Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
Diritto di accesso ai
documenti amministrativi
CHE COSA E’ IL DIRITTO DI ACCESSO? Il
diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi; (introdotto dalla legge 7 agosto
1990, n.241 e successive modificazioni, recepito nell'ordinamento della
Regione siciliana con Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10)
CHE COSA SI INTENDE PER DOCUMENTO AMMINISTRATIVO? Si deve
intendere ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale
CHI SONO GLI INTERESSATI? Gli interessati, che possono
accedere agli atti della pubblica amministrazione, sono tutti i soggetti
privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso
CHI SONO I CONTROINTERESSATI? Sono tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza
QUANTO COSTA? L'esame degli atti è gratuito, mentre il
rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, anche
al pagamento dell'imposta di bollo.
SI PUO’ ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI? Tutti i documenti sono
accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 commi 1,2,3,5 e 6
della legge n.241/90 e successive modifiche.
Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale è
regolamentato dal Decreto Presidenziale 16 giugno 1998, n. 12 che definisce
anche la tipologia degli atti interdetti all'accesso.
La richiesta può essere formulata, per iscritto, su carta semplice o
compilando l’apposito
modulo.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento che vuole consultare
o di cui vuole avere in copia (ovvero gli elementi che consentano di
individuarlo); provare la propria identità e gli eventuali poteri
rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse
personale e concreto. |