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giugno 2020 |
Newsletter dell'Aran Sicilia |
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26/06/2020 |
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Info Aran Sicilia |
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Il Presidente
dell’Aran Sicilia, avv. Accursio Gallo, sentendo la forte necessità
di ripartire perché non si indebolisca, in questo stato di
rarefazione delle relazioni interpersonali il senso di appartenenza
e di comunità, ma al contempo l’efficacia del lavoro in ogni ambito
di azione dell’Agenzia, il 22 Giugno ha voluto le prime riunioni in
presenza dopo il lockdown. Nella prima riunione il Comitato
direttivo ha incontrato i rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali al fine di giungere ad un Accordo regionale quadro sulle
prerogative sindacali. Durante l’incontro è stata esaminata la
bozza, predisposta dall’Aran Sicilia, di Ipotesi di accordo
regionale quadro sulle modalità di utilizzo e per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali per il triennio 2019 – 2021. Nella successiva riunione
l’Aran Sicilia ha ripreso i lavori del Tavolo tecnico incontrando i
componenti della Commissione paritetica sui sistemi di
classificazione professionale - art.16 del CCRL del comparto non
dirigenziale per il triennio 2016-2018. Per il 6 luglio sono
previste le prossime convocazioni. |
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Legislazione |
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Circolare
n. 16 del 15.6.2020 MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
La circolare reca le istruzioni per l’inserimento delle informazioni
relative al Conto annuale 2019 nel sistema informativo costituente
la banca dati del personale.
In considerazione dell’emergenza santiaria tutt’ora in corso, il
termine entro cui dovrà essere effettuato l’invio dei dati è fissato
al 24 luglio 2020. Si dispone la sperimentazione di un bilancio di
genere per il bilancio dello Stato (art. 9 del d.lgs. n. 90/2016).
Ai fini dell’invio dei dati del Conto annuale si considera come
responsabile del procedimento amministrativo il
Dirigente/Funzionario preposto all’unità organizzativa individuata
dall’ente ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 241/90 e
successive modificazioni. In assenza di tale informazione, sarà
ritenuto responsabile, l’Organo di rappresentanza dell’Istituzione
stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale).
Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:
• alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del
lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della
contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello stesso
d.lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le
attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni
tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego
stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;
• al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di
pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli
incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
• inoltre all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi
contrattuali e di predisporre il rapporto sull’ evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
• di conseguenza all’ISTAT di predisporre le statistiche sul
pubblico impiego;
• ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i
dati pubblicati sul web;
• in seguito al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei
provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;
• inoltre al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni
previste dal
d. lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli
Enti locali;
• infine al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di
competenza sui dati di specifico interesse.
L’acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel
rispetto dell’autonomia regionale, anche le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione
all’aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione.
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Presidente
Regione Siciliana - Ordinanza contingibile e urgente 13
giugno 2020, n. 25. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (p. I) n. 35 del 19 giugno 2020 n. 21.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica.
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Giurisprudenza |
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 112/2020
Pubblico impiego: è incostituzionale la legge della
Basilicata che prevede l'applicazione del CCNL dei giornalisti al
personale degli uffici stampa regionali
È incostituzionale - per violazione degli artt. 81, 97, primo comma,
e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - la legge della
Regione Basilicata (n. 7/2001) che prevede l'applicazione del
contratto nazionale di lavoro dei giornalisti al personale degli
uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali; demanda ad
una specifica area di contrattazione regionale l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici
stampa; e consente ai dipendenti regionali, iscritti all'ordine dei
giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro
giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e
previdenziale (v. anche Corte cost., sentt. nn. 81/2019 e 10/2019).
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Corte dei
Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello - Sentenza
n. 140/2020
Dipendenti Assenteisti e danno all’immagine della PA
Nel caso in esame si esamina l’azione di danno all’immagine
prospettata in relazione ad una fattispecie concernente
l’allontanamento dal posto di lavoro di un dipendente regionale che
si assentava da lavoro e alterava la regolare timbratura del badge.
In particolare l’art. 55-quinquies, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 interviene sul delitto
di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente
di una pubblica amministrazione. Per la legge il lavoratore, ferme
la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione. La legge però prevede anche il
risarcimento per il danno d’immagine alla PA. Nella sentenza in
esame per la Consulta il danno erariale per la lesione dell’immagine
della Pubblica amministrazione provocata dal dipendente che si sia
macchiato di assenteismo fraudolento va da questi risarcito a
prescindere dall’esistenza a suo carico di una condanna definitiva
in sede penale per gli stessi fatti.
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Varie |
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La task
force guidata da Vittorio Colao ha presentato alla
Presidenza del consiglio un documento con sei macro-obiettivi e sei
macro-settori, dal titolo «Iniziative per il rilancio - Italia
2020-2022».
Tra le proposte quelle relative alla Pubblica Amministrazione si
possono sintetizzare nei seguenti punti:
1. semplificazione e velocizzazione delle procedure, mediante
interventi che permettano il superamento della cosiddetta
“burocrazia difensiva”, riformando le norme sulla responsabilità dei
funzionari pubblici per danno erariale in casi differenti dal dolo e
poi la revisione del codice degli appalti per allinearlo agli
standard europei.
2. accelerazione della trasformazione digitale per modificare
radicalmente processi, comportamenti e relazioni con cittadini e
imprese, tramite l’esecuzione di un piano specifico da parte di un
unico dicastero che riguardi tutte le amministrazioni.
3. forte investimento nel capitale umano della PA, favorendo il
ricambio generazionale e un utilizzo mirato e tempestivo delle
risorse umane disponibili e di quelle nuove, agendo
contemporaneamente sulle leve della selezione e della formazione
continua, nonché sui modelli di lavoro (smart working) e la
valorizzazione dei dipendenti più meritevoli.
4. digitalizzazione della sanità pubblica, avviando una revisione
organica dei processi sanitari e delle normative relative per
permettere lo sviluppo di una piattaforma pubblica che integri
telemedicina, homecare e nuove tecnologie di acquisizione dei dati
sanitari.
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