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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 174/2019
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, commi 28, 29 e 30 della Legge regionale del Friuli
Venezia Giulia 33/2015, che escludeva la possibilità di computare ai
fini della determinazione della misura dell’indennità di buonuscita
il periodo di lavoro prestato da alcuni dirigenti assunti dalla
stessa Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato.
Nelle motivazioni la Consulta spiega che il legislatore regionale,
modificando la legge regionale 33/201, mirava espressamente ad
alterare l’esito del contenzioso legale conferendo portata
retroattiva ad una disposizione risalente al 1981. Veniva così
disatteso uno dei principi cardine dello Stato di diritto, secondo
il quale al potere legislativo è preclusa la possibilità, a meno di
motivi imperativi di interesse generale, di interferire con
l’amministrazione della giustizia, quando il fine evidente è quello
di influenzare la soluzione di una controversia.
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Delibera
della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 21/2019
La delibera della Corte dei conti sull’andamento della
spesa per il personale degli enti territoriali (triennio 2015-2017),
approvata dalla Sezione delle Autonomie. La spesa totale per i
dipendenti di comuni, regioni, città metropolitane e province sfiora
i 14 miliardi di euro: e quella per i comuni è di 10,3 miliardi, con
il settore che occupa 483mila dipendenti. Nel 2017 la spesa media
per dipendente regionale è stata di 34mila euro, 27mila euro per
dipendente comunale e 28mila del provinciale. I giudici contabili
ricordano che l’intero settore occupa, complessivamente, circa
483mila unità, distribuite tra dirigenti, segretari
comunali/provinciali e direttori generali, lavoratori con qualifica
non dirigenziale. Circa 36mila unità, pari al 7,5% del totale, hanno
un contratto di lavoro flessibile. La spesa media per il personale
dirigente è di 94mila euro nelle Regioni, 84mila nei Comuni e
103mila nelle Province. La Corte dei conti ricorda che la
rilevazione riguarda un periodo in cui erano vigenti i vincoli sulla
spesa di personale, che di recente hanno subito un allentamento
mediante sblocco del turn over. La Corte conclude : “Nelle RSO si
evidenzia un incremento di spesa totale regionale nel biennio
2015-2016, influenzato dal risultato delle Regioni del Nord e del
Centro, mentre le Regioni dell’Area Sud mostrano un costante
decremento della spesa nel triennio, così come le Regioni a Statuto
speciale esaminate. Osservando il dato complessivo riferito
all’aggregato costituito da Regioni e Province a statuto ordinario e
Regioni e Province a Statuto speciale emerge come, nel periodo
considerato, la spesa del personale dirigente e non dirigente degli
enti in oggetto si riduce di circa 302 milioni di euro tra il 2015 e
il 2016 e di circa 161 milioni di euro tra il 2016 e il 2017.
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Agenzia
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 289/2019 che riguardava
somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa
da quella cui appartiene il dipendente pubblico dichiara in sintesi:
sono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il
dipendente percepisce nel periodo d’imposta. A qualunque titolo,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto
di lavoro. E quindi tutti quelli che siano in qualunque modo
riconducibili al rapporto di lavoro medesimo. Anche se non
provenienti direttamente dal datore di lavoro. Questo per il
principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e
totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve.
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Visite
Fiscali Dipendenti Pubblici 2019 e reperibilità INPS.
Con il Decreto Madia (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75) si
è svolto il passaggio della gestione e dello svolgimento delle
visite fiscali dalle ASL al nuovo Polo unico Inps per le visite
fiscali. Il nuovo Polo Unico INPS ha tracciato alcuni punti focali
molto importanti. Per legge sono stati stabiliti degli orari, o
meglio delle fasce orarie all’interno delle quali il medico fiscale
può effettuare una visita domiciliare per verificare l’effettiva
malattia del lavoratore pubblico. Il malato è quindi tenuto alla
reperibilità, cioè ha l’obbligo di farsi trovare in casa in questa
fascia oraria. L’orario, attualmente in vigore nel 2018 e 2019, in
cui si può svolgere la visita fiscale per malattia del dipendente
pubblico è il seguente:
• al mattino dalle ore 9.00 alle 13.00
• e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00.
Si fa presente che fasce orarie di reperibilità per le visite nel
pubblico impiego sono valide non solamente nei giorni feriali, ma
anche al sabato, alla domenica e nei giorni festivi. Nei casi in cui
un lavoratore assente dal lavoro per malattia non risulti presente
durante il controllo presso il domicilio o la residenza
l’amministrazione pubblica può applicare diverse sanzioni
disciplinari al lavoratore:
• mancato pagamento della retribuzione al 100%, per i primi 10
giorni di malattia;
• per i successivi giorni di malattia, si potrebbe subire una
riduzione della retribuzione al 50%;
• licenziamento senza preavviso nei casi più gravi.
In alcune fattispecie è consentito, tuttavia, essere esonerati dalla
reperibilità della visita fiscale. Si tratta delle esenzioni
relative alle prime tre categorie della Tabella A allegate al DPR n.
834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del decreto
stesso. La causa in questione che comporta l’assenza dei dipendenti
dalle fasce di reperibilità e dunque li esonera dall’obbligo della
visita scale durante l’orario di reperibilità è la seguente:
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità
della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della
Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella Tabella E
del medesimo decreto.
Si tratta, nel dettaglio, di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità
della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della
Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero
a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità
riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita,
rientrano malattia molto gravi come per esempio
• tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il
malfunzionamento dei reni,
• per malattie professionali INAIL e infortunio già accertate
dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa
di servizio.
A livello legale, allo stato attuale le patologie leggere non
escludono dalla visita fiscale. |