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ottobre 2019 |
Newsletter dell'Aran Sicilia |
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31/10/2019 |
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Info Aran Sicilia |
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Sono state
impugnate dal Consiglio dei Ministri:
1. la legge della Regione Siciliana n. 14 del 06/08/2019 “Collegato
alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di
pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore
dell’aeroporto di Trapani Birgi”, in quanto alcune norme di
carattere finanziario violano l’articolo 81, terzo comma, della
Costituzione, in materia di copertura finanziaria delle leggi di
spesa, eccedono dalle competenze statutarie e violano l’articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla
competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei
bilanci pubblici;
2. la legge della Regione Siciliana n. 15 del 06/08/2019 “Collegato
alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di
autonomie locali”, cioè la norma con cui la Regione ha recepito
Quota 100 per il pensionamento con 62 anni di età e 38 di
contributi, in quanto una norma in materia di personale regionale
eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con i
principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla
legislazione statale in violazione dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione. |
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Legislazione |
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Legge 16
ottobre 2019, n. 17
Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019
in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente,
istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità.
Disposizioni varie.
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Giurisprudenza |
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 218/2019
Fondi pensione: anche agli statali gli sconti fiscali del settore
privato
In caso di riscatto della posizione da un fondo di previdenza
complementare effettuato tra il 2007 e il 2017, ai lavoratori del
comparto pubblico si deve applicare lo stesso trattamento fiscale
del settore privato. Questa la decisione presa dalla corte
costituzionale con sentenza n. 218.
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Consiglio
di Stato, Sez III - Sentenza n. 7070/2019
Condizioni per la stabilizzazione del precariato
La stabilizzazione del precariato costituisce soluzione
giustificabile - in un quadro ordinamentale improntato al criterio
assiale dell’acceso al pubblico impiego mediante concorso - a patto
che:
a)siano stabilite preventivamente le condizioni per l’esercizio del
potere di assunzione;
b)la costituzione del rapporto a tempo indeterminato sia subordinata
all’accertamento di specifiche necessità funzionali
dell’amministrazione;
c) si prevedano procedure di verifica dell’attività svolta;
d) i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza
all’interno della pubblica amministrazione e non alle dipendenze di
datori di lavoro esterni;
e) la deroga al predetto principio sia contenuta entro limiti tali
da non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della
generalità dei cittadini al pubblico impiego.
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T.A.R.
Lazio sentenza n. 11411/2019
ll T.A.R. Lazio si è pronunciato su un bando del Mef volto a
conferire incarichi di consulenza a titolo gratuito, dichiarando
legittimo l’avviso pubblico del Ministero dell’Economia del 27
febbraio scorso, nel quale si chiedeva la manifestazione di
interesse per incarichi di consulenza a titolo gratuito.
Secondo il TAR Lazio il carattere gratuito della consulenza non
trova alcun divieto nel nostro ordinamento; inoltre, non può
ritenersi che la disciplina dell’equo compenso stabilita dal Decreto
Legge n. 135/2018 e che vincola le amministrazioni pubbliche al
rispetto dell'equo compenso per l'affidamento degli incarichi
professionali, presenti carattere ostativo.
In definitiva, il TAR ha respinto il ricorso contro l'avviso del MEF
e pur non ammettendo la possibilità di derogare agli obblighi
previsti dall'art. 24 del Codice dei contratti, ha ravvisato la
possibilità che un incarico di consulenza possa non determinare un
rapporto professionale o la fornitura di un servizio, evadendo così
da qualsiasi obbligo di determinare l'importo a base di gara o un
compenso che possa chiamarsi equo.
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Varie |
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Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Comunicato 09 ottobre 2019
Rinnovato il contratto 2016-2018 dei dirigenti pubblici
delle funzioni centrali
La trattativa, condotta da ARAN per conto delle Pubbliche
amministrazioni, ha portato a risultati importanti, a partire da
aumenti retributivi di circa 260 euro lordi mensili da gennaio 2020.
Viene anche reintrodotta la clausola di salvaguardia, grazie alla
quale si garantisce una maggior tutela economica ai dirigenti in
caso di riorganizzazione. In pratica viene prevista una protezione
per i dirigenti a cui viene conferito un incarico di minor valore
economico. Altro esito rilevante è l’avvio del percorso di
equiparazione dei dirigenti sanitari ai loro colleghi del Servizio
sanitario nazionale, sia sul fronte economico che giuridico.
Inoltre, viene fatta chiarezza sul patrocinio legale e la copertura
assicurativa: è infatti l’amministrazione ad assumersi gli oneri di
difesa nei casi in cui sia aperto un procedimento di responsabilità
civile verso terzi, nei confronti di un dirigente. Mentre è
previsto, sul versante delle relazioni sindacali, che i criteri per
il conferimento degli incarichi dirigenziali scaturiscano da un
confronto con le sigle e non a seguito di una semplice informativa.
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