Home    L'Agenzia    Contrattazione    Comunicati    Pubblicazioni e documenti    Amministrazione trasparente
 
Home > Urp > Diritto di accesso ai documenti amministrativi
 

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

CHE COSA E’ IL DIRITTO DI ACCESSO? Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; (introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, recepito nell'ordinamento della Regione siciliana con Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10)
CHE COSA SI INTENDE PER DOCUMENTO AMMINISTRATIVO? Si deve intendere ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
CHI SONO GLI INTERESSATI? Gli interessati, che possono accedere agli atti della pubblica amministrazione, sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
CHI SONO I CONTROINTERESSATI? Sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
QUANTO COSTA? L'esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, anche al pagamento dell'imposta di bollo.
SI PUO’ ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI? Tutti i documenti sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 commi 1,2,3,5 e 6 della legge n.241/90 e successive modifiche.
Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale è regolamentato dal Decreto Presidenziale 16 giugno 1998, n. 12 che definisce anche la tipologia degli atti interdetti all'accesso.
La richiesta può essere formulata, per iscritto, su carta semplice o compilando l’apposito
modulo.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento che vuole consultare o di cui vuole avere in copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto.