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E’ stata approvata ed entra in vigore
il primo gennaio 2017, la nuova legge di bilancio dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019, la prima che in base alla riforma dei
provvedimenti contabili incorpora anche la legge di stabilità.
Gli interventi puntano a “mettere benzina” nel motore della crescita
attraverso la riduzione delle tasse e l’aumento delle spese per
investimenti. Allo stesso tempo sono stanziate risorse per sostenere
le famiglie in difficoltà e migliorare l’inclusione sociale. In
particolare per il settore del Pubblico impiego sono stanziati
complessivi 1,9 miliardi per il 2017 e 2,6 miliardi per il 2018. Le
risorse sono destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
economici dei dipendenti delle amministrazioni statali, alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni
dello Stato, compresi corpi di polizia, Vigili del fuoco, agenzie
fiscali. Viene anche prorogato al 2017 il bonus di 80 euro al
personale non dirigenziale dei corpi di polizia, vigili del fuoco e
forze armate per le attività legate alle accresciute esigenze di
sicurezza. Una quota dei fondi (140 milioni di euro per il 2017 e
400 a decorrere dal 2018) è destinata al Ministero dell’Istruzione e
dell’Università per il rafforzamento dell’autonomia scolastica e
l’incremento di organico necessario.
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili.».
GU n.282 del 2/12/2016 Suppl. Ordinario n. 53
I punti chiave:
Addio ad Equitalia
Dal primo luglio 2017, Equitalia chiude definitivamente i
battenti per cedere il passo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il nuovo ente svolgerà tutte le attività di riscossione delle
entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative
società partecipate. Gli ex lavoratori di Equitalia passeranno alla
costituenda struttura senza dover sostenere alcuna procedura di
selezione. La nuova agenzia di riscossione potrà estendere la
propria azione a tutte le banche dati, ivi comprese quelle che si
riferiscono ai rapporti di lavoro.
Rottamazione ampia delle cartelle
L'operazione rottamazione definitiva riguarderà tutti i
ruoli relativi al periodo 2000-2016, potendo riguardare anche il
singolo carico (iscritto a ruolo o affidato). Saranno comprese anche
le violazioni del codice della Strada, limitate però agli interessi,
inclusi quelli per ritardato pagamento. Anche regioni, comuni e
province potranno rottamare le cartelle "locali".
Gli interessati avranno più tempo per proporre domanda, fino al 31
marzo 2017 (in luogo del 23 gennaio) e potranno pagare fino a 5
rate, con il 70% da definire entro il 2017 e il restante 30% entro
il 2018.
Moratoria estiva del fisco
Il fisco andrà in vacanze dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno,
congelando i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme
dovute a seguito dei controlli automatici, formali e della
liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.
Inoltre, dall'1 al 31 agosto è prevista la sospensione dei termini
per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti
dall'Agenzia delle Entrate (o da altri enti impositori) ai
contribuenti.
Addio agli studi di settore
Gli studi di settore vengono aboliti e sostituiti dagli
"indici sintetici" di affidabilità fiscale, accompagnati da livelli
di premialità per i contribuenti che si dimostrano più affidabili,
con la progressiva riduzione o esclusione degli accertamenti.
Abolito il Tax Day
Si dirà addio anche al Tax Day, grazie allo slittamento dal
16 al 30 giugno del termine per il versamento a saldo di Irpef e
Irap. Spostata anche la scadenza (dal 16 giugno all'ultimo giorno
del mese) del versamento di Ires e Irap.
Sanatoria accise
Entro il 30 settembre 2017, l'Agenzia delle Dogane potrà definire,
con transazioni, le liti fiscali aventi per oggetto il recupero
dell'accisa su prodotti energetici, alcol (e bevande alcoliche)
precedenti il primo aprile 2010.
Per far pace con il fisco, occorrerà pagare il 20% dell'accisa e
della relativa imposta sul valore aggiunto. Saranno esclusi, invece,
interessi, mora e sanzioni. Il pagamento, inoltre, potrà essere
eseguito a rate (fino a 7 annuali).
Partite Iva inattive
Le partite Iva c.d. dormienti, dei soggetti che negli
ultimi tre anni non hanno esercitato attività d'impresa, saranno
chiuse d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.
Il tutto senza le sanzioni previste per la mancata presentazione
della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva che saranno
abolite.
Semplificazioni e nuovi obblighi
Da un lato il decreto fiscale abolisce dall'1 gennaio
prossimo la comunicazione dell'elenco dei clienti e fornitori (c.d.
spesometro) per i soggetti passivi Iva. Dall'altro, però, vengono
introdotti due nuovi adempimenti trimestrali e per via telematica:
la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
e quella dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Solo per il
prossimo anno la comunicazione sarà semestrale.
Una riforma che ha scatenato polemiche e allarme tra i
professionisti soprattutto in ordine alla sproporzione tra i crediti
di imposta previsti e le sanzioni in caso di violazioni dei nuovi
obblighi.
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Corte Costituzionale -
Sentenza n. 241 del 11/11/2016
in tema di previdenza e assistenza, cumulo tra pensione e reddito di
lavoro
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 251 del 09/11/2016
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della
riforma Madia sulla P.A. per l'attuazione della stessa attraverso i
decreti legislativi , in quanto non può avvenire con il semplice
parere della Conferenza Stato-Regioni o Unificata. Serve invece
l'intesa con le Regioni. La pronuncia di legittimità riguarda le
norme relative a: dirigenza, partecipate, servizi pubblici locali e
pubblico impiego.
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Di seguito la sintesi della
Consulta relativa ad alcune deleghe della legge di riforma delle
pubbliche amministrazioni
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Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro - Sentenza n. 21901 del 28/10/2016
Lavoro pubblico – Licenziamento per superamento del periodo di
comporto - Reintegrazione nel posto di lavoro - Ricorso –
Inammissibilità
La Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla ASL
datrice di lavoro avverso la decisione della Corte territoriale che
condannava la stessa ASL alla reintegra di un lavoratore licenziato
per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore aveva subito
una aggressione all’interno dell’ospedale in cui lavorava, da parte
di due individui mascherati che lo avevano malmenato. I due erano
entrati indisturbati all’interno della struttura i cui numerosi
accessi erano tutti incustoditi e privi di misure atte ad impedire
l’accesso di estranei, ed altre volte nel medesimo reparto si erano
verificati furti e rapine. Al lavoratore aggredito erano derivati
anche postumi permanenti. I giudici della Cassazione, ritenendo
inammissibile il ricorso, evidenziano l’errato calcolo del periodo
di comporto da parte della Azienda e, nelle motivazioni della
sentenza sottolineano come l’art. 2087c.c. imponga al datore di
lavoro un obbligo nei confronti dei lavoratori, che si deve
concretizzare nell’adozione delle misure che sono necessarie per la
salvaguardia della loro integrità fisica e morale. Obbligo che era
stato del tutto disatteso dalla datrice di lavoro
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Corte di Cassazione, Sez.
Unite Civili - Sentenza n. 22228 del 3/11/2016
Lavoro pubblico – Affidamento di incarico dirigenziale extra
dotazione organica – Danno erariale – Giurisdizione della Corte dei
Conti
La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale del Friuli
Venezia Giulia della Corte dei Conti ha agito in giudizio nei
confronti del presidente della provincia di Udine, ritenendo
illegittimo l’affidamento di un incarico dirigenziale extra
dotazione organica fatto dallo stesso, e chiedendo pertanto il
risarcimento dei danni derivanti da tale illecito amministrativo
contabile. Il giudice di prime cure ritenne esistente la violazione
dell’art. 1 commi 198 e 204 Legge 266/2005 (finanziaria 2006, che
poneva un tetto alle spese del personale) e dei principi generali
dettati dagli artt.7,19 e 28 del d.lgs. n. 165/2001 riguardo ai
requisiti professionali richiesti per tali nomine e alle procedure
selettive necessarie; infatti l’affidamento dell’incarico aveva
determinato uno sforamento del tetto massimo di spesa consentito ed
era avvenuto intuitu personae in assenza di qualsivoglia procedura
selettiva nonché di particolari qualifiche o professionalità in capo
alla persona scelta. Pertanto il presidente della provincia fu
condannato alla refusione del danno causato. Sentenza confermata
anche dalla Corte d’Appello della Corte dei Conti. Avverso questa
sentenza viene proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, denunciando, il difetto assoluto di giurisdizione del
giudice contabile. Gli Ermellini respingono il ricorso e
chiariscono: “Con specifico riferimento al sindacato del giudice
contabile, si è peraltro precisato che la Corte dei Conti può e deve
verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini
dell’ente pubblico perché, se l’esercizio in concreto del potere
discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di
una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare,
l’espletamento dell’attività amministrativa deve comunque ispirarsi
ai criteri di economicità ed efficienza, che, costituendo
specificazione del più generale principio sancito dall’art. 97
Cost., assumono rilevanza sul piano della legittimità – e non della
mera opportunità – dell’azione amministrativa. In tale prospettiva è
pertanto stato affermato che siffatto controllo non esorbita dal
piano della legittimità quando va ad indagare se gli strumenti
utilizzati dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure
esorbitanti ed estranei ai fini dell’interesse pubblico da
perseguire, alla stregua di una valutazione che necessariamente
involge il rapporto tra obiettivi perseguiti e costi sostenuti”.
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Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro - Sentenza n. 22550 del 7/11/2016
Lavoro pubblico – Rifiuto di sottoporsi a visita medica –
Licenziamento disciplinare - Ricorso per mancata comunicazione al
dipendente della trasmissione degli atti all’UPD - Art. 55 bis comma
3 d.lgs. n. 165/2001 - Principi di diritto
La Corte respinge il ricorso del dipendente licenziato per essersi
rifiutato di sottoporsi a visita medica. Il lavoratore aveva fatto
ricorso alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, di non
aver avuto comunicazione da parte del datore di lavoro dell’avvenuta
trasmissione degli atti all’Ufficio scolastico regionale, per
l’inizio del procedimento disciplinare. Gli Ermellini, respingendo
il ricorso ribadiscono il seguente principio di diritto: “In tema di
illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico
dipendente, la comunicazione all’interessato della trasmissione
degli atti da parte del responsabile della struttura all’UPD,
prevista dal D.lgs. n. 165 del 2001, art 55 bis comma 3, ha una
funzione meramente informativa, sicchè gli effetti dell’eventuale
omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento
disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente”. In
relazione poi alla specifica fattispecie esaminata i giudici
stabiliscono il seguente principio di diritto: “Nel pubblico impiego
contrattualizzato la risoluzione del rapporto di lavoro – a seguito
del procedimento di cui all’art. 55 bis del d.lgs. n.165del 2001 –
nel caso di ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente
pubblico, di sottoporsi alla visita medica di idoneità, reiterato
per almeno due volte, di cui al combinato disposto dell’art. 55
octies lett. d) del d.lgs. n. 165 del 2001 con l’art. 6 del D.P.R.
n. 171 del 2011, costituisce una autonoma ipotesi di licenziamento
disciplinare, finalizzata ad assicurare il rispetto delle altre
norme dettate dall’art. 55 octies cit., sempre tutelando il diritto
di difesa del dipendente”.
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Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro - Sentenza n. 24027 del 24/11/2016
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 24027/2016
ha confermato che vanno conteggiati anche i giorni non lavorativi (
sabato e domenica) nel periodo di comporto ai fini del
licenziamento, nonostante non risultino dal certificato medico. In
caso di sequenza di certificazioni mediche che prevedono il riposo
dal lunedì al venerdì, dovranno essere conteggiati come giorni di
assenza anche il sabato e la domenica. Detta presunzione di
continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che
cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi,
che qui viene in rilievo, di certificati in sequenza di cui il primo
attesti la malattia sino all'ultimo giorno lavorativo che precede il
riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la
certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla
domenica (ovvero dal lunedì).
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Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro - Sentenza n. 24671 del 2/12/2016
La Corte afferma che il lavoratore assente dal posto di
lavoro per malattia che svolge, tuttavia, una ulteriore e diversa
attività lavorativa, ha l'onere di dimostrare che tale ultima
occupazione sia compatibile con la patologia in atto, in caso
contrario, risulta legittimo il licenziamento disciplinare.
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Corte di Cassazione -
Sentenza n. 24569 del 1/12/2016
Lavoro pubblico - Bando di selezione del personale - Clausole non
modificabili dalla PA
Afferma la Corte "la scorretta applicazione delle clausole del bando
si pone in contrasto con il principio di legalità che governa
l'operato dell'amministrazione pubblica, in base all'art. 97 Cost.,
sicché l'atto di approvazione della graduatoria è illegittimo
qualora si ponga in contraddizione con la Deliberazione di indizione
e con il bando".
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Corte di Cassazione, Sez.
penale - Sentenza n. 49573 del 18/03–22/11 2016
Confermata dalla Cassazione la condanna di due lavoratori che hanno
posto in essere scherzi da bulli sul posto di lavoro prendendo di
mira un collega, borsista presso il vivaio forestale, affetto da
deficit cognitivo e problemi di alcolismo.
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Firmato l'accordo per il
pubblico impiego
La ministra per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, Marianna Madia, e il Sottosegretario di Stato,
Angelo Rughetti, hanno firmato un accordo con i segretari generali
di Cgil, Cisl e Uil – Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo
Barbagallo - che sblocca, dopo sette anni, la contrattazione per 3,3
milioni di dipendenti pubblici. Si tratta di un accordo innovativo
che mette fine ai premi a pioggia, valorizza le professionalità, dà
più spazio alla contrattazione, aumenta la responsabilità e la
produttività.
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AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 02 dicembre 2016
Fatturazione Elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni. Come
adeguarsi alle nuove specifiche tecniche
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INPS - Comunicato 01
dicembre 2016
Osservatorio sulla certificazione delle malattie:
pubblicati i dati relativi al 2015
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ISTAT - Contratti
collettivi e retribuzioni contrattuali
Alla fine di settembre 2016 i contratti collettivi
nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il
31,8% degli occupati dipendenti e corrispondono al 30,6% del monte
retributivo osservato. La quota dei dipendenti in attesa di rinnovo
per l'insieme dell'economia è pari al 68,2%, invariata rispetto al
mese precedente. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il
contratto scaduto è in media di 40,2 mesi. L'attesa media calcolata
sul totale dei dipendenti è di 27,4 mesi, in sensibile crescita
rispetto a una anno prima (21,8). Nello stesso mese l'indice delle
retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al mese
precedente e aumenta dello 0,6% nei confronti di settembre 2015.
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2016 la retribuzione
oraria media è cresciuta dello 0,7% rispetto al corrispondente
periodo del 2015. Con riferimento ai principali macrosettori, a
settembre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un
incremento tendenziale dello 0,7% per i dipendenti del settore
privato (0,3% nell'industria e 1,3% nei servizi privati) e una
variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I
settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono:
commercio (2,0%); trasporti, servizi postali e attività connesse
(1,9%); energia elettrica e gas (1,4%) Si registrano variazioni
nulle nei settori dell'agricoltura; del legno, carta e stampa; della
metalmeccanica; dei servizi di informazione e comunicazione; delle
telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica
amministrazione. Inoltre, si registra una variazione negativa dello
0,5% nel settore dell'acqua e servizi di smaltimento rifiuti.
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