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Decreto
legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Misure urgenti per la riduzione della
pressione fiscale sul lavoro dipendente.
La versione ufficiale del Decreto Legge è approdata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020. Sono confermate le novità
già annunciate dal MEF: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti
sarà riconosciuto un bonus in busta paga di importo compreso tra i
100 e gli 80 euro. Sarà di fatto abolito il bonus Renzi di 80 euro,
per dare spazio al nuovo bonus derivante dal primo intervento di
taglio al cuneo fiscale. I titolari di redditi da lavoro dipendente
ed assimilati nella fascia compresa tra i 28.001 ed i 40.000 euro,
avranno diritto, pertanto, ad una detrazione fiscale di importo pari
a 80 euro, progressivamente ridotta con l’aumentare del reddito.
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Direttiva
n. 1/2020 della Funzione Pubblica
Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del
Decreto-legge n.6 del 2020.
La direttiva segue alla firma del Decreto del Coronavirus e
stabilisce ufficialmente tutte le misure che riguarderanno uffici
pubblici e dipendenti statali al di fuori delle zone non soggette a
misure di contenimento.
Le amministrazioni in particolare dovranno privilegiare modalità
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Favorendo
tra i destinatari delle misure:
• i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente
esposti al contagio
• coloro che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per
raggiungere la sede lavorativa
• infine dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito
dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della
scuola dell’infanzia.
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno potenziare il ricorso al
lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di
accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente
inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di
tipologia di rapporto di lavoro.
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Ordinanza
contingibile e urgente nr. 1 del Presidente della Regione
Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica
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Corte di
Cassazione civ., Sez. Unite - Sentenza n. 1867/2020
Rapporto di lavoro giornalistico
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l’attività del
collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza
e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di "professione
giornalistica". Ai fini della legittimità del suo esercizio è
condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore
fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o
dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da
nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45
della L. n. 69/1963 il contratto di lavoro subordinato del
collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel
caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo. I
pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch'essi
professionisti, nel senso su indicato, e si distinguono
primariamente per il fatto che il pubblicista può esercitare "altre
professioni o impieghi" a differenza del giornalista professionista
la cui attività professione si caratterizza per l'esclusività del
suo esercizio.
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Corte
costituzionale - Sentenza n. 5/2020
Illegittima la norma che disponga l’inquadramento automatico nei
ruoli della Regione di personale di enti di diritto privato
Il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 24, 47, comma 1, e 53 della legge regionale Basilicata
22 novembre 2018, n. 38, nella parte in cui rispettivamente
prevedono:
a) il passaggio, a domanda, nei ruoli regionali del personale
appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale
partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione
Basilicata da almeno cinque anni;
b) la proroga, fino alla conclusione delle procedure di
stabilizzazione, delle graduatorie delle selezioni riservate;
c) la proroga dei contratti di collaborazione presso enti e
strutture connesse all’amministrazione regionale. In particolare, la
prima norma regionale censurata non soddisfa le condizioni che
giustificherebbero la deroga al principio del pubblico concorso,
disponendo l’inquadramento automatico nei ruoli della Regione di
personale a tempo indeterminato di enti di diritto privato solo su
domanda, senza alcuna valutazione di professionalità, con
conseguente violazione degli artt. 97, 3 e 51 Cost.
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Corte
Costituzionale Sentenza n. 25/2020
in tema di impiego pubblico, norme della Regione Siciliana,
legge di stabilità regionale.
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Corte dei
Conti, Sez. Giur. Lombardia - Sentenza n. 11/2020
Svolgimento, da parte di un pubblico dipendente, di attività
extralavorative remunerate e non autorizzate dal datore di lavoro
La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne
la violazione dell’art.53, comma 6-7bis del d.lgs. n.165 del 2001
a seguito dell’espletamento di attività extralavorative non
autorizzate o non autorizzabili ai pubblici dipendenti.
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Corte UE
(Grande Sezione) - Sentenza del 28 gennaio 2020
Pagamenti PA: la Corte UE condanna l'Italia per i ritardi.
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali –
Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica
amministrazione – Obbligo degli Stati membri di assicurare che il
termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o
60 giorni –
La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'UE nella sentenza
resa nella causa C-122/18, pronunciandosi sul ricorso per
inadempimento avanzato dalla Commissione Europea contro la
Repubblica italiana a seguito delle molte denunce presentate da
operatori economici e associazioni di operatori economici italiani,
condanna la Repubblica italiana avendo omesso e omettendo tuttora
di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di
oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il
pagamento dei loro debiti commerciali, venendo meno in tal modo
agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 2011/7/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
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Circolare
INPS n. 26 del 14 febbraio 2020
Bonus Bebè : beneficio per tutti i bimbi nati e adottati nel corso
del 2020
La circolare rende operative le novità introdotte dalla Legge di
Bilancio 2020 che, oltre ad aver eliminato il limite di valore del
modello ISEE quale requisito per fare domanda, ha rimodulato
l’importo dell’assegno di natalità in tre scaglioni:
• 160 euro al mese (1.920 euro all’anno) per le famiglie con Isee
fino a 7.000 euro;
• 120 euro al mese (1.440 euro all’anno) per le famiglie con Isee
non superiore ai 40 mila euro;
• 80 euro al mese (960 euro all’anno) per le famiglie con Isee
superiore a 40 mila euro euro.
Per quanto riguarda la questione secondo figlio gli importi
cambiano: infatti in questi casi, l’importo verrà aumentato del 20%.
Quindi nel caso di famiglie con Isee fino a 7 mila euro, l’assegno
sarà di 192 euro e 144 euro per chi ha un reddito non superiore ai
40 mila euro. In caso di parto gemellare, o di adozione multipla
nello stesso anno, spetterà invece un assegno per ciascun figlio. La
legge di Bilancio 2020, oltre a prorogare il bonus, ha anche
ampliato il beneficio per tutti i bimbi nati e adottati nel corso
del 2020 (fino al 31 dicembre compreso).
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Rapporto
semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti n. 1/2019
Viene presentato il quadro delle risorse disponibili per la
nuova stagione contrattuale 2019-2021, a partire dagli stanziamenti
per le amministrazioni statali definiti nelle leggi di bilancio per
il 2019 e per il 2020.
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Il
Referendum del 29 Marzo 2020
Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della
Repubblica Italiana: il testo prevede la diminuizione del 36,5% dei
componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi
alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.
La votazione ha il carattere di referendum confermativo, cioè
richiede il consenso popolare allo scopo di approvare o respingere
la legge di revisione costituzionale riguardante la riduzione del
numero dei parlamentari e avendo carattere specifico, come indicato
all’art. 138 della Costituzione, questo referendum non prevede alcun
quorum strutturale per la sua validità. Dunque si procede al
conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia
partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi
diritto.
Ricordiamo che il quesito sottoposto a referendum, come da decreto
di indizione del presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è
il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?». |