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Decreto
Legge 20 aprile 2020, n. 26
Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020 (GU n.103 del 20-4-2020)
Il d.l. in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 19
rimodula il calendario delle elezioni 2020.
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Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale (GU n.108 del
27-4-2020).
Il nuovo DPCM presentato dal premier Conte prevede delle novità
valide a partire dal 4 maggio:
Rimangono ancora vietati gli spostamenti intra-regionali se non per
i motivi già attualmente validi. Tuttavia, il nuovo decreto permette
in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio o la propria
residenza. Saranno possibili le visite ai propri “congiunti”, pur
utilizzando le mascherine ed evitando gli assembramenti, che in
questa porzione della Fase 2 rimangono in ogni modo vietati.
Riaperti i parchi, i giardini e le ville, con attenzione ad evitare
gli assembramenti. Per l’attività sportiva e motoria il decreto
prevede che dal 4 maggio possano essere svolte anche oltre i 200
metri dalla propria abitazione. Riapertura delle chiese per lo
svolgimenti di celebrazioni funebri, possibilmente all’aperto e con
un numero di partecipanti massimo fissato a 15. Riapertura della
ristorazione da asporto per bar e ristoranti, che si va aggiungere
all’attività di consegna a domicilio.
Permesso il ritorno a lavoro per il settore manifatturiero e quello
edile, insieme a tutte quelle attività all’ingrosso correlate, con
l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro. Infine, quest’ultimo DPCM prevede un processo di
controllo e coordinamento tra Stato e Regioni al fine di monitorare
l’impatto dell’allentamento delle misure restrittive.
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Speciale Provvedimenti emergenza Coronavirus
D.P.C.M. 1
aprile 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2020, n. 88).
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale e tenuto conto delle dimensioni
sovranazionali del fenomeno epidemico e dell'interessamento di più
ambiti sul territorio nazionale, il decreto in esame dispone la
proroga delle misure urgenti di contenimento del contagio dal 3
aprile 2020 fino al 13 aprile 2020.
Rimangono, dunque, confermati tutti i blocchi e i divieti già in
vigore, comprese le regole previste dall’ordinanza del Ministero
della Salute sugli ingressi nel territorio nazionale. Le
disposizioni del decreto producono i loro effetti a far data dal 4
aprile 2020 e si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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REGIONE
SICILIANA
Ordinanza
contingibile e urgente n. 12 del 29.03.2020
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Ordinanza
contingibile e urgente n. 13 del 01.04.2020
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Ordinanza
contingibile e urgente n. 14 del 03.04.2020
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Ordinanza
contingibile e urgente n. 15 del 08.04.2020
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Ordinanza
contingibile e urgente n. 16 del 11.04.2020
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Corte dei
conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – Sentenza
n. 157/2020
Sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei
confronti dei componenti della delegazione trattante di parte
pubblica per i contratti collettivi decentrati integrativi. In
particolare “il contratto collettivo decentrato del dicembre 2013
dei dipendenti del Comune di Palermo non avrebbe dovuto prevedere
neppure transitoriamente il riconoscimento dell’indennità di
videoterminale” indennità ormai superata e illegittima.
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Corte
costituzionale - Sentenza n. 61/2020
Impiego pubblico
Questioni di legittimità costituzionale. Rapporto di pubblico
impiego, in genere
E’ incostituzionale (per eccesso di delega) l'art. 55-quater d.lgs.
165/2001, là dove prevede l'azione di responsabilità amministrativa
per danno all'immagine della P.A. nei confronti dei pubblici
dipendenti assenteisti.
A differenza di quanto avvenuto con la precedente L. 4 marzo 2009 n.
15, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a
prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del
risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine
subìti dall'Amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di
delegazione 7 agosto 2015 n. 124, il cui art. 17, comma 1, lett. s)
che prevede unicamente l'introduzione di norme in materia di
responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad
accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di
conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare, senza che possa
ritenersi contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali
in materia di responsabilità amministrativa.
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 62/2020
in tema di bilancio e contabilità pubblica, norme della
Regione Siciliana, legge di stabilità regionale.
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Agenzia
delle Entrate
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID 19”. Risposte a quesiti.
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Agenzia
delle Entrate
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali”.
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Agenzia
delle Entrate
Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti -
Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
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Banca
d’Italia
Nessun Paese è un’isola: per una risposta coordinata al
Covid-19
Segnalato dal Servizio 1 dell’Aran Sicilia
La Banca d’Italia ha pubblicato nel suo sito web l’articolo “Nessun
Paese è un’isola: per una risposta coordinata al Covid-19”, curato
da ricercatori della Banca d’Italia. Questo articolo sottolinea che
la mancanza di un coordinamento internazionale tra le politiche di
contenimento adottate dai vari Stati potrebbe portare a ridurre la
fiducia tra paesi, con riflessi pregiudizievoli sull’apertura
economica internazionale, maggiori e più duraturi “rispetto a quanto
accadrebbe in caso di temporanee e concordate contrazioni della
mobilità e dell’attività produttiva, aggravando l’impatto negativo
del virus sia sul piano sanitario che economico”.
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D.l. Cura
Italia: il premio di cento euro ai lavoratori dipendenti
Il D.L. c.d. "Cura-Italia" n. 18/2020 (pubblicato in G.U.
n. 70 del 17/03/2020) all'art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)
prevede che:
1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno
precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio,
per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del
reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro
svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque
entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo
erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Chi riceverà il bonus
Dalla lettura della norma sopra menzionata, emerge subito che con
molta probabilità non tutti riceveranno la cifra esatta di € 100
netti, somma che, in ogni caso, non concorre alla formazione del
reddito. Ciò in quanto i € 100 vanno calcolati sulle giornate
effettivamente svolte sul luogo di lavoro.
La proporzione segue la ratio legis del decreto-legge in questione,
fondata sul riconoscimento di una ricompensa - un "premio" appunto -
per il disagio ed il conseguente rischio di esposizione al virus
(Covid-19) vissuto dai lavoratori che hanno prestato attività
lavorativa fisicamente all'interno dell'azienda (anche part-time)
nel mese di marzo 2020.
E' chiaro che, in tale logica, sono esclusi dal beneficio i
lavoratori che hanno continuato a lavorare da casa, ovverosia con la
modalità dello smart working - o lavoro agile -, né si computano i
giorni di malattia, di ferie e a tutte le giornate di assenza per
aspettativa senza corresponsione di assegni di cui i dipendenti
hanno beneficiato nell'arco del mese di marzo.
Sarà, poi, necessaria per il lavoratore - specie se assunto nel
corso dell'anno 2019 o nel 2020 - fornire al proprio datore di
lavoro una sorta di autocertificazione che attesti il requisito
reddituale richiesto dalla norma.
Il premio spetta, infatti, solo a titolari di redditi da lavoro
dipendente (assoggettati a tassazione progressiva IRPEF; cfr.
Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 2020), che nell'anno 2019 non
superino il reddito complessivo di € 40.000.
Ad oggi, il premio in questione è un "una tantum" riconosciuto ai
dipendenti per il mese di marzo, ma si auspica che la medesima norma
venga replicata in un successivo D.L. anche per il corrente mese di
aprile.
Comunicato
del Dipartimento della Funzione Pubblica
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Coronavirus, ecco chi sono i «congiunti» che si potranno incontrare
dal 4 maggio
di Angelo Busani (fonte: Il Sole 24 Ore)
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Inps - Messaggio 15 aprile 2020, n. 1621
Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui
all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Compatibilità
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AICQ -
Linee guida utilizzo delle mascherine in aziende non sanitarie
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Sulle ferie
c'è tensione tra ministero e dipendenti
di Luigi Oliveri (tratto da Italia Oggi del 17.04.2020)
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Violenza
sulle donne e Covid-19, migliaia di richieste di aiuto in più
arrivate ai Centri antiviolenza!
Il coronavirus non ferma gli uomini che esercitano
violenza, ma non ferma nemmeno le donne che continuano ad operare
nei centri antiviolenza di tutta Italia.
Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti nonostante
l’emergenza da COVID-19. Al 16 aprile sono pervenute ai centri
antiviolenza 1200 richieste di aiuto in più.
Donne vittime di violenza: numeri e App da contattare:
• Numero rosa 1522, antiviolenza e anti stalking che fornisce
assistenza e supporto 24 ore su 24.
• App 1522, disponibile su IOS e Android, che consente alle donne
di chattare con le operatrici e chiedere aiuto e informazioni in
sicurezza, senza correre il rischio ulteriore di essere ascoltate
dai loro aggressori.
• App “Youpol”. Realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare
episodi di spaccio e bullismo, l’App è stata estesa anche ai reati
di violenza che si consumano tra le mura domestiche.
• Centri antiviolenza. La mappa dei centri è disponibile sul sito
del Dipartimento della Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio.
• Consultori familiari. La mappa è disponibile sul sito del
Ministero della salute.
E’ possibile
contattare anche direttamente i centri anti violenza della SICILIA,
la cui geolocalizzazione è rilevabile al seguente link
https://www.tunonseisola.it/centri-antiviolenza/, tramite
telefono o attraverso i social-media: facebook, instagram o le chat
di whatsapp, messenger, telegram ecc.
Fondamentale è attivare la solidarietà sociale. Chiunque sia a
conoscenza di casi di violenza domestica: parenti, amici, vicini ha
il dovere di fare una segnalazione al 1522, agli organi di polizia,
ai servizi sociali comunali e soprattutto agli enti del terzo
settore, riconosciuti dalla Regione siciliana, sopra elencati.
Per le segnalazioni si possono utilizzare le app: Youpol della
polizia di stato, che localizza automaticamente l’indirizzo della
telefonata e 1522 che mette in contatto con una operatrice che si
farà carico della segnalazione agli organi di polizia, scaricabili
gratuitamente da play-store.
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