giugno 2019 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

24/06/2019

   
  Legislazione

Atto Senato n. 920-B del 12 giugno 2019 approvato definitivamente, non ancora pubblicato.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo
E’ passato mercoledì 12 giugno, dopo le modifiche approvate alla Camera, il disegno di legge denominato “concretezza”, in tema di azioni delle pubbliche amministrazioni e prevenzione dell’assenteismo.
Le novità principali sono:
Controlli biometrici
Le impronte digitali sostituiranno il badge, al contempo prevedendo le verifiche dell’iride da attuare con un successivo provvedimento da emanarsi. Prevista anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza negli uffici. Escluse alcune categorie di destinatari: forze dell’ordine, magistratura, prefetti, insegnanti.
Reclutamento del personale
Previste misure per accelerare le assunzioni mirate, e il ricambio generazionale nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici. Presso il Dipartimento della funzione pubblica sarà istituito un portale internet dedicato al reclutamento, con la possibilità di creare il fascicolo elettronico del candidato.
Concorsi pubblici
Semplificate le prove dei concorsi, con l’introduzione dei test a risposta multipla sia per le prove preselettive che per gli scritti. La correzione potrà essere svolta in via meccanizzata. Istituito un Albo nazionale dei componenti delle commissioni, e le sottocommissioni potranno essere nominate solo nei casi ove i candidati supereranno le 250 unità. Mobilità verso il settore privato estesa a tutti i dipendenti pubblici (e non più limitata ai soli dirigenti).
Nucleo concretezza
Istituito il cd. “nucleo concretezza” per l’efficienza amministrativa presso il Dipartimento della funzione pubblica, composto da 53 unità, con la funzione di vigilare sul corretto funzionamento delle amministrazioni per il tramite di visite e sopralluoghi, e finanche suggerendo misure correttive.
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  Giurisprudenza

Corte di Cassazione Sez. lavoro - Sentenza n. 12534/2019
E’ legittimo l'utilizzo di registrazioni acquisite senza il consenso dei colleghi presenti se necessario per tutelare un proprio diritto.
L'utilizzo di registrazioni di colloqui tra colleghi di lavoro a fini difensivi non necessita del consenso dei presenti.
Tale utilizzo, infatti, è legittimato dalla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio, con la conseguenza che è legittima la condotta del lavoratore che ha effettuato le registrazioni per tutelare la propria posizione in azienda e precostituirsi un mezzo di prova.
L'impiego delle registrazioni senza il consenso risponde del resto alle necessità che conseguono al legittimo esercizio di un diritto, purché sia pertinente alla tesi difensiva e non ecceda le sue finalità. Quanto sopra comporta anche l'inidoneità del comportamento del dipendente a integrare un illecito disciplinare sanzionabile.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 26956/2019
Rapporto di lavoro - Omessa registrazione degli allontanamenti dal posto di lavoro - Ingiusto profitto ai danni della PA
La Corte conferma la condanna del dipendente che attestando la presenza in ufficio ininterrottamente per tutto l'orario di servizio, con timbratura all'inizio ed alla fine del turno, ometteva di registrare i suoi allontanamenti dal posto di lavoro, procurandosi un ingiusto profitto, consistito nella retribuzione e nei suoi accessori, ai danni della pubblica amministrazione.
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Corte di Cassazione - Ordinanza n. 14794/2019
Permessi retribuiti
La Corte di Cassazione si è occupata del ricorso di un’azienda che contestava il diritto alla retribuzione di una lavoratrice che si era assentata tre giorni per assistere la madre, ricoverata per un intervento.
Afferma la Corte: la "documentata grave infermità" di cui all'art. 4 della legge n.53 /2000 quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti dal DM attuativo della legge, che definisce i criteri di fruizione dei congedi in termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto, potendo la grave infermità essere provata successivamente attraverso idonea documentazione medica, anche prodotta in giudizio.
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Corte di Cassazione civ., Sez. lavoro - Ordinanza n. 15281/2019
Impiego pubblico. Passaggio ad altra amministrazione
In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione. La prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Di talché, l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito.
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Consiglio di Stato, Sez. III - Sentenza n.3780/2019
Ammesso l’accesso civico agli atti di esecuzione del contratto.
La sentenza rappresenta una vera e propria “svolta”, considerate le oscillazioni della giurisprudenza, infatti, il Consiglio di Stato si esprime positivamente sull’appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma, che aveva negato la richiesta di accesso civico generalizzato agli atti di una procedura di gara ormai definita.
Il Consiglio di Stato ritiene che una interpretazione conforme ai canoni dell’art. 97 Cost. debba valorizzare l’impatto “orizzontale” dell’accesso civico, non limitabile da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo istituto).
Con riferimento alle procedure di appalto, la possibilità di accesso civico, una volta che la gara sia conclusa e viene meno la tutela della “par condicio” dei concorrenti, risponde ai canoni generali di “controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e va a rafforzare il perseguimento di procedure di appalto trasparenti, come strumento di prevenzione e contrasto della corruzione.
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Corte Costituzionale - Sentenza n.146/2019
La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi dalla Corte dei conti, sulla questione di legittimità costituzionale di due norme della Regione Campania, che prevedevano elargizioni indistinte destinate al personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, ha condiviso il ragionamento dei giudici contabili a difesa della finanza pubblica e ha dichiarato l’illegittimità delle norme censurate.
Le singole Regioni, pertanto, non possono istituire fondi che destinano risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, in quanto ciò contrasta con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile, e comporta un aggravio della spesa per il personale regionale che non trova giustificazione nella contrattazione collettiva nazionale di comparto.
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Corte Appello Catania, Sezione II - Ordinanza 22 marzo 2019
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
La Corte d’Appello di Catania con l’ordinanza del 22 marzo 2019, in qualità del Giudice dell’Esecuzione, accoglie l’incidente di esecuzione diretto alla revoca dell’ordine di carcerazione in relazione a sentenza di condanna definitiva per il reato di cui all’art. 319 c.p.: la Corte si allinea ad alcuni precedenti delle Corti di merito, che hanno accolto le doglianze difensive ordinando la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per i condannati liberi c.d. “sospesi”, disapplicando, in sostanza l’art. 656, o. 9, lett. a), così come novellato dalla legge n. 3/2019 (c.d. “spazzacorrotti”), applicando la regola del  “tempus regit actum”.
Nella specie, poiché la sentenza che ha condannato il B. per il delitto di cui all'art. 319 c.p.p è divenuta esecutiva in data 10.01.19, e dunque prima dell'entrata in vigore della novella legislativa 3/19, l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso, dando avviso al condannato che entro trenta giorni dalla notifica avrebbe potuto presentare un'istanza volta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione. L'ordine di carcerazione deve, pertanto, essere sospeso per giorni trenta per consentire al condannato di presentare, ove lo vorrà, istanza di concessione di una misura alternativa.
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  Varie

Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpa
Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell’occupazione- I trimestre 2019 del 19 Giugno 2019
Nel primo trimestre 2019 si osserva un contenuto aumento dell’occupazione sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia su base annua. Queste dinamiche si sono sviluppate in un contesto di lieve aumento congiunturale del Pil (+0,1%) dopo due trimestri di leggero calo (-0,1%); l’input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) registra una dinamica significativamente più accelerata rispetto a quella del Pil (+0,4 sotto il profilo congiunturale e +1,1% in termini tendenziali).
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