aprile 2020 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

29/04/2020

  Legislazione

Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 26
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (GU n.103 del 20-4-2020)
Il d.l. in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 rimodula il calendario delle elezioni 2020.
Vai al documento

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n.108 del 27-4-2020).
Il nuovo DPCM presentato dal premier Conte prevede delle novità valide a partire dal 4 maggio:
Rimangono ancora vietati gli spostamenti intra-regionali se non per i motivi già attualmente validi. Tuttavia, il nuovo decreto permette in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio o la propria residenza. Saranno possibili le visite ai propri “congiunti”, pur utilizzando le mascherine ed evitando gli assembramenti, che in questa porzione della Fase 2 rimangono in ogni modo vietati. Riaperti i parchi, i giardini e le ville, con attenzione ad evitare gli assembramenti. Per l’attività sportiva e motoria il decreto prevede che dal 4 maggio possano essere svolte anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione. Riapertura delle chiese per lo svolgimenti di celebrazioni funebri, possibilmente all’aperto e con un numero di partecipanti massimo fissato a 15. Riapertura della ristorazione da asporto per bar e ristoranti, che si va aggiungere all’attività di consegna a domicilio.
Permesso il ritorno a lavoro per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso correlate, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Infine, quest’ultimo DPCM prevede un processo di controllo e coordinamento tra Stato e Regioni al fine di monitorare l’impatto dell’allentamento delle misure restrittive.
Vai al documento

Speciale Provvedimenti emergenza Coronavirus

D.P.C.M. 1 aprile 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2020, n. 88).
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e tenuto conto delle dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e dell'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, il decreto in esame dispone la proroga delle misure urgenti di contenimento del contagio dal 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.
Rimangono, dunque, confermati tutti i blocchi e i divieti già in vigore, comprese le regole previste dall’ordinanza del Ministero della Salute sugli ingressi nel territorio nazionale. Le disposizioni del decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020 e si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Vai al documento

REGIONE SICILIANA

Ordinanza contingibile e urgente n. 12 del 29.03.2020
Vai al documento

Ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 01.04.2020
Vai al documento

Ordinanza contingibile e urgente n. 14 del 03.04.2020
Vai al documento

Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 08.04.2020
Vai al documento

Ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 11.04.2020
Vai al documento

   
  Giurisprudenza

Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – Sentenza n. 157/2020
Sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica per i contratti collettivi decentrati integrativi. In particolare “il contratto collettivo decentrato del dicembre 2013 dei dipendenti del Comune di Palermo non avrebbe dovuto prevedere neppure transitoriamente il riconoscimento dell’indennità di videoterminale” indennità ormai superata e illegittima.
Vai al documento

Corte costituzionale - Sentenza n. 61/2020
Impiego pubblico
Questioni di legittimità costituzionale. Rapporto di pubblico impiego, in genere
E’ incostituzionale (per eccesso di delega) l'art. 55-quater d.lgs. 165/2001, là dove prevede l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine della P.A. nei confronti dei pubblici dipendenti assenteisti.
A differenza di quanto avvenuto con la precedente L. 4 marzo 2009 n. 15, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine subìti dall'Amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione 7 agosto 2015 n. 124, il cui art. 17, comma 1, lett. s) che prevede unicamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare, senza che possa ritenersi contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.
Vai al documento

Corte Costituzionale - Sentenza n. 62/2020
in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della Regione Siciliana, legge di stabilità regionale.
Vai al documento

   
  Varie

Agenzia delle Entrate
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”. Risposte a quesiti.
Vai al documento

Agenzia delle Entrate
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Vai al documento

Agenzia delle Entrate
Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti - Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Vai al documento

Banca d’Italia
Nessun Paese è un’isola: per una risposta coordinata al Covid-19
Segnalato dal Servizio 1 dell’Aran Sicilia
La Banca d’Italia ha pubblicato nel suo sito web l’articolo “Nessun Paese è un’isola: per una risposta coordinata al Covid-19”, curato da ricercatori della Banca d’Italia. Questo articolo sottolinea che la mancanza di un coordinamento internazionale tra le politiche di contenimento adottate dai vari Stati potrebbe portare a ridurre la fiducia tra paesi, con riflessi pregiudizievoli sull’apertura economica internazionale, maggiori e più duraturi “rispetto a quanto accadrebbe in caso di temporanee e concordate contrazioni della mobilità e dell’attività produttiva, aggravando l’impatto negativo del virus sia sul piano sanitario che economico”.
Vai al documento

D.l. Cura Italia: il premio di cento euro ai lavoratori dipendenti
Il D.L. c.d. "Cura-Italia" n. 18/2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020) all'art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti) prevede che:
1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Chi riceverà il bonus
Dalla lettura della norma sopra menzionata, emerge subito che con molta probabilità non tutti riceveranno la cifra esatta di € 100 netti, somma che, in ogni caso, non concorre alla formazione del reddito. Ciò in quanto i € 100 vanno calcolati sulle giornate effettivamente svolte sul luogo di lavoro.
La proporzione segue la ratio legis del decreto-legge in questione, fondata sul riconoscimento di una ricompensa - un "premio" appunto - per il disagio ed il conseguente rischio di esposizione al virus (Covid-19) vissuto dai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all'interno dell'azienda (anche part-time) nel mese di marzo 2020.
E' chiaro che, in tale logica, sono esclusi dal beneficio i lavoratori che hanno continuato a lavorare da casa, ovverosia con la modalità dello smart working - o lavoro agile -, né si computano i giorni di malattia, di ferie e a tutte le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni di cui i dipendenti hanno beneficiato nell'arco del mese di marzo.
Sarà, poi, necessaria per il lavoratore - specie se assunto nel corso dell'anno 2019 o nel 2020 - fornire al proprio datore di lavoro una sorta di autocertificazione che attesti il requisito reddituale richiesto dalla norma.
Il premio spetta, infatti, solo a titolari di redditi da lavoro dipendente (assoggettati a tassazione progressiva IRPEF; cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 2020), che nell'anno 2019 non superino il reddito complessivo di € 40.000.
Ad oggi, il premio in questione è un "una tantum" riconosciuto ai dipendenti per il mese di marzo, ma si auspica che la medesima norma venga replicata in un successivo D.L. anche per il corrente mese di aprile.

Comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica
Vai al documento

Coronavirus, ecco chi sono i «congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio
di Angelo Busani (fonte: Il Sole 24 Ore)
Vai al documento

Inps - Messaggio 15 aprile 2020, n. 1621
Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità
Vai al documento

AICQ - Linee guida utilizzo delle mascherine in aziende non sanitarie
Vai al documento

Sulle ferie c'è tensione tra ministero e dipendenti
di Luigi Oliveri (tratto da Italia Oggi del 17.04.2020)
Vai al documento
 

  Voglio ricordare...

Violenza sulle donne e Covid-19, migliaia di richieste di aiuto in più arrivate ai Centri antiviolenza!
Il coronavirus non ferma gli uomini che esercitano violenza, ma non ferma nemmeno le donne che continuano ad operare nei centri antiviolenza di tutta Italia.
Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti nonostante l’emergenza da COVID-19.  Al 16 aprile sono pervenute ai centri antiviolenza 1200 richieste di aiuto in più.
Donne vittime di violenza: numeri e App da contattare:
• Numero rosa 1522, antiviolenza e anti stalking che fornisce assistenza e supporto 24 ore su 24.
• App 1522,  disponibile su IOS e Android, che consente alle donne di chattare con le operatrici e chiedere aiuto e informazioni in sicurezza, senza correre il rischio ulteriore di essere ascoltate dai loro aggressori.
• App “Youpol”. Realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, l’App è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.
• Centri antiviolenza. La mappa dei centri è disponibile sul sito del Dipartimento della Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.
• Consultori familiari. La mappa è disponibile sul sito del Ministero della salute.

E’ possibile contattare anche direttamente i centri anti violenza della SICILIA, la cui geolocalizzazione è rilevabile al seguente link https://www.tunonseisola.it/centri-antiviolenza/, tramite telefono o attraverso i social-media: facebook, instagram o le chat di whatsapp, messenger, telegram ecc.
Fondamentale è attivare la solidarietà sociale. Chiunque sia a conoscenza di casi di violenza domestica: parenti, amici, vicini ha il dovere di fare una segnalazione al 1522, agli organi di polizia, ai servizi sociali comunali e soprattutto agli enti del terzo settore, riconosciuti dalla Regione siciliana, sopra elencati.
Per le segnalazioni si possono utilizzare le app: Youpol della polizia di stato, che localizza automaticamente l’indirizzo della telefonata e 1522 che mette in contatto con una operatrice che si farà carico della segnalazione agli organi di polizia, scaricabili gratuitamente da play-store.