febbraio 2021 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

26/02/2021

  Info Aran Sicilia

La Sezione di Controllo della Corte dei conti con Deliberazione n.23 del 18 Febbraio 2021 ha rilasciato certificazione negativa sull’Ipotesi di accordo relativa al  CCRL  per il personale dell’area della dirigenza della Regione e degli Enti regionali di cui all’art. 1 della L.R. n.10/2000 per il triennio  normativo ed economico  2016-2018.
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  Legislazione

Legge 15 gennaio 2021, n. 4
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (GU n.20 del 26-1-2021)
Con la Legge 4 del 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Con detta ratifica l'Italia si è impegnata ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione. La normativa italiana già prevede garanzie volte a tutelare chi subisce molestie o violenze sul posto di lavoro, ma l'adozione della Convenzione di Ginevra, costituisce un importante strumento nell'azione di contrasto alle violenze e alle molestie commesse nel mondo del lavoro, in quanto si tratta del primo trattato internazionale che stabilisce il diritto di tutti, non solo di qualche gruppo specifico, a un mondo libero da violenza e molestie, e precisa cosa debba essere fatto e da chi, per prevenirle ed affrontarle. La Convenzione di Ginevra si prefigge lo scopo di proteggere i lavoratori ed altri soggetti nel mondo del lavoro, incluse le persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego, i candidati a un lavoro e gli individui che esercitino l'autorità. A seguito della ratifica della Convenzione, tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare, promuovere ed attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie. Inoltre, ciascun Stato membro si impegna, oltre a promuovere il lavoro dignitoso, a rispettare e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; ad eliminare tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio; all'effettiva abolizione del lavoro minorile ed all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Infine, ciascun Membro dovrà adottare una normativa tale da garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di risoluzione delle controversie che siano sicuri, equi ed efficaci, introducendo sanzioni ad hoc nel caso di violenza e di molestie e misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti. La ratifica del Trattato internazionale da parte dell'Italia ha quindi un valore simbolico molto forte, in quanto testimonia l'impegno del nostro Paese a contrastare e prevenire con un'apposita normativa questo tipo di abusi che costituiscono una vera e propria violazione dei diritti umani.
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D.Lgs. 18/01/2021, n. 8
Ripianamento disavanzo Regione Sicilia: in GU le modifiche al D.Lgs. n. 158 del 2019
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2021, n. 30.
Nella GU n. 30 del 2021 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8, contenente modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. Entrata in vigore del provvedimento: 6 febbraio 2021.
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Decreto Presidenziale 15 gennaio 2021
Aggiornamento, per l’anno 2021, del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale (SMVP)
Pubblicato nella GURS Supplemento Ord. N.4 del 29.1.2021 l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
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DM 20 Gennaio 2021
Con il Decreto in esame viene prorogato lo smart working semplificato fino al 30 Aprile.
La Funzione Pubblica ha voluto concedere più tempo alle Pubbliche Amministrazioni per organizzarsi e disciplinare il POLA ( Piano Organizzativo del Lavoro Agile).
Il  POLA individua le modalità attuative del lavoro agile:
• prevedendo, per  le attività che possono essere svolte in modalità agile che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene
• e garantendo  che  gli stessi non subiscano penalizzazioni ai  fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
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  Giurisprudenza

Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia - Delibera n. 3/2021 
In un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi, a differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle già richiamate regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per tali ragioni è da escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione comparativa”. Inoltre, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
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Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana
Estremi: Legge n.29 del 3-12-2020
Bur: n. 61 del 11-12-2020
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 9-2-2021 / Impugnata
La legge della Regione siciliana n. 29 del 3 dicembre 2020, recante “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana” presenta profili di illegittimità costituzionale per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge cost. n. 2 del 1948).
La legge individua le risorse finanziarie per le finalità di un precedente intervento normativo nella medesima materia, la L.R. 20/07/20 n. 16, che, all’art. 1, ha previsto nuove assunzioni per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel Corpo forestale, autorizzando a tal fine una spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, e previsto incrementi dell’indennità mensile pensionabile del personale non dirigenziale già in servizio nel Corpo forestale: su quest’ultima disposizione è stata deliberata l’impugnativa dal Consiglio dei Ministri in data 20/9/2020 per la mancanza di quantificazione della spesa e di indicazione sulle relative modalità di copertura finanziaria.
Dunque con la legge 29/2020 il legislatore regionale ha inteso incrementare le risorse concernenti le nuove assunzioni e individuare quelle necessarie all’incremento dell’indennità mensile pensionabile del personale già in servizio. In tal senso, l’art. 1 prevede, per le finalità assunzionali del personale presso il Corpo Forestale della Regione siciliana, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020, un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 a carico del Bilancio 2020 e triennio 2020/22, a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
l’art. 2 prevede un’autorizzazione di spesa di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per l'incremento dell'indennità mensile pensionabile già corrisposta al personale del Corpo Forestale della Regione siciliana, indicando la copertura finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle disponibilità della medesima Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 del bilancio 2020 e triennio 2020/2022. Anche tali disposizioni, tuttavia, presentano problemi di copertura finanziaria della spesa ivi prevista, e pertanto devono essere censurate in quanto esulano dalle competenze statutarie attribuite alla Regione e contrastano con l’art. 81 terzo comma della Costituzione che impone l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri e con l’art. 38 del D. lgs. 118/2011.
In particolare: l’art. 1 prevede, per le finalità assunzionali di personale presso il Corpo Forestale della Regione siciliana di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020, una autorizzazione di spesa di 5 milioni di curo per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001. Tale spesa risulta aggiuntiva a quella autorizzata dalla legge 16/2020, art. 1 comma 8, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Al riguardo si deve rilevare che:1) non è idonea la copertura finanziaria, per gli anni finanziari 2021 e 2022, prevista a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 denominato "stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)", in quanto il capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.
Peraltro, sotto il profilo della capienza del capitolo individuato e a proposito di supposte economie di spesa del personale derivanti da cessazioni dal servizio per il triennio 2021/2023, emerge, dalla relazione al disegno di legge regionale, che tali economie, stimate in 1.135.516,64 euro, potrebbero parzialmente concorrere agli oneri dei nuovi assunti, limitatamente alla quota parte che non rimane a carico del bilancio regionale per la corresponsione del trattamento di quiescenza del predetto personale.
Ciò per effetto della specifica normativa regionale che disciplina il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali;
2) la disposizione inoltre non indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, pur trattandosi di un evidente onere obbligatorio a carattere permanente, in quanto riferito a assunzioni a tempo indeterminato.
Al riguardo, si segnala che l'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 dispone che "Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio”.
Peraltro tale obbligo è contenuto anche nella normativa regionale siciliana in materia di bilancio e contabilità (cfr. art. 14 Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni nonché art. 7, comma 8, legge regionale n. 47/77 e successive modifiche).
Peraltro la necessità della copertura finanziaria della spesa a regime era stata evidenziata dalla Ragioneria regionale nel parere da questa espresso in occasione della presentazione della proposta di legge in esame. Per quanto esposto l’art. 1 configura una violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione in materia di obbligo di copertura delle leggi di spesa e violazione delle competenze statutarie.
L’art. 2 introduce una integrazione al comma 10 dell’art. 1 della legge regionale 16/2020 quantificando ed individuando le risorse relative alla spesa per l'incremento dell'indennità mensile pensionabile già corrisposta al personale del Corpo Forestale della Regione siciliana.
A tal fine, la norma prevede una autorizzazione di spesa di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, indicando la copertura finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle medesime disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.
Le risorse finanziarie sono individuate analogamente a quelle della norma concernente le assunzioni e pertanto l’art. 2 presenta le medesime criticità dell’art. 1:
1) l’inidoneità della copertura finanziaria prevista a valere sul medesimo capitolo di bilancio destinato a spese obbligatorie non comprimibili quali gli stipendi e le altre indennità del personale già in servizio;
2) la mancanza di copertura finanziaria della spesa relativa al pagamento dell’indennità mensile pensionabile a regime, quindi per gli anni 2023 e successivi, trattandosi anche in questo caso di oneri obbligatori a carattere permanente;
3) a ciò va aggiunto che risulta sottostimato l’onere indicato in 505.000 euro come incremento dell’indennità pensionabile, a decorrere dal 2021, riferito alle 802 unità di personale non dirigenziale in servizio (secondo le cifre fornite dalla relazione del Corpo forestale regionale), in quanto quantificato al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione (contributi previdenziali e IRAP a carico del datore di lavoro).
Per tali motivi anche l’art. 2 costituisce una violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione e violazione delle competenze statutarie.
Per le suesposte ragioni si ritiene quindi di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale la legge della Regione siciliana n. 29 del 2020 con riferimento:
- all’art. 1, laddove pone la copertura finanziaria a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 15001, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, in quanto il capitolo individuato reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della Regioni 2020 e triennio 2020/2022 (stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il Corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale) e laddove non prevede la copertura finanziaria degli oneri per l’anno 2023 e successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente, ai sensi dell’art. 38 del D. lgs. 118/2011 (art. 1, spesa per assunzioni);
- all’art. 2, per le medesime criticità, laddove pone la spesa per l’incremento dell’indennità mensile pensionabile già corrisposta al personale del Corpo forestale, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 15001, recante, come sopra indicato, risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili e laddove non prevede la copertura finanziaria degli oneri per l’anno 2023 e successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente.
Alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo richiamato, deriva che le disposizioni regionali sopra indicate configurano una violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione nonché delle competenze statutarie attribuite alla Regione e devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello - Sentenza n. 20/2021
La Corte dei conti ha confermato le condanne per danno erariale a carico dei responsabili di un'Azienda sanitaria regionale, giudicando il sistema di valutazione «carente». La retribuzione di risultato presuppone sempre degli obiettivi assegnati altrimenti è danno erariale. Dallo stesso quadro normativo si evincono con chiarezza i presupposti e le modalità per la corresponsione del trattamento economico che, in estrema sintesi, presuppongono una misurazione dei target raggiunti rispetto a quelli conferiti ed escludono, in ogni caso, una erogazione indifferenziata o una sanatoria a posteriori nel caso in cui tali procedure siano mancate.
Nel contesto attuale, le problematiche di cui sopra rivestono una particolare attenzione in relazione alle modalità di smart working o nearworking che costringe gran parte dei dipendenti pubblici a lavorare lontano dagli uffici ma ai quali è richiesta, comunque, una prestazione adeguata per il raggiungimento di obiettivi nell'interesse della collettività. A ciascuna organizzazione pubblica, quindi, la capacità di fissare obiettivi in via flessibile secondo parametri oggettivi tali da coinvolgere attivamente i dipendenti nello sforzo di qualificare la spesa pubblica, creando valore per la collettività, a prescindere dalle modalità lavorative.
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 16/2021
Appalti pubblici
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli n.4, nei commi 1 e 2, e n.13, della legge della Regione Siciliana 19 Luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDl n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’).
La disposizione regionale che introduceva, in capo alle stazioni appaltanti, un vero e proprio vincolo all’utilizzo del criterio del minor prezzo, secondo la Corte è in contrasto con la disciplina statale, che a differenza di quella regionale, affida e non impone alle stazioni appaltanti la scelta del criterio da utilizzare.
In tema di aggiudicazione di lavori pubblici, il legislatore regionale ha pertanto introdotto una normativa che invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», adottando previsioni in contrasto con quelle del codice dei contratti pubblici.
Anche l'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, non contemplando l'indizione di regolari gare d'appalto per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, si pone in contrasto con la disciplina statale vigente nella materia «tutela della concorrenza».
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  Varie

DRE Lazio Agenzia delle Entrate - risposta 956-2621/2020
Buoni pasto per i lavoratori in smart working
Buoni pasto e smart working: l’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale
A fornire chiarimenti è la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un ente bilaterale confederale che, durante il periodo di smart working, ha continuato ad erogare i buoni pasto ai propri dipendenti. Il regime fiscale agevolato si applica senza tener conto della modalità di lavoro, considerando che non sono previste limitazioni normative in merito all’erogazione da parte del datore di lavoro. In merito al regime fiscale previsto per i buoni pasto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia quanto disposto dal decreto del MISE n. 122 del 7 giugno 2017, che alla lettera c) dell’articolo 4 stabilisce che questi possano essere riconosciuti ai lavoratori a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo. Secondo quanto evidenziato nella risposta all’interpello, si tratta di una previsione che “tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili”. Non è altresì prevista una limitazione all’erogazione degli stessi da parte del datore di lavoro.
Ed è alla luce di ciò che la DRE del Lazio conferma la non imponibilità dei buoni pasto per i dipendenti in smart working, regola che si applica quindi indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare la ritenuta Irpef a titolo d’acconto nei confronti dei lavoratori in smart working ai quali sono riconosciuti i buoni pasto. La modalità lavorativa adottata non influisce sulla normativa fiscale.
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Legge di Bilancio 2021: una lettura per aree tematiche Legge 30 dicembre 2021, n.178 - Supplemento ordinario GU n. 46 del 30 dicembre 2020
Gli uffici della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno predisposto un dossier per facilitare la lettura della Legge di bilancio 2021 articolato per “aree tematiche”, con una serie di note esplicative basate sui dossier di documentazione predisposti dagli Uffici studio del Parlamento. Si intende in questo modo da un lato favorire il lavoro di dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome, dall’altro creare una sorta di “agenda” settoriale che possa consentire, nei limiti del possibile, una programmazione per quel “lavoro di sistema” a cui sono chiamati i diversi assessorati ogniqualvolta i “principi” della Legge di bilancio debbono necessariamente disvelarsi concretamente nei provvedimenti che vengono discussi nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021
In data 21 gennaio 2021, il Parlamento UE ha approvato una Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione UE sulla proposta di Direttiva sul diritto alla disconnessione. La proposta di Direttiva si può annoverare tra i numerosi interventi UE in tema di salute e sicurezza sul lavoro e rappresenta il primo tentativo di definire a livello comunitario un diritto alla disconnessione, inteso come diritto sociale fondamentale dei lavoratori, perché strettamente collegato al loro benessere e alla loro salute fisica e mentale.
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Piano Nazione di Ripresa e Resilienza
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Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e dei Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
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