febbraio 2020 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

28/02/2020

  Legislazione

Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
La versione ufficiale del Decreto Legge è approdata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020. Sono confermate le novità già annunciate dal MEF: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti sarà riconosciuto un  bonus in busta paga di importo compreso tra i 100 e gli 80 euro. Sarà di fatto abolito il bonus Renzi di 80 euro, per dare spazio al nuovo bonus derivante dal primo intervento di taglio al cuneo fiscale. I titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati nella fascia compresa tra i 28.001 ed i 40.000 euro, avranno diritto, pertanto, ad una detrazione fiscale di importo pari a 80 euro, progressivamente ridotta con l’aumentare del reddito.
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Direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica
Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del Decreto-legge n.6 del 2020.
La direttiva segue alla firma del Decreto del Coronavirus e stabilisce ufficialmente tutte le misure che riguarderanno uffici pubblici e dipendenti statali al di fuori delle zone non soggette a misure di contenimento.
Le amministrazioni in particolare dovranno privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Favorendo tra i destinatari delle misure:
• i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio
• coloro che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa
• infine dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
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Ordinanza contingibile e urgente nr. 1 del Presidente della Regione
Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
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  Giurisprudenza

Corte di Cassazione civ., Sez. Unite - Sentenza n. 1867/2020
Rapporto di lavoro giornalistico
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l’attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della L. n. 69/1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo. I pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch'essi professionisti, nel senso su indicato, e si distinguono primariamente per il fatto che il pubblicista può esercitare "altre professioni o impieghi" a differenza del giornalista professionista la cui attività professione si caratterizza per l'esclusività del suo esercizio.
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Corte costituzionale - Sentenza n. 5/2020
Illegittima la norma che disponga l’inquadramento automatico nei ruoli della Regione di personale di enti di diritto privato
Il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, 47, comma 1, e 53 della legge regionale Basilicata 22 novembre 2018, n. 38, nella parte in cui rispettivamente prevedono:
a) il passaggio, a domanda, nei ruoli regionali del personale appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni;
b) la proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, delle graduatorie delle selezioni riservate;
c) la proroga dei contratti di collaborazione presso enti e strutture connesse all’amministrazione regionale. In particolare, la prima norma regionale censurata non soddisfa le condizioni che giustificherebbero la deroga al principio del pubblico concorso, disponendo l’inquadramento automatico nei ruoli della Regione di personale a tempo indeterminato di enti di diritto privato solo su domanda, senza alcuna valutazione di professionalità, con conseguente violazione degli artt. 97, 3 e 51 Cost.
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Corte Costituzionale Sentenza  n. 25/2020
in tema di impiego pubblico, norme della Regione Siciliana, legge di stabilità regionale.
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Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia - Sentenza n. 11/2020
Svolgimento, da parte di un pubblico dipendente, di attività extralavorative remunerate e non autorizzate dal datore di lavoro
La  questione  sottoposta  al  vaglio  della  Sezione  concerne   la   violazione dell’art.53, comma 6-7bis del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell’espletamento di  attività  extralavorative  non  autorizzate  o  non  autorizzabili  ai  pubblici  dipendenti.
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Corte UE (Grande Sezione) - Sentenza del 28 gennaio 2020
Pagamenti PA: la Corte UE condanna l'Italia per i ritardi.
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione – Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni –
La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza resa nella causa C-122/18, pronunciandosi sul ricorso per inadempimento avanzato dalla Commissione Europea contro la Repubblica italiana a seguito delle molte denunce presentate da operatori economici e associazioni di operatori economici italiani, condanna  la Repubblica italiana avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali,  venendo meno in tal modo agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
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  Varie

Circolare INPS n. 26 del 14 febbraio 2020
Bonus Bebè : beneficio per tutti i bimbi nati e adottati nel corso del 2020
La circolare  rende operative le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 che, oltre ad aver eliminato il limite di valore del modello ISEE quale requisito per fare domanda, ha rimodulato l’importo dell’assegno di natalità in tre scaglioni:
• 160 euro al mese (1.920 euro all’anno) per le famiglie con Isee fino a 7.000 euro;
• 120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con Isee  non superiore ai 40 mila euro;
• 80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con Isee superiore a 40 mila euro euro.
Per quanto riguarda la questione secondo figlio gli importi cambiano: infatti in questi casi, l’importo verrà aumentato del 20%. Quindi nel caso di famiglie con Isee fino a 7 mila euro, l’assegno sarà di 192 euro e 144 euro per chi ha un reddito non superiore ai 40 mila euro. In caso di parto gemellare, o di adozione multipla nello stesso anno, spetterà invece un assegno per ciascun figlio. La legge di Bilancio 2020, oltre a prorogare il bonus, ha anche ampliato il beneficio per tutti i bimbi nati e adottati nel corso del 2020 (fino al 31 dicembre compreso).
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Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti n. 1/2019
Viene presentato il quadro delle risorse disponibili per la nuova stagione contrattuale 2019-2021, a partire dagli stanziamenti per le amministrazioni statali definiti nelle leggi di bilancio per il 2019 e per il 2020.
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  Voglio ricordare...

Il Referendum del 29 Marzo 2020
Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana: il testo prevede la diminuizione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.
La votazione ha il carattere di referendum confermativo, cioè richiede il consenso popolare allo scopo di approvare o respingere la legge di revisione costituzionale riguardante la riduzione del numero dei parlamentari e avendo carattere specifico, come indicato all’art. 138 della Costituzione, questo referendum non prevede alcun quorum strutturale per la sua validità. Dunque si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.
Ricordiamo che il quesito sottoposto a referendum, come da decreto di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?».