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L.R.
28/10/2020, n. 25
Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico
nel territorio regionale "Plastic free".
Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 30 ottobre 2020, n. 55, S.O.
n. 38.
Finalità.
In vigore dal 14 novembre 2020
1. La Regione, al fine di ridurre l'utilizzo di plastiche monouso
derivanti dal petrolio, promuove la diffusione e l'utilizzo di tipi
di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, interamente
biodegradabili e compostabili, risultanti da una filiera di
trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai
sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA).
2. La Regione promuove altresì la diffusione e l'utilizzo di
prodotti realizzati, in prevalenza, con plastiche riciclate
derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate
sul territorio europeo.
3. La Regione individua metodologie alternative per la
realizzazione, l'utilizzo e la diffusione di prodotti che comportino
un comprovato minor impatto ambientale, in conformità alla normativa
nazionale ed europea. Nei capitolati per appalti pubblici di opere,
di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per
favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate
nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
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LEGGE 28
ottobre 2020, n. 26.
Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale,
alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione
anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8
bis dello Statuto della Regione.
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DPCM del 3
Novembre 2020
Nel nuovo dpcm troviamo un irrigidimento dei divieti e dei
criteri in base ai quali le Regioni e i Comuni devono intervenire
per disporre i lockdown territoriali.
L’Italia viene divisa in tre aree: gialla, arancione e rossa, sulla
base del coefficiente di rischio raggiunto dalla regione. Si
prevede, pertanto, nelle regioni più a rischio il divieto di
passare i confini regionali se non per motivi di lavoro, salute o
emergenza che dovranno essere comprovati attraverso
un’autocertificazione. Mentre per l’intero territorio nazionale si
interverrà solo con specifiche misure che rafforzino l’obiettivo di
contenimento del contagio. Smart working ai massimi livelli
possibili, sia nella Pubblica amministrazione sia nel settore
privato, e ingressi differenziati del personale. Sarà compito di
ciascun dirigente garantire il massimo livello di smart working.
Stop ai concorsi pubblici tranne che per il personale sanitario.
Vige, infatti, la sospensione dello svolgimento delle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e
private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni,
ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- Decreto 19 ottobre 2020
Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel
periodo emergenziale (GU n.268 del 28-10-2020).
Il Decreto afferma senza indugi la nuova realtà della Pubblica
Amministrazione italiana: “Il lavoro agile nella pubblica
amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di
svolgimento della prestazione lavorativa”. Fino al 31 dicembre 2020
per accedere al lavoro agile però non è richiesto l'accordo
individuale di cui all'art. 19 L. 22 maggio 2017, n. 81. Il lavoro
agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in
presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e
comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività
progettuali specificamente individuate tenuto conto della
possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla
strumentazione necessaria. Di regola il lavoratore agile alterna
giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. I
lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non
subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera. Il lavoro agile si
svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di
luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal
dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal
dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche
fasce di contattabilità. Nei casi di prestazione lavorativa in
modalità agile, svolta senza l'individuazione di fasce di
contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la
disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Le
amministrazioni, pertanto, devono adeguare i propri sistemi di
misurazione e valutazione della performance alle specificità del
lavoro agile, quindi tecnologie e organizzazione devono orientarsi
con decisione verso questo nuova forma del lavoro. A tal proposito
si evidenzia che già nel Decreto Legge n. 34/2020 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) si dispone che le
amministrazioni pubbliche redigano entro il 31 gennaio il Piano
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).
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DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.279 del 9-11-2020).
Il c.d. Decreto Ristori bis detta nuove misure in materia di tutela
della salute, lavoro, imprese e giustizia, connesse all'emergenza
sanitaria
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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2020
Il c.d. Decreto ristori ter introduce misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid e interviene con un
ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per
l'anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche
interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a
tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati,
nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso.
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Corte di
cassazione, sez.Lavoro - Ordinanza n. 22985/2020
Buoni pasto
I buoni pasto non hanno valore retributivo, ma assistenziale per
alleviare il disagio di chi è costretto a mangiare fuori casa in
assenza di un servizio mensa sul posto di lavoro. Stante la sua
natura, la regolamentazione dipende dalle norme e dai contratti
collettivi che lo prevedono. La Corte chiarisce, inoltre, che il
sorgere del diritto al buono pasto è condizionata dalla fruizione
concreta della pausa pranzo. In pratica se manca la pausa pranzo non
è possibile beneficiare del buono pasto. Nel caso in esame la
dipendente ha prestato servizio, con il consenso
dell’Amministrazione, cinque giorni la settimana con un orario
giornaliero dalle 8 alle 15,12. Se la dipendente, in virtù di una
sua scelta, ha manifestato la volontà di non fruire delle pause
pranzo, secondo gli Ermellini, non può poi lamentarsi nei confronti
del proprio datore di lavoro. Altra questione è se l’organizzazione
oraria comunque definita risulti eventualmente in contrasto con la
disciplina sui riposi e le pause, ma ciò potrebbe avere rilievo non
sul diritto a percepire i buoni pasto, che dipende dal verificarsi
dei corrispondenti e specifici presupposti, ma semmai rispetto ad
eventuali danni, anche alla persona, che dovessero essere derivati
dall’indebita modalità di organizzazione del lavoro, ma non è questo
l’oggetto del contendere quale impostato in causa.
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Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 24140/2020
Uffici Stampa della PA- inquadramento e regime previdenziale
Interessante sentenza dove i Giudici ricostruiscono il complesso
sistema normativo entro cui la controversia (dipendente della
Regione siciliana) si inserisce. Il tema coinvolge due aspetti,
concernenti, l'uno, le modalità di inserimento dell'Ufficio Stampa
nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e, l'altro,
consequenziale e connesso, la natura dell'attività professionale
svolta da chi sia addetto al medesimo.
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TAR LAZIO -
Sentenza n. 10025/2020
Giudizio promosso avanti al Tribunale ordinario di Roma, per il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'irragionevole
durata del concorso riservato, per soli titoli, a n. 219 posti di
funzionario tributario, con decorrenza giuridica 21 maggio 1992 ed
economica dalla data di effettiva immissione nelle funzioni
corrispondenti alla nuova qualifica. L'ingiustificato ritardo nella
conclusione della procedura concorsuale integra il risarcimento del
danno subito dal vincitore a seguito del differimento temporale di
immissione nella nuova posizione lavorativa sempre che dallo stesso
venga fornita la prova, ai fini dell'accertamento della
responsabilità della pubblica amministrazione, dell'elemento
soggettivo, del nesso di causalità tra fatto lesivo e danno
ingiusto, nonché dell'esistenza di quest'ultimo. Le procedure
concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla fine delle prove
scritte o, se si tratta di concorsi per titoli, dalla data della
prima convocazione. L'inosservanza di questo termine deve essere
giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con
relazione motivata da inoltrare all'amministrazione che ha emanato
il bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione
pubblica. Il collegio giudicante, pertanto, accoglie la doglianza
dei ricorrenti nei termini rappresentati e trasmette la sentenza
emessa al competente organo requirente della Corte dei Conti per le
conseguenti valutazioni in ordine all'eventuale integrazione di un
danno erariale, stante il pagamento di un risarcimento del danno a
carico delle pubbliche finanze.
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CORTE
COSTITUZIONALE - Sentenza n.235/2020
Con la sentenza n.235 del 2020 la Suprema Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di 3 diversi articoli del
collegato alla finanziaria regionale del 2019. Le norme censurate
in particolare sono gli articolo 3, 7 e 11 della legge regionale 14
del 6 agosto 2019.
La prima censura (art. 3) riguarda l’Ufficio del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza; la seconda (art. 7) riguarda il
prepensionamento di molti dipendenti regionali; la terza (art. 11)
comporterà il rinvio di due anni dell’obbligatorietà
dell’armonizzazione contabile per partecipate e controllate.
Si rimanda alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
che spiega gli effetti della sentenza sui dipendenti regionali che
avevano presentato domanda di prepensionamento.
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Circolare
Funzione Pubblica prot n. 104079
Illegittimità costituzionale art. 7 Lr n. 14/2019
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