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In data 9 dicembre
2019 l’Aran Sicilia e le organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto non dirigenziale hanno sottoscritto l’Ipotesi
di accordo per il riparto del Fondo risorse Decentrate (FORD)
per l’anno 2019, in attuazione di quanto previsto dall’art.90 del
CCRL 2016-2018. La Ragioneria Generale della Regione in data
16.12.2019 ha riscontrato positivamente la compatibilità degli oneri
scaturenti dall’ipotesi di accordo con le risorse finanziarie
destinate.
Si informa,
inoltre, che nella stessa seduta di contrattazione l’Aran Sicilia e
le OO.SS. firmatarie del CCRL relativo al triennio 2016-2018, con
l’esclusione della O.S. SIAD, hanno sottoscritto, altresì, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCRL del comparto non
dirigenziale, l’Ipotesi di accordo per la progressione
economica all’interno della categoria, c.d. PEO, la quale
potrà essere attribuita con criteri selettivi nella misura pari al
35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio, e la
cui decorrenza economica, in fase di prima applicazione, comporterà
il riconoscimento dei correlati benefici di natura stipendiale a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
Proseguono anche le
trattative finalizzate al rinnovo del CCRL Area della dirigenza –
triennio 2016-2018. Le Organizzazioni sindacali sono convocate
presso l’Aran Sicilia il 27 e il 30 Dicembre.
Nel ringraziare
tutti i numerosi iscritti alla newsletter per l'attenzione
mostratami e i miei superiori per il sostegno al mio lavoro, invio i
più sinceri e migliori auguri di Buon Natale e di Buon Anno.
La redattrice Anna Sanfilippo |
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Decreto
Presidenziale 13 Novembre 2019, n.22
Pubblicato nella GURS n. 56 del 13 dicembre 2019
Supplemento Ordinario n.1
Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11
dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante
“Norme per l’organizzazione del Fondo di quiescenza del personale
della Regione siciliana” emanato con D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n.
14.
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Legge 18
novembre 2019, n. 133 che ha convertito il decreto-legge n.
105 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica ( e di disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica).
Si rende disponibile il testo del D.L. coordinato 21 settembre 2019,
N. 105
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2019 la legge
18 novembre 2019, n. 133 che ha convertito il decreto-legge n. 105
del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica.
La normativa è finalizzata ad assicurare, in particolare, un livello
elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli
enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso
l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e
la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di
sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.
È rimessa ad un regolamento - da emanarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione - la definizione delle procedure,
delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le
amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali,
pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di
beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle
reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
Questo disegno di legge è l’ultimo di una serie di interventi
normativi che hanno come obiettivo quello di garantire alla Pubblica
Amministrazione un livello di sicurezza maggiore sul fronte digitale
e cibernetico ed è più che giustificato dal fatto che negli ultimi
anni il numero complessivo di attacchi e di incidenti legati alla
sicurezza informatica nella PA è aumentato in modo esponenziale.
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Direttiva
dell'Unione Europea 2019/1937 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 26 novembre 2019. riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE, i
c.d. whistleblower.
La direttiva interviene per uniformare la protezione garantita agli
informatori nell'Unione e armonizzarla tra i vari settori e pertanto
amplia, disciplina e rafforza la loro tutela e protezione, anche
introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri.
In termini generali, con l’espressione whistleblowing, si fa
riferimento alla segnalazione di comportamenti illeciti o scorretti
da parte di un soggetto, il whistleblower o relatore, in possesso di
informazioni rilevanti idonee a svelare la consumazione
dell’illecito o della pratica illegittima all’interno di
un’organizzazione, di un’azienda, di un’istituzione o più in
generale di una pubblica amministrazione.
Tale pratica si identifica, pertanto, con un’attività diretta a
“denunciare” il compimento di atti illeciti o scorretti, da parte di
un soggetto particolarmente vicino al trasgressore e che, in ragione
di tale posizione di prossimità, viene a conoscenza del
comportamento illecito.
Normalmente tale posizione di vicinanza dipende dall’inserimento
organico del soggetto segnalante nell’ente in cui avviene l’atto
illecito oggetto di segnalazione. Tuttavia, l’espansione della
prassi in contesti non work related ha comportato un ampliamento dei
soggetti legittimati a sollevare una petizione a titolo di
whistleblowers, di modo che un qualsiasi individuo, che venga a
conoscenza del presunto illecito, abbia la facoltà di segnalarlo
alle autorità competenti.
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Distacchi,
aspettative e permessi sindacali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019 le nuove regole
sui Distacchi, aspettative e permessi sindacali dettate dal
contratto collettivo nazionale quadro tra le associazioni sindacali
rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del
triennio 2019-2021.
I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna
associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in
misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse
assegnati – arrotondato all’unita’ superiore – e comunque in misura
non inferiore a uno.
L’arco temporale minimo di frazionamento e’ pari a tre mesi.
Il comma 7 dell’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 è sostituito dal
seguente:
Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa
ridotta di cui al comma 3 non e’ consentito usufruire dei permessi
per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi
sindacali per l’espletamento del mandato), fatta salvo quanto
previsto ai successivi commi 7-bis e 7-ter. Resta ferma la
possibilita’, in via eccezionale, di fruire di permessi senza
riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso
mese.
All’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:
«7-bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al
comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con
percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, e’ consentito fruire
dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU,
ove ne sia componente.
7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta
formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time e’
consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di
competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per
partecipare alle riunioni convocate dall’amministrazione».
Il comma 8 dell’art. 8 del CCNQ 4 dicembre 2017 e’ sostituito dal
seguente:
«8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3
possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita di cui
all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel
limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi
riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle
istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà
è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con
un’aspettativa sindacale non retribuita al 50%.». |
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Corte di
Cassazione Penale, Sez. II - Sentenza n. 43902/2019
Il dipendente pubblico in congedo straordinario retribuito
che non fa assistenza al familiare risponde di falso ideologico e
truffa
Il dipendente pubblico che chiede di usufruire del congedo
straordinario retribuito per assistere un suo familiare e non gli
presta assistenza risponde del reato di falso ideologico e truffa;
la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 43902,
del 29 ottobre 2019, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte
territoriale ad un dipendente respingendo il ricorso del suo
avvocato.
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Corte dei
Conti Sicilia, Sezione di controllo - Deliberazione n. /2019/PAR
Stabilizzazioni a Chiamata Diretta
La Sezione di controllo per la Regione siciliana rispondendo ad un
quesito posto da un membro della Commissione straordinaria di un
Comune sciolto per mafia, afferma che i Comuni possono stabilizzare,
tramite chiamata diretta, ma spetta alla loro esclusiva
discrezionalità fare ricorso o meno alla procedura in questione, in
quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la
gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti
i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in
capo ai lavoratori da stabilizzare. Ai sensi dell’art. 20, comma 1,
del d.lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche, al fine di
ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa
copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che, alla data in vigore del decreto, possegga
contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124/2015 con contratti a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Per i magistrati contabili, quindi, è il singolo Comune che deve
valutare se fare ricorso o meno alla procedura in questione.
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Corte dei
Conti Veneto - Sentenza n. 182/2019
PA, Incarico Dirigenziale senza laurea
Nel sistema degli enti locali è prevista la possibilità di
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del TUEL, disposizione che fa salva, però, la
necessità che sussistano i requisiti di accesso previsti in
relazione alla qualifica da ricoprire.
Pertanto, alla dirigenza si accede per concorso necessariamente con
la laurea e tale titolo va preteso anche per gli incarichi a
contratto attribuiti a dipendenti interni. A tal proposito, l’art.
19 del D.lgs. 165/2001 – così come modificato dall’art. 40 comma 1
del D.Lgs. 150/09 che ne ha esteso l’applicazione a tutte le
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 -, avente ad oggetto
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, fa
riferimento alla formazione universitaria e post universitaria ai
fini della verifica della particolare qualificazione professionale.
Nel caso in esame, al dipendente senza laurea, poteva essere
attribuita legittimamente una posizione organizzativa, inoltre, la
sentenza rigetta integralmente l’argomentazione difensiva, secondo
la quale, il sindaco doveva essere considerato non responsabile per
particolare ambiguità e complessità della normativa sulla materia.
Il relativo differenziale è, dunque, la misura del danno arrecato al
Comune in questione.
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INPS
circolare 147/2019 - Rivalutazione Pensioni 2020
“Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2020 “.
La circolare applica l’indice di rivalutazione calcolato dall’Istat,
e a sua volta ufficializzato con il decreto 15 novembre 2019 dei
ministeri dell’Economia e del Lavoro. Nella circolare si descrivono
i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle
pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l’impostazione dei
relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni
di accompagnamento a pensione per l’anno 2020. Quest’anno sarà
applicato l’indice di rivalutazione dello 0,4%.
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Retribuzioni dipendenti pubblici nell’anno 2018 rilevata dall’INPS.
Sono stati pubblicati dall’INPS i dati relativi al 2018
dell’Osservatorio Lavoratori pubblici.
Nel 2018 il numero di lavoratori pubblici con almeno una giornata
retribuita nell’anno è risultato pari a 3.583.175 (+0,6% rispetto al
2017), con una retribuzione media3 di 32.968 euro, in crescita del
3,1% rispetto all’anno precedente per effetto dei rinnovi dei
contratti 2016-2018 nei vari comparti del pubblico impiego. Il
numero medio di giornate retribuite si attesta a 287, di poco
inferiore al dato medio del 2017.
Il differenziale retributivo per età è strettamente connesso alla
presenza di lavoro a termine, rilevante soprattutto nelle classi di
età più giovani. Infatti, rispetto alla media complessiva di
giornate retribuite nel 2018 pari a 287, si riscontrano valori molto
bassi tra i lavoratori sotto i 20 anni (107 giornate) e nella classe
20 – 24 anni (190 giornate). Il differenziale retributivo per
genere, invece, sembra più correlato alla maggiore presenza di
lavoro part time tra le femmine. Infatti il numero di lavoratrici
che nel 2018 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro part time è
pari a 221.951, contro appena 48.989 maschi. Rispetto al totale per
genere la quota di lavoratori che nel 2018 ha avuto almeno un
rapporto di lavoro a tempo parziale per i maschi si attesta al 3,3%,
mentre per le femmine è pari al 10,6%. Infine, rispetto alla
tipologia contrattuale si evidenzia che il numero di lavoratori
pubblici con contratto a tempo indeterminato nel 2018 è pari a
3.128.694 lavoratori, più dell’87% del totale, con una retribuzione
media annua di euro 35.617 e 303 giornate medie retribuite.
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Garante privacy: in sei mesi multe per 11 milioni di Euro
Il bilancio dell'Autorità garante per la privacy del primo
semestre 2019 è per l'iscrizione a ruolo di 779 contravvenzioni che
porteranno un introito di circa 11 milioni di Euro. Nei primi sei
mesi del 2019, informa il Garante, sono state realizzate 65
ispezioni, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e
frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, che hanno interessato
in primis il trattamento dati effettuato dalle banche, soprattutto
per i flussi verso l'anagrafe dei conti correnti bancari, quelli
svolti dalle società del settore del food delivery e quelli
effettuati dalle aziende che svolgono attività di marketing. Altre
ispezioni sono state effettuate a banche dati di rilevanti
dimensioni delle Pubbliche Amministrazioni, a società che rilasciano
lo Spid, a call center, a grandi alberghi. Le ispezioni compiute dal
Garante hanno riguardato anche i settori delicati delle banche dati
di grandi dimensioni degli Enti pubblici e gli applicativi per la
gestione delle segnalazioni di condotta illecita – quella che viene
chiamata il whistleblowing. Accertamenti pure per le società private
che trattano dati personali in ambito sanitario, per le attività di
profilazione dei possessori di 'carte fedeltà'; per gli intermediari
di servizi per la fatturazione elettronica. Tutti i controlli sono
stati concentrati, inoltre, sul rispetto delle norme sull'obbligo
dell'informativa e del consenso e sulla durata della conservazione
dei dati.
Fonte: Comunicatori e Comunicazione
È partita
la campagna "Più sai, più sei"
Il progetto 'Consapevolmente consumatore, ugualmente
cittadino' (finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico - DM 7
febbraio 2018), vede insieme Cittadinanzattiva, Confconsumatori e
Movimento consumatori per dare al cittadino pari opportunità, uguali
diritti e garantire l'accesso a tutto ciò che bisogna conoscere sui
servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, trasporto pubblico e asili
nido comunali), benessere e sicurezza alimentare, servizi digitali
della Pubblica Amministrazione e tutela della privacy. Nel sito
dedicato
www.piusaipiusei.org
una piattaforma interattiva, call center tematici, sportelli on line
e territoriali . Chiuderà in ottobre del 2020 con un evento finale. |