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ottobre 2017 | Newsletter dell'Aran Sicilia |
24/10/2017 |
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Legislazione | |
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Decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 G.U. 13 ottobre 2017, n. 240 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà Vai al documento
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Giurisprudenza | |
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Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza n. 17016/2017 Il lavoratore
ricorre contro il suo licenziamento contestando l’interpretazione
data dalla Corte territoriale all’art. 25 commi 1 e 3 del CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie locali 2002-2005. Il Collegio rigetta
il ricorso con le seguenti argomentazioni: “sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con la
sentenza n. 20321/2016, con la quale (con riferimento a normativa
espressa con identica formulazione) si è statuito che il
provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria è necessitato
dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente (e
non è riconducibile ad un comportamento volontario ed
unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico) e deriva dal
principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempie
all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per
colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico
dell'adempimento dell'obbligazione di corresponsione della
retribuzione; inoltre, questa Corte ha affermato che «il datore di
lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
ulteriormente prolungare il periodo di sospensione dal servizio del
dipendente in presenza di fatti, oggetto dell'accertamento penale,
che siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque,
tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che
nei confronti di quest'ultimo sia stato, o meno, emesso un
provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, dovendosi
ritenere che il riferimento, contenuto nella disposizione, alle
"medesime condizioni di cui al comma 2" del medesimo art. 27, comma
3 (del c.c.n.l. comparto Ministeri 16.5.1995, dello stesso tenore
dell'art. 27, comma 3, del c.c.n.l. di cui in oggetto) non si
estenda, quale necessario presupposto, al provvedimento di rinvio a
giudizio, ma resti circoscritto alle specifiche condizioni attinenti
alla natura dei fatti addebitati, tali da comportare la sanzione
disciplinare del licenziamento, tanto più che, diversamente, si
finirebbe per assicurare un trattamento più favorevole ai dipendenti
nei cui confronti siano contestati fatti criminosi di maggiore
complessità, e per il cui accertamento si rendano necessari tempi
più lunghi, idonei ad incidere sul rinvio a giudizio» (Cass. n.
12560/2014; da ultimo, Cass. n. 20544/2016)”. Corte di
cassazione - Sezione lavoro - Sentenza n. 22925/2017 Corte di
Cassazione - Ordinanza n. 19106/2017 Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza n. 20409/2017 |
Varie | |
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ANAC Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n . 951 del 20 settembre 2017 Vai al documento
Il mercato del lavoro italiano nell'ultimo triennio: quel che si è
fatto e quel che resta da fare Comunicato del 19 ottobre
2017 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica Permesso di lavoro
retribuito per curare il cane: la prima volta in Italia |