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Legge 15
gennaio 2021, n. 4
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e
delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno
2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della
medesima Organizzazione. (GU n.20 del 26-1-2021)
Con la Legge 4 del 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26
gennaio, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle
molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.
Con detta ratifica l'Italia si è impegnata ad adottare leggi,
regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e
alla non discriminazione in materia di impiego e professione. La
normativa italiana già prevede garanzie volte a tutelare chi subisce
molestie o violenze sul posto di lavoro, ma l'adozione della
Convenzione di Ginevra, costituisce un importante strumento
nell'azione di contrasto alle violenze e alle molestie commesse nel
mondo del lavoro, in quanto si tratta del primo trattato
internazionale che stabilisce il diritto di tutti, non solo di
qualche gruppo specifico, a un mondo libero da violenza e molestie,
e precisa cosa debba essere fatto e da chi, per prevenirle ed
affrontarle. La Convenzione di Ginevra si prefigge lo scopo di
proteggere i lavoratori ed altri soggetti nel mondo del lavoro,
incluse le persone che lavorino indipendentemente dallo status
contrattuale, i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori
licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego, i
candidati a un lavoro e gli individui che esercitino l'autorità. A
seguito della ratifica della Convenzione, tutti gli Stati membri
sono tenuti a rispettare, promuovere ed attuare il diritto di tutti
ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie.
Inoltre, ciascun Stato membro si impegna, oltre a promuovere il
lavoro dignitoso, a rispettare e attuare i principi e i diritti
fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di
associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla
contrattazione collettiva; ad eliminare tutte le forme di lavoro
forzato o obbligatorio; all'effettiva abolizione del lavoro minorile
ed all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e
professione. Infine, ciascun Membro dovrà adottare una normativa
tale da garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di
risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e
procedimenti di risoluzione delle controversie che siano sicuri,
equi ed efficaci, introducendo sanzioni ad hoc nel caso di violenza
e di molestie e misure di sostegno legale, sociale, medico e
amministrativo a favore dei querelanti. La ratifica del Trattato
internazionale da parte dell'Italia ha quindi un valore simbolico
molto forte, in quanto testimonia l'impegno del nostro Paese a
contrastare e prevenire con un'apposita normativa questo tipo di
abusi che costituiscono una vera e propria violazione dei diritti
umani.
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D.Lgs.
18/01/2021, n. 8
Ripianamento disavanzo Regione Sicilia: in GU le modifiche
al D.Lgs. n. 158 del 2019
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019,
n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei
conti giudiziali e dei controlli.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2021, n. 30.
Nella GU n. 30 del 2021 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 gennaio
2021, n. 8, contenente modifiche all'articolo 7 del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. Entrata
in vigore del provvedimento: 6 febbraio 2021.
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Decreto
Presidenziale 15 gennaio 2021
Aggiornamento, per l’anno 2021, del Sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale (SMVP)
Pubblicato nella GURS Supplemento Ord. N.4 del 29.1.2021
l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale
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DM 20
Gennaio 2021
Con il Decreto in esame viene prorogato lo smart working
semplificato fino al 30 Aprile.
La Funzione Pubblica ha voluto concedere più tempo alle Pubbliche
Amministrazioni per organizzarsi e disciplinare il POLA ( Piano
Organizzativo del Lavoro Agile).
Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile:
• prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità
agile che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene
• e garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai
fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di
carriera.
In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica
almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
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Corte dei
Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia - Delibera n. 3/2021
In un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle
risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le
loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio
personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti
dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Con riferimento
alle procedure di conferimento degli incarichi, a differenza di
quanto avviene per gli appalti pubblici, le modalità di affidamento
dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo
dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle
già richiamate regole di pubblicità, trasparenza e parità di
trattamento nell’assegnazione dell’incarico. Ne deriva che qualunque
incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo
dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da
trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di
un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per tali ragioni
è da escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più
contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun
riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla
garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad
“apposita selezione comparativa”. Inoltre, come sottolineato a più
riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio
concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente
riconducibili a circostanze del tutto particolari quali procedura
concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il
profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile
necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o
ad un evento eccezionale.
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Norme per
il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana
Estremi: Legge n.29 del 3-12-2020
Bur: n. 61 del 11-12-2020
Settore: Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. del: 9-2-2021 / Impugnata
La legge della Regione siciliana n. 29 del 3 dicembre 2020, recante
“Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione
siciliana” presenta profili di illegittimità costituzionale per
violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di
spesa di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e
violazione delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto
speciale (legge cost. n. 2 del 1948).
La legge individua le risorse finanziarie per le finalità di un
precedente intervento normativo nella medesima materia, la L.R.
20/07/20 n. 16, che, all’art. 1, ha previsto nuove assunzioni per il
personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel Corpo
forestale, autorizzando a tal fine una spesa di 2 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2020-2022, e previsto incrementi
dell’indennità mensile pensionabile del personale non dirigenziale
già in servizio nel Corpo forestale: su quest’ultima disposizione è
stata deliberata l’impugnativa dal Consiglio dei Ministri in data
20/9/2020 per la mancanza di quantificazione della spesa e di
indicazione sulle relative modalità di copertura finanziaria.
Dunque con la legge 29/2020 il legislatore regionale ha inteso
incrementare le risorse concernenti le nuove assunzioni e
individuare quelle necessarie all’incremento dell’indennità mensile
pensionabile del personale già in servizio. In tal senso, l’art. 1
prevede, per le finalità assunzionali del personale presso il Corpo
Forestale della Regione siciliana, di cui all'articolo 1 della legge
regionale n. 16/2020, un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 a carico del
Bilancio 2020 e triennio 2020/22, a valere sulle disponibilità della
Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
l’art. 2 prevede un’autorizzazione di spesa di 505 migliaia di euro
per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per l'incremento
dell'indennità mensile pensionabile già corrisposta al personale del
Corpo Forestale della Regione siciliana, indicando la copertura
finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle disponibilità
della medesima Missione 9, Programma 5, capitolo 150001 del bilancio
2020 e triennio 2020/2022. Anche tali disposizioni, tuttavia,
presentano problemi di copertura finanziaria della spesa ivi
prevista, e pertanto devono essere censurate in quanto esulano dalle
competenze statutarie attribuite alla Regione e contrastano con
l’art. 81 terzo comma della Costituzione che impone l’obbligo di
copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori
oneri e con l’art. 38 del D. lgs. 118/2011.
In particolare: l’art. 1 prevede, per le finalità assunzionali di
personale presso il Corpo Forestale della Regione siciliana di cui
all'articolo 1 della legge regionale n. 16/2020, una autorizzazione
di spesa di 5 milioni di curo per ciascuno degli esercizi finanziari
2021 e 2022 a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma
5, capitolo 150001. Tale spesa risulta aggiuntiva a quella
autorizzata dalla legge 16/2020, art. 1 comma 8, pari a 2 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Al riguardo si deve rilevare che:1) non è idonea la copertura
finanziaria, per gli anni finanziari 2021 e 2022, prevista a valere
sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001
denominato "stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale
a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il
dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)", in quanto il
capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie non
comprimibili del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022.
Peraltro, sotto il profilo della capienza del capitolo individuato e
a proposito di supposte economie di spesa del personale derivanti da
cessazioni dal servizio per il triennio 2021/2023, emerge, dalla
relazione al disegno di legge regionale, che tali economie, stimate
in 1.135.516,64 euro, potrebbero parzialmente concorrere agli oneri
dei nuovi assunti, limitatamente alla quota parte che non rimane a
carico del bilancio regionale per la corresponsione del trattamento
di quiescenza del predetto personale.
Ciò per effetto della specifica normativa regionale che disciplina
il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali;
2) la disposizione inoltre non indica la copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e
successivi, pur trattandosi di un evidente onere obbligatorio a
carattere permanente, in quanto riferito a assunzioni a tempo
indeterminato.
Al riguardo, si segnala che l'articolo 38 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118 dispone che "Le leggi regionali che prevedono
spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto
per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e
indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di
spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere
annuo alla legge di bilancio”.
Peraltro tale obbligo è contenuto anche nella normativa regionale
siciliana in materia di bilancio e contabilità (cfr. art. 14 Testo
coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità
applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e
alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle
altre regioni nonché art. 7, comma 8, legge regionale n. 47/77 e
successive modifiche).
Peraltro la necessità della copertura finanziaria della spesa a
regime era stata evidenziata dalla Ragioneria regionale nel parere
da questa espresso in occasione della presentazione della proposta
di legge in esame. Per quanto esposto l’art. 1 configura una
violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione in materia di
obbligo di copertura delle leggi di spesa e violazione delle
competenze statutarie.
L’art. 2 introduce una integrazione al comma 10 dell’art. 1 della
legge regionale 16/2020 quantificando ed individuando le risorse
relative alla spesa per l'incremento dell'indennità mensile
pensionabile già corrisposta al personale del Corpo Forestale della
Regione siciliana.
A tal fine, la norma prevede una autorizzazione di spesa di 505
migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022,
indicando la copertura finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere
sulle medesime disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo
150001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020
e per il triennio 2020-2022.
Le risorse finanziarie sono individuate analogamente a quelle della
norma concernente le assunzioni e pertanto l’art. 2 presenta le
medesime criticità dell’art. 1:
1) l’inidoneità della copertura finanziaria prevista a valere sul
medesimo capitolo di bilancio destinato a spese obbligatorie non
comprimibili quali gli stipendi e le altre indennità del personale
già in servizio;
2) la mancanza di copertura finanziaria della spesa relativa al
pagamento dell’indennità mensile pensionabile a regime, quindi per
gli anni 2023 e successivi, trattandosi anche in questo caso di
oneri obbligatori a carattere permanente;
3) a ciò va aggiunto che risulta sottostimato l’onere indicato in
505.000 euro come incremento dell’indennità pensionabile, a
decorrere dal 2021, riferito alle 802 unità di personale non
dirigenziale in servizio (secondo le cifre fornite dalla relazione
del Corpo forestale regionale), in quanto quantificato al netto
degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione (contributi
previdenziali e IRAP a carico del datore di lavoro).
Per tali motivi anche l’art. 2 costituisce una violazione dell’art.
81 terzo comma della Costituzione e violazione delle competenze
statutarie.
Per le suesposte ragioni si ritiene quindi di impugnare innanzi alla
Corte Costituzionale la legge della Regione siciliana n. 29 del 2020
con riferimento:
- all’art. 1, laddove pone la copertura finanziaria a valere sulle
disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 15001, per gli
esercizi finanziari 2021 e 2022, in quanto il capitolo individuato
reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del
bilancio della Regioni 2020 e triennio 2020/2022 (stipendi ed altri
assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con
qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il
Corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale) e laddove
non prevede la copertura finanziaria degli oneri per l’anno 2023 e
successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere
permanente, ai sensi dell’art. 38 del D. lgs. 118/2011 (art. 1,
spesa per assunzioni);
- all’art. 2, per le medesime criticità, laddove pone la spesa per
l’incremento dell’indennità mensile pensionabile già corrisposta al
personale del Corpo forestale, per gli esercizi finanziari 2021 e
2022, a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5,
capitolo 15001, recante, come sopra indicato, risorse destinate a
spese obbligatorie non comprimibili e laddove non prevede la
copertura finanziaria degli oneri per l’anno 2023 e successivi, pur
trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente.
Alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo richiamato,
deriva che le disposizioni regionali sopra indicate configurano una
violazione dell’art. 81 terzo comma della Costituzione nonché delle
competenze statutarie attribuite alla Regione e devono essere
impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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Corte dei
conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello - Sentenza
n. 20/2021
La Corte dei conti ha confermato le condanne per danno
erariale a carico dei responsabili di un'Azienda sanitaria
regionale, giudicando il sistema di valutazione «carente». La
retribuzione di risultato presuppone sempre degli obiettivi
assegnati altrimenti è danno erariale. Dallo stesso quadro normativo
si evincono con chiarezza i presupposti e le modalità per la
corresponsione del trattamento economico che, in estrema sintesi,
presuppongono una misurazione dei target raggiunti rispetto a quelli
conferiti ed escludono, in ogni caso, una erogazione indifferenziata
o una sanatoria a posteriori nel caso in cui tali procedure siano
mancate.
Nel contesto attuale, le problematiche di cui sopra rivestono una
particolare attenzione in relazione alle modalità di smart working o
nearworking che costringe gran parte dei dipendenti pubblici a
lavorare lontano dagli uffici ma ai quali è richiesta, comunque, una
prestazione adeguata per il raggiungimento di obiettivi
nell'interesse della collettività. A ciascuna organizzazione
pubblica, quindi, la capacità di fissare obiettivi in via flessibile
secondo parametri oggettivi tali da coinvolgere attivamente i
dipendenti nello sforzo di qualificare la spesa pubblica, creando
valore per la collettività, a prescindere dalle modalità lavorative.
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 16/2021
Appalti pubblici
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli articoli n.4, nei commi 1 e 2, e n.13, della legge della
Regione Siciliana 19 Luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDl n. 476
‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità regionale’).
La disposizione regionale che introduceva, in capo alle stazioni
appaltanti, un vero e proprio vincolo all’utilizzo del criterio del
minor prezzo, secondo la Corte è in contrasto con la disciplina
statale, che a differenza di quella regionale, affida e non impone
alle stazioni appaltanti la scelta del criterio da utilizzare.
In tema di aggiudicazione di lavori pubblici, il legislatore
regionale ha pertanto introdotto una normativa che invade la sfera
di competenza esclusiva statale in materia di «tutela della
concorrenza», adottando previsioni in contrasto con quelle del
codice dei contratti pubblici.
Anche l'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 viola
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, non
contemplando l'indizione di regolari gare d'appalto per la
concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, si pone in
contrasto con la disciplina statale vigente nella materia «tutela
della concorrenza».
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