dicembre 2019 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

18/12/2019

  Info Aran Sicilia

In data 9 dicembre 2019 l’Aran Sicilia e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto non dirigenziale hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo per il riparto del Fondo risorse Decentrate (FORD) per l’anno 2019, in attuazione di quanto previsto dall’art.90 del CCRL 2016-2018. La Ragioneria Generale della Regione in data 16.12.2019 ha riscontrato positivamente la compatibilità degli oneri scaturenti dall’ipotesi di accordo con le risorse finanziarie destinate.
 

Si informa, inoltre, che nella stessa seduta di contrattazione l’Aran Sicilia e le OO.SS. firmatarie del CCRL relativo al triennio 2016-2018, con l’esclusione della O.S. SIAD, hanno sottoscritto, altresì, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCRL del comparto non dirigenziale, l’Ipotesi di accordo per la progressione economica all’interno della categoria, c.d. PEO, la quale potrà essere attribuita con criteri selettivi nella misura pari al 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio, e la cui decorrenza economica, in fase di prima applicazione, comporterà il riconoscimento dei correlati benefici di natura stipendiale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Proseguono anche le trattative finalizzate al rinnovo del CCRL Area della dirigenza – triennio 2016-2018. Le Organizzazioni sindacali sono convocate presso l’Aran Sicilia il 27 e il 30 Dicembre.

Nel ringraziare tutti i numerosi iscritti alla newsletter per l'attenzione mostratami e i miei superiori per il sostegno al mio lavoro, invio i più sinceri e migliori auguri di Buon Natale e di Buon Anno.
La redattrice Anna Sanfilippo

   
  Legislazione

Decreto Presidenziale 13 Novembre 2019, n.22
Pubblicato nella GURS n. 56 del 13 dicembre 2019 Supplemento Ordinario n.1
Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per l’organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana” emanato con D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14.
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Legge 18 novembre 2019, n. 133 che ha convertito il decreto-legge n. 105 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ( e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica).
Si rende disponibile il testo del D.L. coordinato 21 settembre 2019, N. 105
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2019 la legge 18 novembre 2019, n. 133 che ha convertito il decreto-legge n. 105 del 2019  recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
La normativa è finalizzata ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.
È rimessa ad un regolamento - da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
Questo disegno di legge è l’ultimo di una serie di interventi normativi che hanno come obiettivo quello di garantire alla Pubblica Amministrazione un livello di sicurezza maggiore sul fronte digitale e cibernetico ed è più che giustificato dal fatto che negli ultimi anni il numero complessivo di attacchi e di incidenti legati alla sicurezza informatica nella PA è aumentato in modo esponenziale.
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Direttiva dell'Unione Europea 2019/1937 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 novembre 2019. riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE, i c.d. whistleblower.
La direttiva interviene per uniformare la protezione garantita agli informatori nell'Unione e armonizzarla tra i vari settori e pertanto amplia, disciplina e rafforza la loro tutela e protezione, anche introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri.
In termini generali, con l’espressione whistleblowing, si fa riferimento alla segnalazione di comportamenti illeciti o scorretti da parte di un soggetto, il whistleblower o relatore, in possesso di informazioni rilevanti idonee a svelare la consumazione  dell’illecito o della  pratica illegittima all’interno di  un’organizzazione, di un’azienda, di un’istituzione o più in generale di una pubblica  amministrazione.
Tale pratica si identifica, pertanto, con un’attività diretta a “denunciare” il compimento di atti illeciti o scorretti, da parte di un soggetto particolarmente vicino al trasgressore e che, in ragione di tale posizione di prossimità, viene a conoscenza del comportamento illecito.
Normalmente tale posizione di vicinanza dipende dall’inserimento organico del soggetto segnalante nell’ente in cui avviene l’atto illecito oggetto di segnalazione. Tuttavia, l’espansione della prassi in contesti non work related ha comportato un ampliamento dei soggetti legittimati a sollevare una petizione a titolo di whistleblowers, di modo che un qualsiasi individuo, che venga a conoscenza del presunto illecito, abbia la facoltà di segnalarlo alle autorità competenti.
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Distacchi, aspettative e permessi sindacali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019 le nuove regole sui Distacchi, aspettative e permessi sindacali dettate dal contratto collettivo nazionale quadro tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021.
I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati – arrotondato all’unita’ superiore – e comunque in misura non inferiore a uno.
L’arco temporale minimo di frazionamento e’ pari a tre mesi.
Il comma 7 dell’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non e’ consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7-bis e 7-ter. Resta ferma la possibilita’, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.
All’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, e’ consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.
7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time e’ consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall’amministrazione».
Il comma 8 dell’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e’ sostituito dal seguente:
«8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un’aspettativa sindacale non retribuita al 50%.».

   
  Giurisprudenza

Corte di Cassazione Penale, Sez. II - Sentenza n. 43902/2019
Il dipendente pubblico in congedo straordinario retribuito che non fa assistenza al familiare risponde di falso ideologico e truffa
Il dipendente pubblico che chiede di usufruire del congedo straordinario retribuito per assistere un suo familiare e non gli presta assistenza risponde del reato di falso ideologico e truffa; la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 43902, del 29 ottobre 2019, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte territoriale ad un dipendente respingendo il ricorso del suo avvocato.
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Corte dei Conti Sicilia, Sezione di controllo - Deliberazione n. /2019/PAR
Stabilizzazioni a Chiamata Diretta
La Sezione di controllo per la Regione siciliana rispondendo ad un quesito posto da un membro della Commissione straordinaria di un Comune sciolto per mafia, afferma che i Comuni possono stabilizzare, tramite chiamata diretta, ma spetta alla loro esclusiva discrezionalità fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data in vigore del decreto, possegga contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Per i magistrati contabili, quindi, è il singolo Comune che deve valutare se fare ricorso o meno alla procedura in questione.
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Corte dei Conti Veneto - Sentenza n. 182/2019
PA, Incarico Dirigenziale senza laurea
Nel sistema degli enti locali è prevista la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL, disposizione che fa salva, però, la necessità che sussistano i requisiti di accesso previsti in relazione alla qualifica da ricoprire.
Pertanto, alla dirigenza si accede per concorso necessariamente con la laurea e tale titolo va preteso anche per gli incarichi a contratto attribuiti a dipendenti interni. A tal proposito, l’art. 19 del D.lgs. 165/2001 – così come modificato dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 150/09 che ne ha esteso l’applicazione a tutte le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 -, avente ad oggetto l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, fa riferimento alla formazione universitaria e post universitaria ai fini della verifica della particolare qualificazione professionale.
Nel caso in esame, al dipendente senza laurea, poteva essere attribuita legittimamente una posizione organizzativa, inoltre, la sentenza rigetta integralmente l’argomentazione difensiva, secondo la quale, il sindaco doveva essere considerato non responsabile per particolare ambiguità e complessità della normativa sulla materia. Il relativo differenziale è, dunque, la misura del danno arrecato al Comune in questione.
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  Varie

INPS circolare 147/2019 - Rivalutazione Pensioni 2020
“Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020 “.
La circolare applica l’indice di rivalutazione calcolato dall’Istat, e a sua volta ufficializzato con il decreto 15 novembre 2019 dei ministeri dell’Economia e del Lavoro. Nella circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2020. Quest’anno sarà applicato l’indice di rivalutazione dello 0,4%.
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Retribuzioni dipendenti pubblici nell’anno 2018 rilevata dall’INPS.
Sono stati pubblicati dall’INPS i dati relativi al 2018 dell’Osservatorio Lavoratori pubblici.
Nel 2018 il numero di lavoratori pubblici con almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a 3.583.175 (+0,6% rispetto al 2017), con una retribuzione media3 di 32.968 euro, in crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente per effetto dei rinnovi dei contratti 2016-2018 nei vari comparti del pubblico impiego. Il numero medio di giornate retribuite si attesta a 287, di poco inferiore al dato medio del 2017.
Il differenziale retributivo per età è strettamente connesso alla presenza di lavoro a termine, rilevante soprattutto nelle classi di età più giovani. Infatti, rispetto alla media complessiva di giornate retribuite nel 2018 pari a 287, si riscontrano valori molto bassi tra i lavoratori sotto i 20 anni (107 giornate) e nella classe 20 – 24 anni (190 giornate). Il differenziale retributivo per genere, invece, sembra più correlato alla maggiore presenza di lavoro part time tra le femmine. Infatti il numero di lavoratrici che nel 2018 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro part time è pari a 221.951, contro appena 48.989 maschi. Rispetto al totale per genere la quota di lavoratori che nel 2018 ha avuto almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale per i maschi si attesta al 3,3%, mentre per le femmine è pari al 10,6%. Infine, rispetto alla tipologia contrattuale si evidenzia che il numero di lavoratori pubblici con contratto a tempo indeterminato nel 2018 è pari a 3.128.694 lavoratori, più dell’87% del totale, con una retribuzione media annua di euro 35.617 e 303 giornate medie retribuite.
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Garante privacy: in sei mesi multe per 11 milioni di Euro
Il bilancio dell'Autorità garante per la privacy del primo semestre 2019 è per l'iscrizione a ruolo di 779 contravvenzioni che porteranno un introito di circa 11 milioni di Euro. Nei primi sei mesi del 2019, informa il Garante, sono state realizzate 65 ispezioni, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, che hanno interessato in primis il trattamento dati effettuato dalle banche, soprattutto per i flussi verso l'anagrafe dei conti correnti bancari, quelli svolti dalle società del settore del food delivery e quelli effettuati dalle aziende che svolgono attività di marketing. Altre ispezioni sono state effettuate a banche dati di rilevanti dimensioni delle Pubbliche Amministrazioni, a società che rilasciano lo Spid, a call center, a grandi alberghi. Le ispezioni compiute dal Garante hanno riguardato anche i settori delicati delle banche dati di grandi dimensioni degli Enti pubblici e gli applicativi per la gestione delle segnalazioni di condotta illecita – quella che viene chiamata il whistleblowing. Accertamenti pure per le società private che trattano dati personali in ambito sanitario, per le attività di profilazione dei possessori di 'carte fedeltà'; per gli intermediari di servizi per la fatturazione elettronica. Tutti i controlli sono stati concentrati, inoltre, sul rispetto delle norme sull'obbligo dell'informativa e del consenso e sulla durata della conservazione dei dati.
Fonte: Comunicatori e Comunicazione

È partita la campagna "Più sai, più sei"
Il  progetto 'Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino' (finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico - DM 7 febbraio 2018), vede insieme Cittadinanzattiva, Confconsumatori e Movimento consumatori per dare al cittadino pari opportunità, uguali diritti e garantire l'accesso a tutto ciò che bisogna conoscere sui servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, trasporto pubblico e asili nido comunali), benessere e sicurezza alimentare, servizi digitali della Pubblica Amministrazione e tutela della privacy. Nel sito dedicato
www.piusaipiusei.org  una piattaforma interattiva, call center tematici, sportelli on line e territoriali . Chiuderà in ottobre del 2020 con un evento finale.