera di
ricevere presto il reddito di cittadinanza.
Sul versante previdenziale, quindi, con la conversione in legge è
stato confermato in toto l’impianto su Quota 100. Prorogate per un
anno Opzione Donna e l’Ape Sociale, mentre per alcune misure
previdenziali (quali appunto la pensione anticipata e Quota 41) è
stata introdotta una finestra mobile di tre mesi.
Vi è poi la possibilità di anticipare l’accesso alla pensione
approfittando dello scivolo pensionistico triennale riservato a
coloro che ricorrono a Quota 100; infine, è possibile riscattare
agevolmente i periodi non coperti da contribuzione (pace
contributiva) o gli anni di studio universitari (riscatto della
laurea agevolato).
Ci sono novità anche per il settore del pubblico impiego, visto che
sono introdotte delle deroghe a quanto previsto dalla Legge di
Bilancio, con la quale le assunzioni in alcuni comparti della
Pubblica Amministrazione erano state bloccate fino a novembre 2019.
Tuttavia, con l’introduzione di Quota 100 - con la quale molti
dipendenti pubblici accederanno alla pensione - e del reddito di
cittadinanza - per il quale servono più controlli da parte delle
autorità - bisogna far fronte a delle nuove necessità: per questo
motivo nel testo del decreto sono state sbloccate le assunzioni nel
pubblico impiego, specialmente per il Ministero della Giustizia, per
il MIBAC e per Regioni ed Enti Locali.
Ci sono poi novità in ambito previdenziale: ad esempio, è stato
eliminato il limite di 45 anni per il riscatto agevolato della
laurea. In realtà l’estensione è puramente formale, visto che
difficilmente chi ha più di 45 anni riuscirà ad accedere a questo
strumento: potranno farlo, infatti, solamente coloro che hanno
cominciato a lavorare successivamente al 1° gennaio 1996.
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Corte di
Cassazione - Ordinanza n. 6150/2019
Legge 104: la Cassazione chiarisce il diritto del caregiver
al trasferimento
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 20/2019
DIRIGENTI PUBBLICI, INCOSTITUZIONALE L’OBBLIGO
GENERALIZZATO DI PUBBLICARE ON LINE I DATI SU REDDITO E PATRIMONIO:
VALE SOLO PER GLI “APICALI”
E’ stata ritenuta incostituzionale la disposizione dell’art. 14,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede
che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art.
14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per
tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali
previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni
pubbliche). Con la sentenza n. 20 (relatore Nicolò Zanon), la Corte
Costituzionale ha, pertanto, dichiarato illegittima la disposizione
che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di
pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici. La
pubblicazione riguarda, in particolare, i compensi percepiti per lo
svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla
dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti
reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri,
sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società.
Questi dati, in base alla disposizione censurata, dovevano essere
diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati
secondo modalità che ne avessero consentito l’indicizzazione, la
rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e anche il loro
riutilizzo.
La Corte ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dalla
legge tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali,
inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni
riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero
accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Secondo i giudici costituzionali, il legislatore,
nell’estendere tutti i descritti obblighi di pubblicazione alla
totalità dei circa 140.000 dirigenti pubblici (e, se consenzienti,
ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), ha violato il
principio di proporzionalità, cardine della tutela dei dati
personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione. Pur
riconoscendo che gli obblighi in questione sono funzionali
all’obiettivo della trasparenza, e in particolare alla lotta alla
corruzione nella Pubblica amministrazione, la Corte ha infatti
ritenuto che tra le diverse misure appropriate non è stata
prescelta, come richiesto dal principio di proporzionalità, quella
che meno sacrifica i diritti a confronto.
In vista della trasformazione della Pa in una “casa di vetro”, il
legislatore può prevedere strumenti che consentano a chiunque di
accedere liberamente alle informazioni purché, però, la loro
conoscenza sia ragionevolmente ed effettivamente collegata
all’esercizio di un controllo sia sul corretto perseguimento delle
funzioni istituzionali sia sull’impiego virtuoso delle risorse
pubbliche. Ciò vale certamente per i compensi di qualsiasi natura
connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai
viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici, il cui
obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti
i dirigenti pubblici. Non così per gli altri dati relativi ai
redditi e al patrimonio personali, la cui pubblicazione era imposta,
senza alcuna distinzione, per tutti i titolari di incarichi
dirigenziali.
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TAR della
Sardegna - Sentenza n 211/2019
Ferie non godute per malattia, sono monetizzabili
La giurisprudenza è costante nell’affermare che in tema di pubblico
impiego e monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto
del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti
quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Nel
caso specifico, il collocamento a riposo del dipendente è stato
preceduto da un lungo periodo di malattia. A seguito degli
accertamenti sanitari della Commissione Medico ospedaliera era stato
dichiarato permanentemente non idoneo al servizio. Il ricorrente è
stato dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo e
quindi gli è stata preclusa la possibilità di godere di un periodo
di ferie. In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non
imputabile all’interessato, non preclude di suo l’insorgenza del
diritto alla percezione del compenso sostitutivo.
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Aran
Orientamento applicativo espresso dall’Aran in merito all’art.12,
comma 9, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018,
concernente la nuova disciplina relativa ai profili della categoria
D. Dopo l’entrata in vigore del CCNL, a seguito della nuova
disciplina concernente i profili della categoria D, gli enti non
potranno più procedere all’avvio di procedure concorsuali, aventi ad
oggetto la copertura di posti relativi a profili della categoria D,
con posizione economica D3. Dopo il 21.5.2018, i dipendenti della
categoria D, potranno essere assunti, solo nella posizione economica
D1 di tale categoria. Viene, comunque, salvaguardata la posizione
dei lavoratori attualmente già inquadrati in tali profili D3,
prevedendosi, per essi, la conservazione del profilo posseduto e la
posizione economica acquisita nell’ambito della categoria D.
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ANAC -
Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019
“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e
attività di vigilanza dell’Autorità”.
Con la Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019, depositata il 7 marzo,
l'Anac fornisce indicazioni alle amministrazioni pubbliche, enti
pubblici economici, ordini professionali, società e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni, enti privati e ai rispettivi OIV o
organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019.
L'attestazione è effettuata dall'OIV/Nucleo. Nel caso l'organismo di
valutazione manchi, l'attestazione e la compilazione della griglia
di rilevazione è effettuata dal RPCT; dal rappresentante legale nel
caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo; nelle
associazioni, fondazioni e enti di diritto privato è invece compito
del rappresentante legale o dell'organo di controllo. Il documento
illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte
degli OIV/Nuclei e contiene le prime indicazioni sull'attività di
vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2019 anche
a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.
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Mille
vittime della mafia: a Palermo la giornata della memoria il 21 Marzo
Mille nomi di vittime innocenti della mafia risuoneranno
dalla gradinata del teatro Massimo di Palermo. Sono i nomi di
semplici cittadini, giudici, militari, politici, sacerdoti che
saranno ricordati il 21 marzo, giorno della Memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle criminalità organizzata.
A Palermo il giorno del ricordo delle vittime di mafia è stato
organizzato dal Coordinamento di Libera Palermo ed è patrocinata dal
comune di Palermo, dalla Città Metropolitana di Palermo e dall’Anci.
“Ricordare le vittime di mafia – fa sapere il sindaco di Palermo – è
un atto di doverosa memoria, non soltanto un doveroso omaggio alle
stesse vittime, ma anche un esercizio indispensabile di costruzione
del futuro”.
L’appuntamento con il ricordo delle vittime innocenti della mafia si
svolge ogni anno e dal 2017 ed è stato riconosciuto per rinnovare
l’impegno nella lotta alle criminalità organizzate. |