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Atto Senato
n. 920-B del 12 giugno 2019 approvato definitivamente, non
ancora pubblicato.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo
E’ passato mercoledì 12 giugno, dopo le modifiche approvate
alla Camera, il disegno di legge denominato “concretezza”, in tema
di azioni delle pubbliche amministrazioni e prevenzione
dell’assenteismo.
Le novità principali sono:
Controlli biometrici
Le impronte digitali sostituiranno il badge, al contempo
prevedendo le verifiche dell’iride da attuare con un successivo
provvedimento da emanarsi. Prevista anche l’installazione di sistemi
di videosorveglianza negli uffici. Escluse alcune categorie di
destinatari: forze dell’ordine, magistratura, prefetti, insegnanti.
Reclutamento del personale
Previste misure per accelerare le assunzioni mirate, e il
ricambio generazionale nelle amministrazioni statali, nelle agenzie
e negli enti pubblici non economici. Presso il Dipartimento della
funzione pubblica sarà istituito un portale internet dedicato al
reclutamento, con la possibilità di creare il fascicolo elettronico
del candidato.
Concorsi pubblici
Semplificate le prove dei concorsi, con l’introduzione dei test a
risposta multipla sia per le prove preselettive che per gli scritti.
La correzione potrà essere svolta in via meccanizzata. Istituito un
Albo nazionale dei componenti delle commissioni, e le
sottocommissioni potranno essere nominate solo nei casi ove i
candidati supereranno le 250 unità. Mobilità verso il settore
privato estesa a tutti i dipendenti pubblici (e non più limitata ai
soli dirigenti).
Nucleo concretezza
Istituito il cd. “nucleo concretezza” per l’efficienza
amministrativa presso il Dipartimento della funzione pubblica,
composto da 53 unità, con la funzione di vigilare sul corretto
funzionamento delle amministrazioni per il tramite di visite e
sopralluoghi, e finanche suggerendo misure correttive.
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Corte di
Cassazione Sez. lavoro - Sentenza n. 12534/2019
E’ legittimo l'utilizzo di registrazioni acquisite senza il consenso
dei colleghi presenti se necessario per tutelare un proprio diritto.
L'utilizzo di registrazioni di colloqui tra colleghi di lavoro a
fini difensivi non necessita del consenso dei presenti.
Tale utilizzo, infatti, è legittimato dalla necessità di tutelare i
propri diritti in giudizio, con la conseguenza che è legittima la
condotta del lavoratore che ha effettuato le registrazioni per
tutelare la propria posizione in azienda e precostituirsi un mezzo
di prova.
L'impiego delle registrazioni senza il consenso risponde del resto
alle necessità che conseguono al legittimo esercizio di un diritto,
purché sia pertinente alla tesi difensiva e non ecceda le sue
finalità. Quanto sopra comporta anche l'inidoneità del comportamento
del dipendente a integrare un illecito disciplinare sanzionabile.
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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 26956/2019
Rapporto di lavoro - Omessa registrazione degli
allontanamenti dal posto di lavoro - Ingiusto profitto ai danni
della PA
La Corte conferma la condanna del dipendente che attestando la
presenza in ufficio ininterrottamente per tutto l'orario di
servizio, con timbratura all'inizio ed alla fine del turno, ometteva
di registrare i suoi allontanamenti dal posto di lavoro,
procurandosi un ingiusto profitto, consistito nella retribuzione e
nei suoi accessori, ai danni della pubblica amministrazione.
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Corte di
Cassazione - Ordinanza n. 14794/2019
Permessi retribuiti
La Corte di Cassazione si è occupata del ricorso di un’azienda che
contestava il diritto alla retribuzione di una lavoratrice che si
era assentata tre giorni per assistere la madre, ricoverata per un
intervento.
Afferma la Corte: la "documentata grave infermità" di cui all'art. 4
della legge n.53 /2000 quale presupposto per riconoscere il diritto
al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei
certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti
dal DM attuativo della legge, che definisce i criteri di fruizione
dei congedi in termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto,
potendo la grave infermità essere provata successivamente attraverso
idonea documentazione medica, anche prodotta in giudizio.
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Corte di
Cassazione civ., Sez. lavoro - Ordinanza n. 15281/2019
Impiego pubblico. Passaggio ad altra amministrazione
In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione,
le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del
trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione
con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di
destinazione. La prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da
un lato rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro
non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del
rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo
datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non
implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal
lavoratore. Di talché, l'anzianità di servizio, che di per sé non
costituisce un diritto che il lavoratore possa far valere nei
confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo
assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici
economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità
comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in
precedenza goduto dal lavoratore trasferito.
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Consiglio
di Stato, Sez. III - Sentenza n.3780/2019
Ammesso l’accesso civico agli atti di esecuzione del
contratto.
La sentenza rappresenta una vera e propria “svolta”, considerate le
oscillazioni della giurisprudenza, infatti, il Consiglio di Stato si
esprime positivamente sull’appello avverso la sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di
Parma, che aveva negato la richiesta di accesso civico generalizzato
agli atti di una procedura di gara ormai definita.
Il Consiglio di Stato ritiene che una interpretazione conforme ai
canoni dell’art. 97 Cost. debba valorizzare l’impatto “orizzontale”
dell’accesso civico, non limitabile da norme preesistenti (e non
coordinate con il nuovo istituto).
Con riferimento alle procedure di appalto, la possibilità di accesso
civico, una volta che la gara sia conclusa e viene meno la tutela
della “par condicio” dei concorrenti, risponde ai canoni generali di
“controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e va a rafforzare il
perseguimento di procedure di appalto trasparenti, come strumento di
prevenzione e contrasto della corruzione.
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Corte
Costituzionale - Sentenza n.146/2019
La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi dalla Corte
dei conti, sulla questione di legittimità costituzionale di due
norme della Regione Campania, che prevedevano elargizioni indistinte
destinate al personale comandato o distaccato presso il Consiglio
regionale, ha condiviso il ragionamento dei giudici contabili a
difesa della finanza pubblica e ha dichiarato l’illegittimità delle
norme censurate.
Le singole Regioni, pertanto, non possono istituire fondi che
destinano risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti
regionali, in quanto ciò contrasta con la riserva di competenza
esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento
civile, e comporta un aggravio della spesa per il personale
regionale che non trova giustificazione nella contrattazione
collettiva nazionale di comparto.
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Corte
Appello Catania, Sezione II - Ordinanza 22 marzo 2019
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
La Corte d’Appello di Catania con l’ordinanza del 22 marzo 2019, in
qualità del Giudice dell’Esecuzione, accoglie l’incidente di
esecuzione diretto alla revoca dell’ordine di carcerazione in
relazione a sentenza di condanna definitiva per il reato di cui
all’art. 319 c.p.: la Corte si allinea ad alcuni precedenti delle
Corti di merito, che hanno accolto le doglianze difensive ordinando
la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per i condannati
liberi c.d. “sospesi”, disapplicando, in sostanza l’art. 656, o. 9,
lett. a), così come novellato dalla legge n. 3/2019 (c.d. “spazzacorrotti”),
applicando la regola del “tempus regit actum”.
Nella specie, poiché la sentenza che ha condannato il B. per il
delitto di cui all'art. 319 c.p.p è divenuta esecutiva in data
10.01.19, e dunque prima dell'entrata in vigore della novella
legislativa 3/19, l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere
sospeso, dando avviso al condannato che entro trenta giorni dalla
notifica avrebbe potuto presentare un'istanza volta ad ottenere una
misura alternativa alla detenzione. L'ordine di carcerazione deve,
pertanto, essere sospeso per giorni trenta per consentire al
condannato di presentare, ove lo vorrà, istanza di concessione di
una misura alternativa.
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