giugno 2020 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

26/06/2020

  Info Aran Sicilia

Il Presidente dell’Aran Sicilia, avv. Accursio Gallo, sentendo la forte necessità di ripartire perché non si indebolisca, in questo stato di rarefazione delle relazioni interpersonali il senso di appartenenza e di comunità, ma al contempo l’efficacia del lavoro in ogni ambito di azione dell’Agenzia, il 22 Giugno ha voluto  le prime riunioni in presenza dopo il lockdown. Nella prima riunione il Comitato direttivo ha incontrato i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali al fine di giungere ad un Accordo regionale quadro sulle prerogative sindacali. Durante l’incontro è stata esaminata la bozza, predisposta dall’Aran Sicilia, di Ipotesi di accordo regionale quadro sulle modalità di utilizzo e per la ripartizione dei distacchi e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali per il triennio 2019 – 2021. Nella successiva riunione l’Aran Sicilia ha ripreso i lavori del Tavolo tecnico incontrando i componenti della Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale - art.16 del CCRL del comparto non dirigenziale per il triennio 2016-2018. Per il 6 luglio sono previste le prossime convocazioni.

   
  Legislazione

Circolare n. 16 del 15.6.2020 MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
La circolare reca le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2019 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale.
In considerazione dell’emergenza santiaria tutt’ora in corso, il termine entro cui dovrà essere effettuato l’invio dei dati è fissato al 24 luglio 2020. Si dispone la sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato (art. 9 del d.lgs. n. 90/2016). Ai fini dell’invio dei dati del Conto annuale si considera come responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente/Funzionario preposto all’unità organizzativa individuata dall’ente ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 241/90 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione, sarà ritenuto responsabile, l’Organo di rappresentanza dell’Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale).
Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:
• alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello stesso d.lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;
• al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
• inoltre all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’ evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
• di conseguenza all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;
• ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
• in seguito al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;
• inoltre al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal d. lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali;
• infine al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.
L’acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell’autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all’aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione.
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Presidente Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente 13 giugno 2020, n. 25. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 35 del 19 giugno 2020 n. 21.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
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  Giurisprudenza

Corte Costituzionale - Sentenza n. 112/2020
Pubblico impiego: è incostituzionale la legge della Basilicata che prevede l'applicazione del CCNL dei giornalisti al personale degli uffici stampa regionali
È incostituzionale - per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - la legge della Regione Basilicata (n. 7/2001) che prevede l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti al personale degli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali; demanda ad una specifica area di contrattazione regionale l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa; e consente ai dipendenti regionali, iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e previdenziale (v. anche Corte cost., sentt. nn. 81/2019 e 10/2019).
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Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello - Sentenza n. 140/2020
Dipendenti Assenteisti e danno all’immagine della PA
Nel caso in esame si esamina l’azione di danno all’immagine prospettata in relazione ad una fattispecie concernente l’allontanamento dal posto di lavoro di un dipendente regionale che si assentava da lavoro e alterava la regolare timbratura del badge. In particolare l’art. 55-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 interviene sul delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione. Per la legge il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. La legge però prevede anche il risarcimento per il danno d’immagine alla PA. Nella sentenza in esame per la Consulta il danno erariale per la lesione dell’immagine della Pubblica amministrazione provocata dal dipendente che si sia macchiato di assenteismo fraudolento va da questi risarcito a prescindere dall’esistenza a suo carico di una condanna definitiva in sede penale per gli stessi fatti.
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  Varie

La task force guidata da Vittorio Colao ha presentato alla Presidenza del consiglio un documento con sei macro-obiettivi e sei macro-settori, dal titolo «Iniziative per il rilancio - Italia 2020-2022».
Tra le proposte quelle relative alla Pubblica Amministrazione si possono sintetizzare nei seguenti punti:
1. semplificazione e velocizzazione delle procedure, mediante interventi che permettano il  superamento della cosiddetta “burocrazia difensiva”, riformando le norme sulla responsabilità dei funzionari pubblici per danno erariale in casi differenti dal dolo e poi la revisione del codice degli appalti per allinearlo agli standard europei.
2. accelerazione della trasformazione digitale per modificare radicalmente processi, comportamenti e relazioni con cittadini e imprese, tramite l’esecuzione di un piano specifico da parte di un unico dicastero che riguardi tutte le amministrazioni.
3. forte investimento nel capitale umano della PA, favorendo il ricambio generazionale e un utilizzo mirato e tempestivo delle risorse umane disponibili e di quelle nuove, agendo contemporaneamente sulle leve della selezione e della formazione continua, nonché sui modelli di lavoro (smart working) e la valorizzazione dei dipendenti più meritevoli.
4. digitalizzazione della sanità pubblica, avviando una revisione organica dei processi sanitari e delle normative relative per permettere lo sviluppo di una piattaforma pubblica che integri telemedicina, homecare e nuove tecnologie di acquisizione dei dati sanitari.
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