novembre 2020 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

26/11/2020

  Legislazione

L.R. 28/10/2020, n. 25
Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 30 ottobre 2020, n. 55, S.O. n. 38.
Finalità.
In vigore dal 14 novembre 2020
1. La Regione, al fine di ridurre l'utilizzo di plastiche monouso derivanti dal petrolio, promuove la diffusione e l'utilizzo di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, interamente biodegradabili e compostabili, risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA).
2. La Regione promuove altresì la diffusione e l'utilizzo di prodotti realizzati, in prevalenza, con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo.
3. La Regione individua metodologie alternative per la realizzazione, l'utilizzo e la diffusione di prodotti che comportino un comprovato minor impatto ambientale, in conformità alla normativa nazionale ed europea. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
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LEGGE 28 ottobre 2020, n. 26.
Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione.
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DPCM del 3 Novembre 2020
Nel nuovo dpcm troviamo un irrigidimento dei divieti e dei criteri in base ai quali le Regioni e i Comuni devono intervenire per disporre i lockdown territoriali.
L’Italia viene divisa in tre aree: gialla, arancione e rossa, sulla base del coefficiente di rischio raggiunto dalla regione. Si prevede, pertanto, nelle regioni più a rischio il  divieto di passare i confini regionali se non per motivi di lavoro, salute o emergenza che dovranno essere comprovati attraverso un’autocertificazione. Mentre per l’intero territorio nazionale si interverrà solo con specifiche misure che rafforzino l’obiettivo di contenimento del contagio. Smart working ai massimi livelli possibili, sia nella Pubblica amministrazione sia nel settore privato, e ingressi differenziati del personale. Sarà compito di ciascun dirigente garantire il massimo livello di smart working. Stop ai concorsi pubblici tranne che per il personale sanitario. Vige, infatti, la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - Decreto 19 ottobre 2020
Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale (GU n.268 del 28-10-2020).
Il Decreto afferma senza indugi la nuova realtà della Pubblica Amministrazione italiana: “Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa”. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile però non è richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 L. 22 maggio 2017, n. 81. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l'individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Le amministrazioni, pertanto, devono adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile, quindi tecnologie e organizzazione devono orientarsi con decisione verso questo nuova forma del lavoro. A tal proposito si evidenzia che già nel Decreto Legge n. 34/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) si dispone che le amministrazioni pubbliche redigano entro il 31 gennaio il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).
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DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.279 del 9-11-2020).
Il c.d. Decreto Ristori bis detta nuove misure in materia di tutela della salute, lavoro, imprese e giustizia, connesse all'emergenza sanitaria
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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2020
Il c.d. Decreto ristori ter introduce misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid e  interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.
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  Giurisprudenza

Corte di cassazione, sez.Lavoro - Ordinanza  n. 22985/2020
Buoni pasto
I buoni pasto non hanno valore retributivo, ma assistenziale per alleviare il disagio di chi è costretto a mangiare fuori casa in assenza di un servizio mensa sul posto di lavoro. Stante la sua natura, la regolamentazione dipende dalle norme e dai contratti collettivi che lo prevedono. La Corte chiarisce, inoltre, che il sorgere del diritto al buono pasto è condizionata dalla fruizione concreta della pausa pranzo. In pratica se manca la pausa pranzo non è possibile beneficiare del buono pasto. Nel caso in esame la dipendente ha prestato servizio, con il consenso dell’Amministrazione, cinque giorni la settimana con un orario giornaliero dalle 8 alle 15,12. Se la dipendente, in virtù di una sua scelta, ha manifestato la volontà di non fruire delle pause pranzo, secondo gli Ermellini, non può poi lamentarsi nei confronti del proprio datore di lavoro. Altra questione è se l’organizzazione oraria comunque definita risulti eventualmente in contrasto con la disciplina sui riposi e le pause, ma ciò potrebbe avere rilievo non sul diritto a percepire i buoni pasto, che dipende dal verificarsi dei corrispondenti e specifici presupposti, ma semmai rispetto ad eventuali danni, anche alla persona, che dovessero essere derivati dall’indebita modalità di organizzazione del lavoro, ma non è questo l’oggetto del contendere quale impostato in causa.
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 24140/2020
Uffici Stampa della PA- inquadramento e regime previdenziale
Interessante sentenza dove i Giudici ricostruiscono il complesso sistema normativo entro cui la controversia (dipendente della Regione siciliana) si inserisce. Il tema coinvolge due aspetti, concernenti, l'uno, le modalità di inserimento dell'Ufficio Stampa nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e, l'altro, consequenziale e connesso, la natura dell'attività professionale svolta da chi sia addetto al medesimo.
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TAR LAZIO - Sentenza n. 10025/2020
Giudizio promosso avanti al Tribunale ordinario di Roma, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'irragionevole durata del concorso riservato, per soli titoli, a n. 219 posti di funzionario tributario, con decorrenza giuridica 21 maggio 1992 ed economica dalla data di effettiva immissione nelle funzioni corrispondenti alla nuova qualifica. L'ingiustificato ritardo nella conclusione della procedura concorsuale integra il risarcimento del danno subito dal vincitore a seguito del differimento temporale di immissione nella nuova posizione lavorativa sempre che dallo stesso venga fornita la prova, ai fini dell'accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione, dell'elemento soggettivo, del nesso di causalità tra fatto lesivo e danno ingiusto, nonché dell'esistenza di quest'ultimo. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla fine delle prove scritte o, se si tratta di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di questo termine deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con relazione motivata da inoltrare all'amministrazione che ha emanato il bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Il collegio giudicante, pertanto, accoglie la doglianza dei ricorrenti nei termini rappresentati e trasmette la sentenza emessa al competente organo requirente della Corte dei Conti per le conseguenti valutazioni in ordine all'eventuale integrazione di un danno erariale, stante il pagamento di un risarcimento del danno a carico delle pubbliche finanze.
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CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n.235/2020
Con la sentenza n.235 del 2020 la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 3 diversi articoli del collegato alla finanziaria regionale del 2019.  Le norme censurate in particolare sono gli articolo 3, 7 e 11 della legge regionale 14 del 6 agosto 2019.
La prima censura (art. 3) riguarda l’Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza; la seconda (art. 7) riguarda  il prepensionamento di molti dipendenti regionali; la terza  (art. 11) comporterà il rinvio di due anni dell’obbligatorietà dell’armonizzazione contabile per partecipate e controllate.
Si rimanda alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica che spiega gli effetti  della sentenza sui dipendenti regionali che avevano presentato domanda di prepensionamento.
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Circolare Funzione Pubblica prot n. 104079
Illegittimità costituzionale art. 7 Lr n. 14/2019
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  Varie

Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022
Di seguito le azioni cardine di questo nuovo switch-off verso l’Amministrazione Digitale:
- Riuso del software
Una delle azioni più importanti previste dal piano sarà il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse amministrazioni, riducendo in tal modo i casi di applicativi utilizzati da una singola PA e non condivisi tra più soggetti.
- Interoperabilità by design
L’interoperabilità dei propri sistemi permette la collaborazione e l’interazione telematica tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno  adottare applicativi che risultino integrabili ed interoperabili con i gestionali in uso presso l’ente e con le banche dati nazionali. Per chi desidera approfondire, si rende  disponibile il testo della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica che tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare.
- Principio del “once only”
Gli enti pubblici devono condividere  tra loro le informazioni nel rispetto delle regole di riservatezza e protezione dei dati. Lo scopo è quello di evitare che imprese e cittadini debbano fornire più volte gli stessi dati alla Pubblica Amministrazione.
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