febbraio 2022 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

24/02/2022

  Info Aran Sicilia

Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana - Deliberazione n. 12/2022
La Sezione di controllo per la Regione siciliana pronuncia la certificazione parzialmente positiva dell’Ipotesi di accordo del CCRL area dirigenza, con esclusione dell’art. 68, commi 2, 3 e 8, avente ad oggetto “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato”, per il personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, in relazione al quale sospende il procedimento di certificazione e solleva nella qualità di giudice remittente, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con separata ordinanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, in riferimento agli articoli 81, comma 3, e 97, comma 1, Costituzione.
Vai al documento

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana - Ordinanza n. 13/2022.
La Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione siciliana n. 24 settembre 2021, in riferimento agli articoli 81, comma 3, e 97, comma 1, della Costituzione e pertanto  ha disposto la sospensione del giudizio relativo all’articolo 68, commi 2, 3 e 8, dell’ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell’area della dirigenza della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della citata legge regionale n. 10 del 2000, per il triennio normativo ed economico 2016-2018 e ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Vai al documento

Convocazione riunione per il giorno 25 Febbraio 2022, alle ore 11.30 presso la sede dell’Aran Sicilia
Vai al documento

   
  Legislazione

Decreto interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica amministrazione) del 3 febbraio 2022, “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221”. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione hanno firmato il decreto che definisce i nuovi requisiti per svolgere le attività lavorative in maniera agile. Il decreto interessa i dipendenti pubblici e privati, che possono fare certificare dal medico di famiglia le patologie e le condizioni di fragilità, la condizione di rischio (derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita) o la disabilità grave (ex legge n. 104/1992). Nello specifico, la legge parla di: patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi nazionali, ove presente, in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti vigenti.
Vai al documento

INPS Circolare n. 23 del 9/2/2022
Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della cdelega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. La legge 1° aprile 2021, n. 46 ha approvato la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l’assegno unico e universale. Tra i “principi e criteri direttivi generali” si stabilisce che l’assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che l’ammontare di tale assegno sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (Isee), tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. La circolare n. 23/2022 dell’INPS, soggetto erogatore, contiene numerose indicazioni operative sui tempi e sulle modalità di accesso all’assegno unico e i criteri per il calcolo della somma spettante in base al valore del modello ISEE.
Vai al documento

Presidenza del Consiglio dei Ministri - nota DAGL e DPR adempimenti PIAO
Vai al documento

MINISTERO INTERNO - Circolare 09 febbraio 2022, n. 2814
Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena e delle validità e durata delle Certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass)
Vai al documento

Legge 18 febbraio 2022, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2022, n. 41. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". In sede di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. Decreto Natale), oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021), si segnalano le seguenti previsioni:
- il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
- i lavoratori fragili (di cui all'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
- per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all'art. 26, comma 2,del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
- i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).
- si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).
Vai al documento

L.R. 21 gennaio 2022, n. 1 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.
Vai al documento

   
  Giurisprudenza

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro - Ordinanza n. 26928/2021
Covid: l’assenza del lavoratore fragile non consuma il periodo di comporto
La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha stabilito che l’assenza dal lavoro di una lavoratrice fragile (nella specie, una assistente alla poltrona di studio odontoiatrico, immunodepressa) non si computa ai fini del consumo del periodo di comporto, il quale stabilisce contrattualmente i limiti di durata dell’assenza per malattia. Il principio di diritto viene enucleato interpretando in modo sistematico e costituzionalmente orientato la disciplina emergenziale, che da un lato ha previsto questi periodi di assenza, dall’altro ha taciuto sulla loro imputabilità o meno al comporto. In conseguenza di tale valutazione viene annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice con tutte le conseguenze di legge.
Vai al documento

Parere Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - nota n. DFP-0076140-P-15/11/2021
Non può partecipare ad un concorso pubblico ne’ può essere assunto un soggetto che abbia superato il limite di età previsto per la permanenza in servizio, il  principio è affermato nel parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad una Università.
Vai al documento

TAR Sardegna, Sez. I - Sentenza n. 99/2022
Comunicazioni del cittadino alla Pubblica amministrazione tramite posta elettronica certificata
Il cittadino che ha spedito un'istanza alla Pubblica Amministrazione  a mezzo Pec, deve sempre accertarsi che una volta inviata al giusto indirizzo sia poi effettivamente pervenuta agli uffici dell'ente. Il Tar Sardegna (nella sentenza n. 99/2022) - ritiene che l'onere di diligenza del cittadino non finisca quindi col solo invio della Pec ma con la consegna al destinatario attestata dalla successiva ricevuta di consegna.        
Vai al documento

   
  Varie

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha lanciato il 18 febbraio sulla piattaforma ParteciPA la consultazione pubblica (che andrà avanti fino al 18 maggio) “Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una PA amica” per segnalare 600 procedure amministrative da semplificare, reingegnerizzare e digitalizzare entro il 2026. La consultazione è parte integrante del progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede la creazione, entro il 2026, di un catalogo unico, valido su tutto il territorio nazionale, di 600 procedure semplificate e reingegnerizzate. Nel 2024 è fissata una tappa intermedia, entro cui semplificare le prime 200 procedure. Le istruzioni per partecipare e i questionari per segnalazioni e suggerimenti sono disponibili sulla piattaforma ParteciPA al link:
https://partecipa.gov.it/processes/semplificazioni
La consultazione è aperta a tutti: cittadini, imprese e professionisti, dipendenti pubblici, amministrazioni pubbliche, associazioni.

ANAC - Delibera n. 27 del 19 gennaio 2022 - Regolamento registro RPCT
Vai al documento