Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
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Diritto di accesso ai documenti amministrativi

CHE COSA E’ IL DIRITTO DI ACCESSO? Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; (introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, recepito nell'ordinamento della Regione siciliana con Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10)
CHE COSA SI INTENDE PER DOCUMENTO AMMINISTRATIVO? Si deve intendere ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
CHI SONO GLI INTERESSATI? Gli interessati, che possono accedere agli atti della pubblica amministrazione, sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
CHI SONO I CONTROINTERESSATI? Sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
QUANTO COSTA? L'esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, anche al pagamento dell'imposta di bollo.
SI PUO’ ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI? Tutti i documenti sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 commi 1,2,3,5 e 6 della legge n.241/90 e successive modifiche.
Il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale è regolamentato dal Decreto Presidenziale 16 giugno 1998, n. 12 che definisce anche la tipologia degli atti interdetti all'accesso.
La richiesta può essere formulata, per iscritto, su carta semplice o compilando l’apposito modulo.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento che vuole consultare o di cui vuole avere in copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto.

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