agosto 2019 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

29/08/2019

   
  Legislazione

L.R. 6 agosto 2019, n. 14
Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi
L.R. 6 agosto 2019, n. 15
Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali.
GURS n.37 del 9 agosto 2019 Suppl.ordinario n.1
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  Giurisprudenza

Corte Costituzionale - Sentenza n. 174/2019
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 28, 29 e 30 della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 33/2015, che escludeva la possibilità di computare ai fini della determinazione della misura dell’indennità di buonuscita il periodo di lavoro prestato da alcuni dirigenti assunti dalla stessa Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato. Nelle motivazioni la Consulta spiega che il legislatore regionale, modificando la legge regionale 33/201, mirava espressamente ad alterare l’esito del contenzioso legale conferendo portata retroattiva ad una disposizione risalente al 1981. Veniva così disatteso uno dei principi cardine dello Stato di diritto, secondo il quale al potere legislativo è preclusa la possibilità, a meno di motivi imperativi di interesse generale, di interferire con l’amministrazione della giustizia, quando il fine evidente è quello di influenzare la soluzione di una controversia.
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  Varie

Delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 21/2019
La delibera della Corte dei conti sull’andamento della spesa per il personale degli enti territoriali (triennio 2015-2017), approvata dalla Sezione delle Autonomie. La spesa totale per i dipendenti di comuni, regioni, città metropolitane e province sfiora i 14 miliardi di euro: e quella per i comuni è di 10,3 miliardi, con il settore che occupa 483mila dipendenti. Nel 2017 la spesa media per dipendente regionale è stata di 34mila euro, 27mila euro per dipendente comunale e 28mila del provinciale. I giudici contabili ricordano che l’intero settore occupa, complessivamente, circa 483mila unità, distribuite tra dirigenti, segretari comunali/provinciali e direttori generali, lavoratori con qualifica non dirigenziale. Circa 36mila unità, pari al 7,5% del totale, hanno un contratto di lavoro flessibile. La spesa media per il personale dirigente è di 94mila euro nelle Regioni, 84mila nei Comuni e 103mila nelle Province. La Corte dei conti ricorda che la rilevazione riguarda un periodo in cui erano vigenti i vincoli sulla spesa di personale, che di recente hanno subito un allentamento mediante sblocco del turn over. La Corte conclude : “Nelle RSO si evidenzia un incremento di spesa totale regionale nel biennio 2015-2016, influenzato dal risultato delle Regioni del Nord e del Centro, mentre le Regioni dell’Area Sud mostrano un costante decremento della spesa nel triennio, così come le Regioni a Statuto speciale esaminate. Osservando il dato complessivo riferito all’aggregato costituito da Regioni e Province a statuto ordinario e Regioni e Province a Statuto speciale emerge come, nel periodo considerato, la spesa del personale dirigente e non dirigente degli enti in oggetto si riduce di circa 302 milioni di euro tra il 2015 e il 2016 e di circa 161 milioni di euro tra il 2016 e il 2017.
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Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 289/2019 che riguardava somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico dichiara in sintesi: sono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta. A qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. E quindi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo. Anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. Questo per il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve.
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Visite Fiscali Dipendenti Pubblici 2019 e reperibilità INPS.
Con il Decreto Madia (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75) si è svolto il passaggio della gestione e dello svolgimento delle visite fiscali dalle ASL al nuovo Polo unico Inps per le visite fiscali. Il nuovo Polo Unico INPS ha tracciato alcuni punti focali molto importanti. Per legge sono stati stabiliti degli orari, o meglio delle fasce orarie all’interno delle quali il medico fiscale può effettuare una visita domiciliare per verificare l’effettiva malattia del lavoratore pubblico. Il malato è quindi tenuto alla reperibilità, cioè ha l’obbligo di farsi trovare in casa in questa fascia oraria. L’orario, attualmente in vigore nel 2018 e 2019, in cui si può svolgere la visita fiscale per malattia del dipendente pubblico è il seguente:
• al mattino dalle ore 9.00 alle 13.00
• e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00.
Si fa presente che fasce orarie di reperibilità per le visite nel pubblico impiego sono valide non solamente nei giorni feriali, ma anche al sabato, alla domenica e nei giorni festivi. Nei casi in cui un lavoratore assente dal lavoro per malattia non risulti presente durante il controllo presso il domicilio o la residenza l’amministrazione pubblica può applicare diverse sanzioni disciplinari al lavoratore:
•  mancato pagamento della retribuzione al 100%, per i primi 10 giorni di malattia;
• per i successivi giorni di malattia, si potrebbe subire una riduzione della retribuzione al 50%;
• licenziamento senza preavviso nei casi più gravi.
In alcune fattispecie è consentito, tuttavia, essere esonerati dalla reperibilità della visita fiscale. Si tratta delle esenzioni relative alle prime tre categorie della Tabella A allegate al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del decreto stesso. La causa in questione che comporta l’assenza dei dipendenti dalle fasce di reperibilità e dunque li esonera dall’obbligo della visita scale durante l’orario di reperibilità è la seguente:
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.
Si tratta, nel dettaglio, di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio
• tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni,
• per malattie professionali INAIL e infortunio già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio.
A livello legale, allo stato attuale le patologie leggere non escludono dalla visita fiscale.